spese condominiali anno corrente e anno precedente

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  • Ultimo messaggio 01 febbraio 2018
lelelele pubblicato 09 gennaio 2018

Buona sera,

nel mese di settembre 2017 mi sono aggiudicato un immobile all'asta, ho ricevuto il decreto di trasferimento in novembre 2017. L'amministratore di condominio mi ha notificato le spese di condominiali arretrate da pagare, che ammontavano circa sui 4.000 euro. Alle mie rimostranze citando la art. 63 che prevede solo il pagamento dell'anno in corso e di quello precedente(chiusura del anno condominiale è il 13/05/2017) il successivo conteggio le spese si quantificavano di circa 2.400 euro, dette spese sono compresi gli oneri legali pagati dal condominio che sono stati inserite nella tabella piano di riparto, relavive all'anno 2016/2017, del vecchio condomino come spese individuali (TABELLA S - INDIVIDUALE). E' corretta che sia io a pagare tutte le spese legali sostenute? art. 63 , che parla di contributi, comprende anche le spese individuali contro il singolo condomino?

 

Grazie mille per l'attenzione. cordiali saluti.

 

Gabriele

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addoloratamatera pubblicato 09 gennaio 2018

Buonasera. Avrei alcune domande da fare. Mi sono aggiudicata una casa all'asta il 20 settembre 2017,ma ad oggi 9 gennaio 2018 non mi è stato ancora firmato il decreto di trasferimento.per quanto riguarda le spese condominiali volevo sapere quali spetterebbero a me, da precisare che in questa palazzina non c'è un amministratore ma che a turno gli inquilini svolgono questo "lavoro".

inexecutivis pubblicato 12 gennaio 2018

La risposta alla sua domanda risiede nell’art. 63 disp. att. c.p.c., il quale prevede che   "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

La norma si riferisce non già all’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità (in questo senso si è pronunciato Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”).

Si tratta di una norma dettata dal legislatore al fine di ridurre al minimo il rischio che, avvenuto il trasferimento di proprietà della sua porzione da parte di un condomino moroso, gli altri si trovassero loro malgrado a doversi far carico delle spese da lui non pagate.

La norma parla di “subentro”, e quindi opera a prescindere dalle modalità attraverso le quali la proprietà sia stata trasferita, e dunque essa si applica anche agli acquisti compiuti in sede esecutiva.

 

Sussistendo la responsabilità solidale dell’acquirente prevista dall’art. 63 disp. att. cod. civ. (nei limiti che abbiamo appena enunciato), l’amministratore di condominio può anche rivolgersi direttamente all’acquirente per il pagamento di quelle spese che il venditore non ha provveduto a pagare, salvo ovviamente il diritto di rivalsa dell’acquirente per il recupero di quanto sia stato costretto a versare al condominio.

clarabeni pubblicato 01 febbraio 2018

Buongiorno

per il calcolo delle due annualità di spese condominiali attribuibili all'acquirente dell'immobile all'asta, vale la data di firma del decreto di trasferimento? o la data di deposito in cancelleria del decreto?

nel mio caso la firma del decreto è 31/05/17 e il deposito in cancelleria è 21/06/17. mentre l'annualità dell'amministrazione va da 01/06/16 al 31/05/17.

vorrei sapere se devo pagare l'anno in corso (17-18) e il precedente (16-17) oppure se devo pagare 15-16 e 16-17....

Inoltre, dall'asta sono stati risarciti tutti i creditori, compreso il condominio e poichè c'era ancora capienza alcuni soldi sono stati versati all'esecutato. Ora, l'amministratore non ha aggiornato la posizione di creditore del condominio pertanto il condominio è stato rimborsato solo in parte e non delle ultime annualità che nel frattempo i precedenti proprietari non hanno più pagato. Vorrei sapere se è possibile agire in qualche modo per recuperare questi soldi, o nei confronti dell'esecutato o agendo contro l'amministratore perchè ha causato un danno economico al condominio.

grazie

inexecutivis pubblicato 01 febbraio 2018

Le domande sono diverse.

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna di esse.

Con riferimento al decreto di trasferimento, la data rilevante è quella del deposito del decreto in cancelleria, poiché è da quel momento che l’atto viene ad esistere giuridicamente (in questi termini, sebbene con riferimento ad un decreto di liquidazione, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10087 del 09/05/2014).

Con riferimento al recupero delle mensilità versate dall’acquirente, questi può certamente rivalersi nei confronti del condomino moroso, poiché dall’art. 63 disp att c.p.c. si ricava agevolmente il principio per cui l’acquirente non subentra al debitore nel pagamento dei debiti condominiali, ma è semplicemente un soggetto cui il condominio può rivolgersi per siffatto pagamento salvo ovviamente il diritto di rivalsa dell’acquirente per il recupero di quanto sia stato costretto a versare al condominio.

 

In ordine alla eventuale responsabilità dell’amministratore, la questione ci appare più incerta, dovendosi verificare in concreto se l’amministratore avesse potuto o meno procurarsi un titolo esecutivo per depositate un nuovo atto di intervento nella procedura.

pietro.dile pubblicato 01 febbraio 2018

Buonasera, chiedo dei chiarimenti, perche credo di avere problemi per il calcolo delle due annualità di spese condominiali che sono attribuibili all'acquirente dell'immobile all'asta, quindi, la data di firma del decreto di trasferimento è stata in data 09/12/2017, la data di deposito in cancelleria del decreto è avvenuta il 10 gennaio 2018.

Ho chiesto i conteggi all'amministratore, che ha tenuto conto della firma del decreto e scrive la seguente email: 

"Buona sera, essendo venuto a mancare il precedente amministratore non sono in grado , se non sulla base del preventivo attuale di quantificare le spese pregresse da pagare ex. Art 63 disp att. C.C.

Spese condominiali €. 1000,xx per anno circa sulla base del preventivo 2018 da pagarsi per gli anni 2017 e 2016 = €. 2000,xx Riscaldamento €. 800,xx per anno circa sulla base di un consumo di quota fissa per due stagioni = €. 1600,xx

TOTALE DA VERSARE S.E.&O. €.  3600,xx in favore del condominio." (le cifre che ho scritto sono di fantasia)

Dalla ripartizione del preventivo che l’amministratore mi ha consegnato va dal 01.11.2017 al 31.10.2018.

Vorrei sapere se devo pagare l'anno in corso 01.11.2017/31.10.2018 e il precedente 2016/2017 oppure se devo pagare 2015/2016 e 2016/2017 e successivi.

Altresì la perizia citava:

ONERI CONDOMINIALI E REGOLAMENTO

Alla data di redazione della presente risultano oneri condominiali gravanti sull’ immobile in oggetto pari a circa euro 1000,00 opponibili al terzo acquirente in solido con l’ Esecutato ai sensi dell’ art. 63 N.a. C.C. qualora l’ assegnazione avvenga entro il 2017.

Il condominio era tra le parti ad essere risarcito dalla vendita.

Vorrei sapere se e possibile, quale realmente è la data per poter calcolare le annualità, se e la data della firma del decreto oppure la data di depositodel decreto?

quali sono realmente le annualità da pagare all’amministratore?

se quanto richiesto non è dovuto, è possibile agire nei confronti del condominio al fine di per effettuare i pagamenti realmente dovuti?.

Se è si quale la procedura corretta?.

 

vi ringrazio, e vi auguro buon lavoro.

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