Riteniamo che una corretta risposta alla sua domanda debba partire dalla lettura dell’art. 63 disp. att. c.p.c., il quale prevede che "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".
L’anno in corso di cui alla predetta norma non si riferisce all’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità, (per cui occorrerà chiedere all’amministratore da quando essa decorre, poiché è possibile, anche se non è detto, che essa decorra da una data diversa dal primo gennaio di ogni anno).
Nel senso che la nozione di anno in corso vada riferita non già all’anno solare, bensì all’anno di gestione, si è pronunciato Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”.
Fatta questa premessa, dalla quale si ricava che non tutte le spese condominiali dovute dal precedente proprietario gravano solidalmente anche in capo all’acquirente il problema che lei pone è un problema di imputazione di pagamento.
A questo proposito occorre avere riguardo all’art. 1193 c.c., a mente del quale “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”.
Quindi, in primo luogo, occorre verificare se, nel momento in cui il condomino ha pagato, ha dichiarato quale annualità intendeva estinguere, in tutto o in parte. In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, a mente della quale “In materia di condominio negli edifici, il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, può imputarlo ai debiti per singoli esercizi e può escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati. (Cass. 28/02/2013, n. 5038).
Se questa dichiarazione manca, intervengono i criteri legali di imputazione previsti dal successivo comma 2 del citato art. 1193 c.c., ai sensi del quale “In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Dunque, venendo alla risposta alla sua domanda, poiché i debiti condominiali di cui ci ha parlato sono tutti scaduti e, verosimilmente, ugualmente garantiti ed ugualmente onerosi per il debitore, il pagamento parziale eseguito andrà imputato all’annualità più vecchia.