Sospensione PE ex art 624 bis cpc per una seconda volta

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  • Ultimo messaggio 21 agosto 2021
kambal pubblicato 17 agosto 2021

Spett.Le Aste Legale,

 

Il creditore procedente, in una procedura esecutiva immobiliare, deposita istanza ex art 624 bis cpc.

Il G.E. sospende la procedura per 24 mesi.

Il debitore soddisfa interamente il creditore procedente.

Un creditore intervenuto, entro i termini di legge, presenta istanta per far proseguire la procedura e il Ge fissa l'udienza.

Il debitore, si cosatituisce in giudizio e chiede un ulteriore termine per chiudere bonariamente la posizione debitoria con gli altri creditori.

Vi pongo i seguenti quesiti:

 

1° Quesito

Visto che la procedura è già stata sospesa per 24 mesi, il G.E. può concedere un'altra sospesione o concedere una proroga al fine di consentire al debitore di chiudere bonariamente con i vari creditori?

(a mio avviso NO, perchè la sospensione è disposta per una sola volta, come prevede l'art 624 bis cpc).

Ma il G.E. potrebbe concedere, come richiesto dal debitore, un ulteriore termine per perfezionare l'accordo con i creditori?

2° Quesito

Il GE ha sospeso la procedura sulla base della solo istanza ex art 624 bis cpc formulata dal solo creditore procedende, senza sentire gli altri creditori. Secondo me il GE, forse per una svista, ha sbagliato perchè per sospendere la procedura o l'istanza doveva essere presentata congiuntamente da tutti i creditori, oppure se presentata da un solo creditore, come nel caso de quo, avrebbe quantomeno dovuto fissare l'udienza per sentire tutti i creditori?

Chiedo un Vs. parere in merito.

3° Quesito

In questa stessa procedura è intervenuta l'Agenzia delle Entrate riscosione, in forza di estratti di ruolo. L'Ente sostiene che non avrebbe potuto presentare istanza per chiedere la prosecuzione della procedura perchè il credito dell'Agenzia non è garantito da privilegio ipotecario e che, pertanto, non può far valere il diritto di surroga.

E' giusta questa affermazione?

Oppure l'istanza per far fissare l'udienza e chiedere la prosecuzione della procedura può essere presentata da qualsiasi creditore minito di titolo e, quindi, anche dall' Agenzia che è intervenuta in fornza di estratti di ruolo?

Vi ringrazio anticipatamente per le risposte e per l'imporanza del Vs forum che offre sempre un prezioso aiuto e interessanti spunti di riflessione.

Cordiali saluti

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robertomartignone pubblicato 19 agosto 2021

La sospensione può essere richiesta una sola volta . 

Tutti i creditori devono dare consenso positivo . 

Per Agenzia entrate bisogna verificare il debito se non supera i 120mila euro e poi le azioni sono sospese per normativa anticovid , a meno che il bene sia catastalmente un A8 o un A9 , ovvero di lusso .

 

Comunque la sospensione è sempre revocabile su istanza di uno dei creditori . 

inexecutivis pubblicato 21 agosto 2021

Cerchiamo di rispondere separatamente ai quesiti formulati.

In ordine al primo, l’art. 624 bis, comma primo, c.p.c. è chiaro nell’esplicitare che la sospensione della pocedura può essere richiesta una sola volta.

L’ostacolo è tuttavia agevolmente aggirabile. All’udienza fissata per la comparizione delle parti all’esito della scadenza del termine di sospensione potrebbe accadere che i difensori delle parti presenti chiedano al giudice un rinvio, specificando che si tratta di una richiesta volta a consentire al creditore la possibilità di valutare il deposito di una dichiarazione di rinuncia (ai sensi dell’art. 629 c.p.c.) visto che il debitore sta pagando o ha manifestato concreta volontà di adempiere. Questa richiesta di rinvio, che può essere anche accompagnata dalla indicazione di un termine (ad esempio sei mesi) viene normalmente accolta.

All’udienza così rinviata, se il debitore non ha ancora completamente adempiuto, le parti potrebbero convenire di non presentarsi, e ciò determinerà, a norma dell’art. 631 c.p.c., un ulteriore rinvio della procedura.

In questo modo si sarà ottenuto un primo importante “slittamento” della procedura. Se poi all’udienza così rinviata dovesse essere necessario un ulteriore rinvio, occorrerà rappresentare concretamente (quanto più concretamente possibile) il fatto che il debitore sta pagando, e così cercare di ottenere dal giudice un (non previsto) ulteriore rinvio.

A proposito del secondo interrogativo osserviamo che la sospensione di cui all’art. 624 bis c.p.c. può essere disposta con il consenso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo.

Se dunque la stessa è stata richiesta da uno solo dei creditori il giudice avrebbe dovuto fissare udienza a norma dell’art. 485 c.p.c. o fissare agli altri creditori un termine per esprimere il loro consenso.

Quanto alla posizione dell’agenzia delle entrate, occorre muovere dalla premessa per cui a norma dell’art. 76 d.P.R. 602/1973, ferma la facoltà di intervento, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso (e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

negli altri casi può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro, a condizione che sia stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

In ogni caso il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a centoventimila euro.

Partendo dal presupposto che quelle indicate dall’art. 76, d.P.R. 602/1973 sono condizioni di procedibilità dell’azione esecutiva esattoriale (Cass. civ., 12.9.2014, n. 19270), si reputa che, in caso di mancata integrazione di tali condizioni, l’Agente della riscossione è sfornito del potere di dare impulso alla procedura e che, quindi, non possa evitare l’estinzione, in caso di rinuncia del procedente, né negare il suo consenso alla sospensione ex art. 624 bis (cfr. Trib. Napoli Nord, 6.6.2017).

Sulla scorta del dato normativo così ricostruito, riteniamo che l’affermazione dell’agenzia delle entrate sia corretta.

robertomartignone pubblicato 21 agosto 2021

In pratica quello che ho elencato , con i relativi riferimenti di legge nulla di piu' .

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