SOSPENSIONE VENDITA IMMOBILIARE PRIMA CASA FALLIMENTO

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  • Ultimo messaggio 02 settembre 2020
ste87 pubblicato 30 agosto 2020

Buongiorno, sono a porre un quesito relativo alle operazioni di venditsa di immobile di un fallimento (prima ed unica casa del fallito), per quello che concerne il pignoramento è stato chiarito che qualsiasi operazione è sospesa fino al 31/10, ma per l'immobile di un fallimento come è giusto procedere? nel mio caso il tribunale ha emesso un provvedimento con sospesnsione delle procedure per i fallimenti fino al 30/06, senza fare distinzione delle vendite inerenti l'immobile destinato come prima casa del fallito, a questo punto il curatore ha provveduto a rifissare un nuovo esperimento di vendita a ottobre, cosa che facendo valere i principi della legge 54ter non sarebbe possibile.

A questo punto chiedo consiglio su come comportarmi (premetto che il mio interesse è nel posticipare la vendita),

è lecito e corretto fare istanza al giudice e chiedere che vengano rispettate le tempistiche dell'art. 54ter oppure essendo un fallimento e non un pignoramento il debitore rimane svantaggiato da questa differenza normativa senza potervisi oppore?

Per il momento, visto che lo stato di emergenza è stato prorogato al 15/10, mi sto opponendo alla visione dell'immobile fino a tale data, è corretto o si poù aprire uno scenario di turbativa d'asta?

inexecutivis pubblicato 02 settembre 2020

Con l. 24 aprile 2020, n. 27 è stato introdotto, nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l’art. 54-ter, il quale dispone che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.

La norma, come si vede, parla esplicitamente di procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, per cui non v’è dubbio che il legislatore abbia inteso riferirsi alle sole esecuzioni individuali, con esclusione di quelle fallimentari.

La distinzione ci sembra peraltro condivisibile, poiché lo scopo di questa disposizione sembra essere non tanto quello di consentire al debitore (o al fallito) di permanere nella disponibilità dell’immobile, (obiettivo questo che invece individuarsi nell’art. 103, comma sesto, del medesimo d.l. n. 18/2020, che si occupa della sospensione delle esecuzioni per rilascio), quanto piuttosto quello di consentire al debitore di recuperare le disponibilità necessarie a trovare una soluzione conciliativa con i propri creditori, al fine di arrestare l’esecuzione, la qualcosa nel fallimento non è possibile.

Suggeriamo pertanto di non opporsi alla visita dell’immobile per non rischiare che il giudice delegato adotti un ordine immediato di liberazione.

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