Tassazione D10

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  • Ultimo messaggio 29 settembre 2019
deanna pubblicato 22 settembre 2019

Salve mi sono aggiudicata ad un'asta un immobile composto da varie particelle tra cui un D10. Ho ricevuto dalla agenzia delle entrate il conto delle tasse da pagare inserito nel decreto di trasferimento.

L'agenzia delle entrate ha tassato il D10 al 9% del valore di acquisto ( io sono privato , acquisto da privato, non sono imprenditore agricolo, e il D10 non ha funzione abitativa). Il commercialista che mi segue dice invece che su questa particella non è dovuta imposta di registro perché il D10 ha funzione strumentale legata alla attività agricola e secondo quanto prevede l’art.42 DPR 917/1986 non produce reddito e pertanto non è dovuta imposta di registro. Mi dice che devo andare alla Agenzia delle Entrate a chiedere la revisione della tassazione. 

Dalla perizia del tribunale si evince che il D10 non ha destinazione abitativa, ma ha funzione strumentale legata alla attività agricola (ci sono: locale lavaggio prodotti, locale preparazione, locale con zona vendita e mostra prodotti, locali deposito, spogliatoio, ufficio, officina, mensa, un ampio magazzino, più cinque stanze a varia destinazione  …). Fa parte di un immobile rurale. Aggiungo che nella dichiarazione che avevo fatto alla agenzia delle entrate avevo indicato la destinazione strumentale agricola del D10.

Essendo in ballo una notevole differenza nel totale delle tasse dovute, vorrei chiedere gentilmente il Vostro parere sul tema. Grazie. Coridali saluti

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inexecutivis pubblicato 24 settembre 2019

A nostro avviso l’agenzia delle entrate ha correttamente operato.

Invero, l’imposta di registro, quando non ricorrono i benefici prima casa, si applica nella misura del 9% ai sensi dell’art. 1, comma 1 della tariffa del TUR (Testo unico dell’imposta di registro) approvato con dpr 26.4.1986, n. 131.

Il richiamo all’art. l’art. 42 del DPR 917/1986 non ci sembra pertinente, poiché esso riguarda l’imponibilità del fabbricato rurale ai fini IRPEF, non già ai fini dell’imposta di registro.

L’agevolazione spetta, invece, nei casi indicati dall’art.2 comma 4-bis, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con l 26 febbraio 2010 n. 25, il quale stabilisce che "al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina ... gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. ...".

A questo proposito l’agenza delle entrate con la risoluzione 6 marzo 2015, n. 26/E ha precisato che “dette agevolazioni trovano applicazione solo con riferimento al trasferimento del fabbricato che costituisce pertinenza del terreno agricolo e che risulti situato sul medesimo terreno”, giungendo a questa conclusione sulla base dell’assunto per cui la previsione di cui alla l. 604/1954, (che estendeva i benefici fiscali previsti per i trasferimenti dei fondi agricoli anche "alle case rustiche non situate sul fondo, quando, l'acquisto venga fatto contestualmente... per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia") non è stata riproposta dal legislatore del 2009, sicché l’estensione del beneficio ai terreni non situati sul fondo non sarebbe ammissibile, aggiungendo ancora  che “ai fini in esame non rileva, invece, la qualificazione di strumentalità del fabbricato … in quanto le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina fanno riferimento alla nozione di pertinenza e non a quella di strumentalità”.

deanna pubblicato 25 settembre 2019

Grazie per la completezza dell'informazione

inexecutivis pubblicato 29 settembre 2019

grazie a lei

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