Spese condominiali straordinarie

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  • Ultimo messaggio 13 gennaio 2021
diabolic55 pubblicato 08 gennaio 2021

Buonasera, due anni fa ho acquistato all’asta un appartamento, il decreto di trasferimento è del 2018. L’amministratore condominiale a suo tempo mi chiese di pagare un importo di circa 5300 € a fronte di spese di straordinaria manutenzione deliberate nell’anno 2016. Da poco sono venuto a conoscenza che queste spese non le dovevo pagare, ma dovevano essere ripartite tra tutti i condomini ad eccezione dell’aggiudicatario. Mi confermate questo tenendo presente che l’annualità condominiale va dal 1 gennaio al 31 dicembre?

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diabolic55 pubblicato 09 gennaio 2021

Mi spiego meglio: premesso che l’esercizio condominiale va dal 1º gennaio al 31 dicembre, il pagamento delle spese per lavori straordinari deliberati nel 2016 due anni prima del decreto di trasferimento emanato nel 2018, pagate in parte nel 2016 e in parte nel 2017 da tutti i condomini ad eccezione dell’esecutato, può essere richiesto all’aggiudicatario? Oppure tali spese non pagate dall’esecutato vanno ripartite tra i vari condomini ad eccezione dell’aggiudicatario? Oppure può essere richiesto all’aggiudicatario il pagamento della parte relativa al 2017 nonostante la delibera risalga al 2016 e solo la parte relativa al 2016 va ripartita tra i vari condomini ad eccezione dell’aggiudicatario? Com’è noto, l’art. 63 disp. att. c.c., prevede che   "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente", ma non capisco se i contributi per lavori deliberati due anni prima rientrano nel principio di solidarietà e possono essere richiesti dall’amministratore condominiale all’aggiudicatario non in base alla data di delibera, ma in base alla data stabilita per i pagamenti. Nel mio caso concreto mi sono stati richiesti i contributi relativi al 2017. Grazie

diabolic55 pubblicato 09 gennaio 2021

Vorrei precisare che queste spese erano già state pagate da tutti i condomini per il 50% nel 2016 e per il 50% nel 2017. Per cui la quota relativa al 2017 che mi è stata richiesta e che io ho pagato è stata poi restituita agli altri condomini.

inexecutivis pubblicato 10 gennaio 2021

In tema di interventi di straordinaria manutenzione la Corte di Cassazione ha statuito che In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654, ove si è precisato che invece, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune occorre avere riguardo al momento in cui sorge la relativa obbligazione, indipendentemente dall’inserimento in bilancio, anche precedente, della relativa spesa, in quanto la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare e l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale).

Dunque, non crediamo che, nel suo caso, spese straordinarie deliberate nel 2016 possano esserle richieste.

diabolic55 pubblicato 11 gennaio 2021

Grazie per la professionalità e la sollecitudine nel rispondere.

inexecutivis pubblicato 13 gennaio 2021

grazie a lei!

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