inexecutivis
pubblicato
24 giugno 2017
Le informazioni che le sono state riferite a nostro avviso sono parzialmente corrette.
Sono tuttavia necessarie alcune precisazioni.
Invero, la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 29.9.1973, n.601, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00), solo se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito.
Quanto alla base imponibile sulla quale calcolare lo 0,50% (che è identico sia per le restrizioni che per le cancellazioni ai sensi dell'art. 12 e 13 della tariffa) osserviamo che, a nostro avviso, se l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.
Se invece l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro".