L’art. 2843 c.c. prescrive che la trasmissione del vincolo ipotecario per surrogazione (ma non solo) deve essere annotata a margine dell’iscrizione ipotecaria.
Precisa la norma che fino a quando questa annotazione non viene eseguita la trasmissione del vincolo ipotecario “non ha effetto”.
Questo vuol dire che chi esegue un pagamento con surrogazione non è formalmente surrogato anche nella garanzia ipotecaria cui è subentrato il cessionario fino a quando non sia stata annotata la cessione.
Questo tuttavia non significa che non possa procedere ad esecuzione. Infatti la giurisprudenza ha osservato che “Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa” (Cass. Sez. III, 26/02/2021, n. 5508; negli stessi termini, in precedenza, Cass., Sez. I, 10/08/2007, n. 17644).
In senso parzialmente difforme va tuttavia registrata Cass., sez. III, 30-08-2018, n. 21395 (Pres. Vivaldi, Est. Rubino), la quale ha invece affermato la valenza costitutiva dell’annotazione della cessione richiesta dall’art. 2843 c.c. rende la formalità necessaria al fine consentirne l’opponibilità ai creditori concorrenti, fermo restando che detta annotazione non sconta il regime di inopponibilità di cui all’art. 2916 c.c., per cui è opponibile al creditore procedente ed intervenuti anche se successiva al pignoramento.