surrogazione del garante in procedura esecutiva immobiliare

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  • Ultimo messaggio 16 dicembre 2021
rocco76 pubblicato 04 dicembre 2021

Buongiono, ho il seguente quesito da porre.

La Banca “A” concede mutuo fondiario al soggetto “B” . Il mutuo è garantito da ipoteca (precisamente da terzo datore d’ipoteca) nonché da fideiussione con limite d’importo, prestata da altro soggetto diverso dal datore d'ipoteca .

La Banca esegue pignoramento immobiliare nei confornti del terzo datore di’ipoteca e, nelle more, escute anche il fideiussore per l’importo garantito.

A questo punto, il fideiussore, surrogatosi al creditore ex art. 1203 nr. 3 e 1949 cod. civ. nei limiti dell’importo che ha versato, può intervenire nella procedura esecutiva promossa dalla Banca nei confronti del datore d’ipoteca (è stata fatta anche annotazione sull’ipoteca rilasciata) avvalendosi, come titolo, del mutuo e dell’atto di surroga avvenuta con atto notarile?

Oppure deve costituirsi un nuovo titolo nei confronti del debitore principale e agire nei suoi confronti?

Grazie per la risposta e l'attenzione ricevuta.

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inexecutivis pubblicato 06 dicembre 2021

La surroga opera nei confronti del debitore garantito, per cui è necessario procurarsi un titolo nei confronti di costui.

rocco76 pubblicato 07 dicembre 2021

Ringrazio per la risposta che conferma la vostra professionalità e diponibilità.

Ad ogni modo, il quesito è stato posto dal momento che al fideiussore/surrogante è stato notificato l’avviso ex art. 498 cpc da parte della banca mutuante che, nelle more, ha intrapreso l'azione esecutiva ai danni del terzo datore d’ipoteca.

Difatti, l’atto si surroga è stato annotato margine della formalità ai sensi dell’art. 2843 c.c. .

Ipotizzavo, quindi, che il surrogante (la fideiussione, inoltre, è stata costituita con il mutuo) potesse, quindi, intervenire nella procedura esecutiva avvalendosi del mutuo, come titolo, e dell’atto di surroga.

inexecutivis pubblicato 12 dicembre 2021

La precisazione ci consente un ulteriore approfondimento, che riteniamo necessario per evitare cha la nostra prima risposta si presti ad equivoci.

Anticipando i risultati della nostra disamina, affermiamo che a nostro avviso il fideiussorie la cui surroga sia stata annotata a margine dell’iscrizione ipotecaria ha diritto di intervenire nell’esecuzione intrapresa contro il terzo datore di ipoteca, in forza della universalità dell’effetto della surroga scandito dagli art. 1203 e 1204 c.c..

In giurisprudenza, a esempio, è stato affermato che “Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo. (Cass. 24/09/2019, n. 23648).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che “In tema di surrogazione legale, il fideiussore che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore subentra ai sensi dell'art. 1204 cod. civ. anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del creditore originario solo a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore. Pertanto deve escludersi l'applicazione di tale ipotesi di surrogazione legale quando, oltre che con il negozio fideiussorio, il finanziamento concesso per l'esecuzione di un appalto sia stato garantito anche mediante la cessione dei crediti vantati nei confronti del committente, non essendo il debitore ceduto (committente del debitore) qualificabile come "garante" dell'obbligazione adempiuta dal fideiussore, attesa l'autonomia tra i due contratti (la fideiussione e la cessione di credito), ancorché stipulati con il medesimo scopo di garanzia”. (Cass. 12/12/2008, n. 29216).

Ancora, in tempi non recenti, la Suprema Corte ha affermato che “La surrogazione legale a favore del fideiussore di cui all'art.1203, n.3, cod.civ.si estende anche ai privilegi stabiliti a favore del creditore da leggi speciali, pur se a garanzia di finanziamenti previsti per finalità di pubblico interesse, salvo che la particolare causa e struttura del privilegio siano incompatibili con tale surrogazione” (Cass. 19/07/1967, n. 1846).

Ancora più esplicita la risalente sentenza n. 3221 del 27/12/1963, secondo la quale “Nel caso di surrogazione legale, ex art 1203 n 3 cod civ, del fideiussore che ha soddisfatto il creditore ipotecario e di mancata annotazione del trasferimento dell'ipoteca a norma dell'art 2843 cod civ, pur considerando che, di fronte ai terzi estranei al rapporto di surrogazione, il trasferimento dell'ipoteca e operante solo dal momento dell'annotazione, che questa rappresenta un requisito indispensabile per la legittimazione all'Esercizio dei diritti nascenti dall'iscrizione ipotecaria (effetto costitutivo dell'annotazione, per il trasferimento dell'ipoteca) e che, ai sensi dell'art 2882 cod civ, e sufficiente il consenso del creditore originario iscritto perché, nella fatta ipotesi di mancata annotazione, il conservatore possa eseguire la cancellazione dell'ipoteca senza incorrere in responsabilità, tuttavia, con riferimento ai soggetti del rapporto di surrogazione, deve escludersi che, ad avvenuta soddisfazione dell'obbligazione da parte del fideiussore, il creditore originario iscritto possa compiere un atto formalmente idoneo a paralizzare la già verificatasi surrogazione, quale e il consenso alla cancellazione dell'ipoteca, che importi la eliminazione della garanzia reale del surrogato. Pertanto( il proprietario dell'immobile ipotecato, per liberare lo stesso dall'ipoteca, deve necessariamente rivolgersi al creditore originario iscritto, mancando l'annotazione dell'avvenuta surrogazione (annotazione per la esecuzione della quale la legge non fissa alcun termine), ma, detto creditore iscritto non e tenuto a prestare il suo consenso alla cancellazione, ove non gli sia dimostrato che la cancellazione stessa non importa alcun pregiudizio di colui che, per aver pagato, quale fideiussore, il debito del proprietario dell'immobile, era stato surrogato nei suoi diritti”.

rocco76 pubblicato 15 dicembre 2021

Vi ringrazio per la risposta e confermo la vostra professionalità e diponibilità a dipanare ogni dubbio.

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2021

Grazie a lei!

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