Spese di Riscaldamento Anno in corso e Precedente

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  • Ultimo messaggio 04 dicembre 2021
lorenzobrazzani pubblicato 01 dicembre 2021

Buongiorno,

mi sono aggiudicato un immobile e il decreto di trasferimento riporta la data del 21/07/2021.

Ho richiesto all'amministratore le spese condominiali e di riscaldamento da saldare.

Essendo l'anno di gestione del condominio dal 1 gennaio al 31 dicembre giustamente mi ha imputato solamente le spese dell'anno in corso e precedente: 2020 e 2021.

Per il riscaldamento il prospetto inviato dall'amministratore era il seguente (ho oscurato le cifre):

Spese Riscaldamento
Totale Generale (15/10/19 – 15/04/20) € xxx
Totale Generale (15/10/20 – 15/04/21) € xxx

E' corretta la richiesta di partecipazione alle spese di Riscaldamento dell'anno 19/20?

Riporto ancora queste diciture presenti sia nei prospetti del riscaldemento che in quelli spese ordinarie in cui l'amministratiore dice:

Il bilancio di esercizio è stato redatto con un criterio misto come di seguito specificato:

- Criterio di competenza per le spese condominiali

- Criterio di cassa per le entrate condominiali.

Ringrazio anticipatamente.

Lorenzo

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Butler pubblicato 01 dicembre 2021

A me pare strano che si ragioni per competenza sulle spese e per cassa sulle entrate.

inexecutivis pubblicato 04 dicembre 2021

Non esiste un criterio univoco per individuare a quale esercizio condominiale vada imputata una spese, essendo necessario distinguere tra spese necessarie alla conservazione ed all’uso della cosa comune, e spese di manutenzione straordinaria.

In questi termini si esprime la giurisprudenza. Con riferimento alle spese necessarie per la conservazione o il godimento dell’immobile ha stabilito che  l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa” (Cass., 18.4.2003, n. 6323).

Viceversa, in tema di interventi di straordinaria manutenzione la Corte di Cassazione ha statuito che In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654, ove si è precisato che invece, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune occorre avere riguardo al momento in cui sorge la relativa obbligazione, indipendentemente dall’inserimento in bilancio, anche precedente, della relativa spesa, in quanto la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare e l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale).

Negli stessi termini si è espressa Cass., Sez. VI,- II, 22/06/2017, n. 15547, nonché Cass. Sez.VI,- II, 10/09/2020, n. 18793, nella quale si è precisato che “Ai fini dell'insorgenza del debito di contribuzione per le spese di manutenzione straordinaria di un edificio condominiale, deve farsi riferimento all'approvazione della delibera assembleare che determini l'oggetto dell'appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, fissando gli elementi costitutivi fondamentali dell'opera nella loro consistenza quantitativa e qualitativa, non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria”.

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