sospensione rilascio immobili D.L.18

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  • Ultimo messaggio 17 maggio 2020
salvadan pubblicato 06 aprile 2020

Buongiorno Sono l'aggiudicatario, ormai proprietario, di una abitazione acquistata all'asta. Il decreto di trasferimento è stato firmato dal giudice e l'ordine di liberazione già notificato dal custode all'occupante il quale tuttavia non intende andarsene spontaneamente. Il D.L. 18 del 17/03/2020 prevede la sospensione delle operazioni di rilascio immobili fino al 30 giugno, a tutela degli occupanti. Mi trovo nella condizione di dover lasciare la mia attuale abitazione tassativamente entro la fine di aprile, dopo di che io e la mia famiglia (con bimba di 2 anni) saremo letteralmente in mezzo a una strada. Secondo voi è possibile richiedere che venga attuata comunque la liberazione coatta nonostante la sospensione prevista per decreto ? Comprendo la ratio di voler tutelare le esigenze abitative delle famiglie rispetto alla rendita in un momento di crisi sanitaria, tuttavia nel mio caso mi troverei io stesso a vivere una situazione di emergenza qualora venisse privilegiato l'interesse dell'esecutato. Aggiungo che ho investito tutti i miei risparmi nell'acquisto della casa per cui non avrei neppure la possibilità di affittarne un'altra, cosa che troverei comunque assurda. Se lo stato intende dare una mano alle famiglie in difficoltà in questo momento difficile ben venga, però che se ne faccia carico; non trovo corretto che ne scarichi gli oneri su altre famiglie che verrebbero a loro volta messe in difficoltà. Secondo voi esiste una soluzione ? Grazie 1000

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inexecutivis pubblicato 08 aprile 2020

È fatto notorio che il Paese sta attraversando un momento storico di assoluta gravità, che ha recentemente inciso in modo assai penetrante sull’ordinario svolgimento dell’attività giurisdizionale.

Invero il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla sulla G.U. n. 60 aveva previsto, all’art. 1 comma primo, che “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [e dunque dal 9 marzo] e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, aggiungendo al successivo comma 2 che fino al 22 marzo 2020 “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”.

A 9 giorni di distanza, l’acuirsi dell’emergenza sanitaria ha determinato l’emanazione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), che con l’art. 83 ha (sostanzialmente) prorogato al 15 aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissata al 22 marzo dal d.l n. 11/2020 citato, disponendo che i capi degli uffici potranno adottare disposizioni che prevedano, tra l’altro, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

Pertanto, i termini processuali sono ad oggi sospesi dal 9 marzo al 15 aprile, e dunque per 38 giorni.

A questa sospensione fanno eccezione, secondo quanto previsto dal comma terzo del citato art. 83, una serie di procedimenti, tra cui “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Parimenti, l’art. 103 comma sesto prescrive che “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”.

È allora necessario chiedersi se, e come, queste norme alterano il fisiologico divenire delle procedure esecutive.

A nostro giudizio deve muoversi dalla premessa per cui i termini processuali soggiacciono, per effetto delle disposizioni emergenziali surrichiamtate, ad un regime di sospensione i cui effetti non sono dissimili, sebbene più ampi, di quelli determinati dalla l. 7 ottobre 1969, 742 (pur essendo radicalmente diversa la scaturigine delle norme) che i termini processuali sospende durante il periodo feriale.

Depone in questa direzione sia il dato letterale della norma (che al comma secondo, dopo aver previsto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, ha poi specificato al successivo periodo che “si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”) che, soprattutto, la sua ratio, meglio esplicitata nella relazione illustrativa disegno di legge di conversione del d.l. n. 11/2020, laddove si afferma che essa ha lo scopo di determinare la “sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”, nonché nella relazione illustrativa del d.l. n. 18/2020, nella quale si rappresenta la necessità di rimediare al “fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro

Si tratta, in ogni caso e come è stato subito osservato dai primissimi commentatori, di “una sospensione sui generis, che, benché riferita testualmente ai soli termini processuali, comprende in concreto tutte le attività processuali tout court e quelle connesse, nel loro complesso”.

Viene da chiedersi, infine, se la sospensione delle esecuzioni per rilascio prevista dal citato art. 103, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 riguardi anche l’attuazione degli ordini di liberazione.

Secondo una prima opinione la sospensione non riguarda l’attuazione degli ordini di liberazione, poiché la sospensione riguarda le “esecuzioni” per rilascio, laddove invece l’ordine di liberazione viene “attuato” (così la riforma dell’art. 560 ad opera del d.l. 59/2016) dal custode sotto la direzione del giudice dell’esecuzione immobiliare, non dando luogo ad una autonoma procedura esecutiva. Quindi, si dice, poiché il citato art. 103 comma 6 costituisce disposizione eccezionale contenuta in una normativa speciale, come tale, è insuscettibile di applicazione analogica pena la violazione dell’art. 14 delle preleggi. Essa dunque non dovrebbe riguardare la “attuazione” dell’ordine di liberazione.

Tuttavia, come abbiamo detto, ai sensi del comma 2 dell’art. 83 “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti”, con la conseguenza per c ui si potrebbe ritenere che anche l’attuazione dell’ordine di liberazione rimane congelata e rinviata a dopo il 30 giugno.

Ed allora, in conclusione, ove il custode non volesse procedere oltre il consiglio che si può offrire è quello di chiedere al Presidente del Tribunale, con apposita istanza, che venga dichiarata l’urgenza, consentendo così la prosecuzione delle attività di liberazione.

salvadan pubblicato 08 aprile 2020

Ringrazio per la risposta come al solito molto chiara e precisa. Trovo particolarmente interessanti i riferimenti alla differenza tra esecuzione ed attuazione, che non sarei stato in grado di cogliere senza il vostro supporto, oltre all'art.14 delle preleggi. Sottoporrò la questione al cancelliere, al giudice e poi eventualmente anche al presidente del tribunale, se fosse necessario. Grazie ancora

inexecutivis pubblicato 13 aprile 2020

Grazie a lei, e ci tenga aggiornati. Buona fortuna!

asteroid pubblicato 07 maggio 2020

Salvadan, mi trovo nella sua stessa identica situazione sia patrimoniale che famigliare, con casa acquistata a maggio 2019, decreto di trasferimento di agosto e relativi registrazione, trascrizione e voltura effettuati. Ovviamente il giudice (solerte e giusto come tutti i giudici italiani) non ha ancora emesso l'ordine di liberazione malgrado i diversi solleciti ad adempiere al suo dovere effettuati già da prima del saldo.

Mi aggiornerebbe sulla sua situazione? Si è mosso qualcosa?

salvadan pubblicato 15 maggio 2020

Ciao Scusa se ti rispondo solo ora ma non ho piû frequentato il forum. I primi di maggio ho scritto al Giudice per richiedere che con l'arrivo della fase 2 potessero riprendere le attività di liberazione, stanti i motivi d'urgenza. In caso di diniego avrei provato a sottoporre al Giudice i pareri espressi in questo forum, ma non ce n'è stato bisogno, in quanto ha ritenuto di accogliere la mia istanza ordinando la liberazione entro fine maggio. Mancano 2 settimane, spero che l'occupante ottemperi spontaneamente senza dover ricorrere all'intervento della forza pubblica.

inexecutivis pubblicato 17 maggio 2020

Auguri ed in bocca al lupo a salvadan. La sua testimonianza ci dice anche dell'impegno con cui la magistratura sta affrontando l'emergenza, cercando di venire incontro alle esigenze del cittadino.

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