Spese legali del condominio contro ex proprietario - chi paga?

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  • Ultimo messaggio 19 novembre 2020
colexxx pubblicato 12 novembre 2020

Buongiorno,

mi sono aggiudicato un unita' immobiliare in condominio a gennaio 2020 con decreto di trasferimento datato ottobre 2020.

L'amminnistratore mi ha mandato il resoconto delle spese dovute per l'anno in corso e l'anno precedente che contengono, oltre alle spese ordinarie di gestione, anche le spese legali sostenute dal condominio per le pratiche relative al recupero crediti dell'ex proprietario.

Queste spese sono relative ad una notula pagata nei due anni di gestione precedenti al decreto di trasferimento.

Ho chiesto il verbale dell'assemblea di condominio nella quale e' stato deliberata l'intenzione di procedere al recupero crediti e questa e' datata 12/09/2017 quindi fuori dai due anni precedenti.

Essendo l'intenzione a procedere al recupero crediti deliberata fuori dal periodo dei due anni precedenti, la richiesta dell'amministratore e' legittima?

Posso oppormi al pagamento di queste spese legali essendo state deliberate prima dei due anni precenti?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 12 novembre 2020

A nostro avviso le sue riflessioni sono corrette e la richiesta dell'amministratore è infondata.

Riteniamo infatti che i criteri di imputazione temporale delle spese condominiali non mutano in ragione alla loro tipologia, occorrendo pur sempre fare riferimento al momento in cui è intervenuto l’atto deliberativo in forza del quale l’assemblea condominiale ha deciso di sostenerle, oppure il momento in cui è sorta la necessità di provvedere al loro esborso da parte dell’amministratore.

Se, ad esempio, il condominio decide di agire in giudizio per recuperare un credito nei confronti del condomino moroso affidando ad un difensore il relativo incarico, è al momento in cui questa decisione viene assunta che occorre avere riguardo, indipendentemente da quando interviene la sentenza di condanna del condomino.

A conclusioni parzialmente diverse sembra essere giunta taluna giurisprudenza, la quale ha osservato (con riferimento ad una fattispecie in cui venivano in rilievo spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni,) che “poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuirvi insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere ai lavori che giustificano la spesa, e non quando il debito viene determinato in concreto, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire "in executivis" contro il singolo partecipante per il recupero del proprio credito accertato dalla sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per quello, accessorio, relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato” (Cass. Sez. 2, 01/07/2004, 12013).

Quindi, e diversamente da quanto da noi affermato, secondo questa sentenza non occorrerebbe avere riguardo al momento in cui il condominio ha assunto la determinazione di agire per il recupero del credito ma al momento, precedente, in cui è sorto per i condomini l’obbligo di contribuzione alla spesa.

Un criterio di imputazione simile a quello da noi indicato è stato invece utilizzato da altra giurisprudenza, la quale ha affermato che "la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali ha natura dichiarativa e non già costitutiva o di accertamento costitutivo e che il credito relativo sorge nel momento in cui la parte riconosciuta soccombente ha dato causa all'instaurazione del processo" (Cass., Sez. 1, 11 marzo 1972, n. 697; negli stessi termini, più recentemente, Cass. Sez. I, 10 agosto 2007, n. 17637).

Questo orientamento ci sembra meglio rispondente al criterio di riparto di cui all’art. 63 citato. Invero, indipendentemente dal momento in cui è sorto il credito da recuperare, è al momento in cui il condominio assume la determinazione di assumere una spesa necessaria al recupero del credito nei confronti del condominio moroso che occorrerà avere riguardo per individuare i soggetti obbligati, con la conseguenza che: se il condominio risulterà soccombente, la relativa spesa sarà ripartita tra coloro che hanno inteso agire; se invece risulterà vincitore, le spese potranno essere recuperate integralmente nei confronti del condomino moroso, fermo restando che i condomini saranno tenuti al pagamento del proprio difensore.

Va ricordato, infine, che secondo la giurisprudenza “è legittima la deliberazione dell'assemblea condominiale che ponga a totale carico del condomino moroso le spese processuali liquidate dal giudice nei confronti dello stesso condomino moroso con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.” (Cass., Sez. II, 26 aprile 1994, n. 3946; Sez. VI - II, 18 gennaio 2016, n. 751).

colexxx pubblicato 18 novembre 2020

Buongiorno Astalegale,

grazie per la risposta.

Ho fatto presente all'amministratore il quale ha chiesto al legale che era stato incaricato di seguire il recupero crediti la quale ha risposto questo:

"La legge prevede che l’aggiudicatario dell’immobile è obbligato a pagare i contributi condominiali dovuti per l’anno in corso alla data del decreto di trasferimento e per quello precedente. Non rileva quando è stato dato mandato al legale, le spese che sono state conteggiate sono state inserite nel bilancio consuntivo giugno 2018/dicembre 2019 (anno precedente) e nel bilancio preventivo anno 2020 (anno in corso) e quindi deliberate in tali anni di gestione, non in quello precedente, tanto è vero che l’attività di recupero è iniziata a luglio 2018 (il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 12.07.2018) e, pertanto, solo nell’anno di gestione precedente a quello in corso (giugno 2018/dicembre 2019). Precedentemente, non avendo svolto alcuna attività per il recupero degli oneri condominiali non poteva essere conteggiato alcunché. Pertanto, il debito del Sig. YYYY oggetto del conteggio che Ti ho inviato e che risulta ben evidenziato negli approvati bilancio consuntivo 2018/2019 e bilancio preventivo 2020 (e non in quello dell’anno precedente), per legge, spetta XXXX corrisponderlo al Condominio in qualità di aggiudicatario dell’immobile dello stesso YYYY.”

 

Questo sembra contraddire quanto rispostomi nel precedente post in quanto il legale sostiene che non rileva quando e' stato datto mandato (fuori dall'anno in corso e precedente di gestione).

Potrebbe esaminare il caso e fornirmi un ulteriore conferma sull'infodatezza della richiesta del condominio?

Grazie

inexecutivis pubblicato 19 novembre 2020

Non condividiamo quanto affermato dal legale, per le ragioni che abbiamo già esplicitato nella risposta precedente.

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