SPESE CANCELLAZIONE IPOTECHE GIUDIZIALI

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desiree88 pubblicato 20 gennaio 2017

Buongiorno,

ho acquistato un immobile all'asta sul quale gravano diverse ipoteche giudiziali.

Nel bando d'asta è specificato che le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli sono a carico dell'aggiudicatario.

Nella perizia del CTU si evince che tutte le ipoteche giudiziali non gravano solo sull'immobile da me aggiudicato ma bensì anche su altri immobili di proprietà dell'esecutato.

Le spese di cancellazione delle ipoteche che dovrò sostenere saranno solo relative alla quota parte del mio immobile? Come posso stimare la spesa? Ho letto che le spese di cancellazione sono pari a 94 euro per tasse ipotecarie  e bollo oltre lo 0,5% dell'importo totale iscritto.

 

 

 

 

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 21 gennaio 2017

Le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (nel suo caso ipoteche e pignoramento) che sono a suo carico sono solo quelle che riguardano l’immobile da lei acquista.

Quanto ai costi, per ogni cancellazione sono dovuti:

·      Imposta ipotecaria 0,50% (Calcolato sul minor valore tra l’ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti) ai sensi della tariffa allegata al dpr 31.10.1990, n. 347

·      Tassa ipotecaria €. 35,00 ai sensi della tabella allegata al dpr 31.10.1990, n. 347

 

·      Bollo €. 59,00.

sparrows81 pubblicato 30 maggio 2017

Salve, chiedo scuasa nel mio caso

ci sono 5 ipoteche volontarie, tutte superiori al prezzo della casa perchè sono destinati anche ad altri immobili del costruttore

1 ipoteca legale equitalia 

1pignolamento

questo che significa che per ognuno devo pagare quelle somme che Lei diceva qui sopra, quindi facendo un calcolo

supponendo che la casa è aggiudicata a 200 mila euro abbiamo che:

200.000 euro*0,5% + 59 euro di bollo + 35 tassa ipotecaria = 1100 euro arrotondati per eccesso * 7 gravami= circa 8000 euro, mi sembra inaudito, assurdo, puo' essere?

 

 

inexecutivis pubblicato 01 giugno 2017

confermiamo quanto abbiamo detto, aggiungendo tuttavia che va opportunamente verificato, nell'ordinanza e nell'avviso di vendita, se le psese di cancellazione dei gravami sono stati posto a carico della procedura o dell'aggiudicatario.

sparrows81 pubblicato 20 giugno 2017

Chiedo scusa, rispondo per dire che un avvocato specializzato in aste a cui mi sono rivolto mi ha detto che la cancellazione dei gravami ha questi costi, li per li non ho voluto dire che mi sembravano differenti da quelli che conoscevo io, a questo punto qual è la veritia?

Questi i costi che mi sono stati detti:

cancellazione pignoramento circa 295 euro

cancellazione ipoteca volontaria 35 euro di bollo

cancellazione ipoteca giudiziaria o legale (non ricordo bene che termine ha usato), 0,005 del debito SEMPRE + bollo e non calcolato sul minore tra prezzo di acquisto e credito garantito.

A questo bisogna aggiungere il compenso del notaio che per dati storici si aggira sui 1000 euro.

Notaio delegato alla vendita tra parentesi che in barba a qualsiasi obbligo non fornisce alcun dato circa la quantificazione a priori:è evidente il suo delirio di onnipotenza che lo fa sentire al disopra di tutto e di tutti...

 

inexecutivis pubblicato 24 giugno 2017

Le informazioni che le sono state riferite a nostro avviso sono parzialmente corrette.

Sono tuttavia necessarie alcune precisazioni.

Invero, la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00), solo se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito.

Quanto alla base imponibile sulla quale calcolare lo 0,50% (che è identico sia per le restrizioni che per le cancellazioni ai sensi dell'art. 12 e 13 della tariffa) osserviamo che, a nostro avviso, se l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

 

Se invece l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro".

mescitorem pubblicato 22 ottobre 2018

 mi accodo all'argomento e chiedo conferma dei costi di cancellazione relative ad 1 di più beni:

Trascrizione pignoramento 295 euro + 59 bollo

Ipoteca Volontaria 35 euro+ 59 bollo

Ipoteca giudiziale 0.50% prezzo aggiudicazione(se minore) + 59 bollo

Ipoteca legale come giudiziale?

Spese notaio?

 

grazie

inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2018

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria (€. 35,00) ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

sebibassi pubblicato 06 febbraio 2019

Salve, desidero sapere se le spese di cancellazione dell'ipoteca a carico dell'aggiudicatario sono detratte dal valore dell'immobile nella perizia di stima del perito estimatore, se così fosse l'aggiudicatario non avrebbe le spese per la cancellazione dell'ipoteca.

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2019

La norma non prevede che le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli debbano essere detratte dal valore di vendita.

Invero, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.c., l'esperto nominato per la stima tiene conto, nella determinazione del prezzo di vendita del valore complessivo, riducendolo in ragione:

dell’assenza della garanzia per vizi

degli gli oneri di regolarizzazione urbanistica

dello stato d’uso e di manutenzione

dello stato di possesso

dei vincoli e degli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo

 delle eventuali spese condominiali insolute.

Come si vede, pertanto, non si tiene conto delle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

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