Buongiorno, sono a porre un quesito relativo alle operazioni di venditsa di immobile di un fallimento (prima ed unica casa del fallito), per quello che concerne il pignoramento è stato chiarito che qualsiasi operazione è sospesa fino al 31/10, ma per l'immobile di un fallimento come è giusto procedere? nel mio caso il tribunale ha emesso un provvedimento con sospesnsione delle procedure per i fallimenti fino al 30/06, senza fare distinzione delle vendite inerenti l'immobile destinato come prima casa del fallito, a questo punto il curatore ha provveduto a rifissare un nuovo esperimento di vendita a ottobre, cosa che facendo valere i principi della legge 54ter non sarebbe possibile.
A questo punto chiedo consiglio su come comportarmi (premetto che il mio interesse è nel posticipare la vendita),
è lecito e corretto fare istanza al giudice e chiedere che vengano rispettate le tempistiche dell'art. 54ter oppure essendo un fallimento e non un pignoramento il debitore rimane svantaggiato da questa differenza normativa senza potervisi oppore?
Per il momento, visto che lo stato di emergenza è stato prorogato al 15/10, mi sto opponendo alla visione dell'immobile fino a tale data, è corretto o si poù aprire uno scenario di turbativa d'asta?