La domanda è formulata in maniera eccessivamente generica, e non ci consente di fornire risposte compiute.
Proviamo a dare comunque alcune indicazioni.
Le imposte previste per l’acquisto della prima casa sono l’imposta di registro nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.P.R. 131/1986) calcolata (ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) come segue:
minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1)
140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
L’importo non potrà comunque essere inferiore ad €. 1.000,00 (a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23); andranno poi aggiunti 50 euro per l’imposta ipotecaria e 50 euro per l’imposta catastale (a mente del comma terzo della medesima disposizione).
Se invece l’immobile è soggetto ad IVA, si applicherà l’aliquota del 4% alla quale andranno aggiunti €. 200,00 per l’imposta ipotecaria (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) ed €. 200,00(art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347 per l’imposta catastale.
In ordine alle cancellazioni delle ipoteche osserviamo quanto segue.
Se si tratta di ipoteca volontaria iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito essa è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 29.9.1973, n.601, per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00 (ai sensi della tabella allegata al dpr 31.10.1990, n. 347).
Per quanto riguarda le altre ipoteche il costo di cancellazione è pari allo 0,50% (che è identico sia per le restrizioni che per le cancellazioni ai sensi dell'art. 12 e 13 della tariffa). Quanto alla base imponibile, essa a nostro avviso andrà calcolata sulla minor somma tra prezzo di aggiudicazione ed ammontare del credito. In questi termini si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8E del 4.3.2015, la quale ha precisato che "la base imponibile da assumere per la determinazione dell’imposta ipotecaria dovuta per le annotazioni di restrizione di beni da eseguire in forza di decreto di trasferimento è rappresentata, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili liberati possano costituire l’intero compendio oggetto dell’ipoteca, dal minore valore tra l’ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti".
Infine, la cancellazione delle trascrizioni sconta:
€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 154 della tariffa allegata al d.P.R. 347/1990);
€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);
€. 35 per la tassai ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al dpr 31.10.1990, n. 347).
Quanto alla imponibilità ai fini IVA dell’immobile, poiché le variabili sono moltissime, non le resta che acquisire informazioni presso il curatore.