Le spese che abbiamo indicato nei due post sono le stesse, anche se scritte in modo diverso (in ragione del diverso tenore della domanda).
Quanto alle spese generali, esse sono previste e quantificate dall’art. 2, comma 4, del D.M. 15.10.2015, N. 227, a mente del quale “Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”.
In definitiva, le spese per il compenso del professionista delegato gravanti sull’aggiudicatario (al netto dell’IVA, pari al 22% e del CAP, pari al 4 %), saranno, a seconda del prezzo di aggiudicazione, le seguenti:
quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario, (comprensivo delle spese generali) è pari ad €. 550,00;
quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario (comprensivo delle spese generali) è pari ad €. 825,00;
quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario (comprensivo delle spese generali) è pari ad €. 1.100,00
In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato dal Giudice in misura diversa da quanto appena illustrato, e dunque è bene verificare se vi sia stata una eventuale diversa determinazione nell’ordinanza di vendita.
Quanto all’imposta di registro, quando non ricorrono i benefici prima casa, essa si applica nella misura del 9% ai sensi dell’art. 1, comma 1 della tariffa del TUR (Testo unico dell’imposta di registro) approvato con dpr 26.4.1986, n. 131 calcolata sulla minor somma tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
110 per la prima casa
120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1)
140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.