servitù non segnalata in perizia

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  • Ultimo messaggio 06 giugno 2022
guixmar pubblicato 15 febbraio 2021

salve. ho acquistato un immobile con giardino in asta giudiziaria e, una volta avuto il possesso, mi sono accorto che nel giardino è posto un Pozzo nero in cui scaricano parte dei condomini. Ovviamente periodicamente, occorre che l'auto spurgo passi all'interno della proprietà per la pulizia.

La perizia non riportava l'esistenza di tale servitù.

Poichè il valore dell'immobile è ovviamente inferiore e la perizia del CTU non riportava tali circostanza, mi chiedo se è possibile agire contro il CTU per il minor valore dell'immobile.

grazie

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inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2021

Il tema della responsabilità dello stimatore è stato ripreso, recentemente, da Cass. SezIII, 20.10.2020, n. 22854 in un caso in cui il proprietario di un bene acquistato in seno ad una procedura esecutiva immobiliare il quale conveniva in giudizio, tra gli altri, lo stimatore, per ottenere la restituzione di una parte del prezzo versato, sull'assunto che il bene acquistato aveva una superficie complessivamente inferiore a quella indicata nella relazione di stima, ed in base alla quale era stato determinato il prezzo base di vendita. La domanda, rigettata in primo e secondo grado, con decisione confermata in cassazione.

La Corte di legittimità ricorda in primo luogo che in sede di merito era stato accertato che l'aggiudicatario aveva avuto la possibilità di rendersi conto della effettiva dimensione del cespite erroneamene misurato (giardino pertinenziale dell’unità immobiliare) avendo visitato personalmente l'immobile prima della gara ed avendo preso visione della relazione di stima, cui era allegata una planimetria dalla quale emergeva ictu oculi che la sua superficie era all'incirca pari a quella dell'appartamento e non quattro volte superiore, come risultava invece dall'indicazione palesemente erronea espressa in metri quadrati nella relazione stessa.

Aggiunge poi che, sebbene il prezzo base dell'immobile fosse stato determinato anche in relazione alla superficie erroneamente quantificata, la gara aveva visto la partecipazione di una pluralità di offerenti, i cui rilanci avevano condotto ad un prezzo di aggiudicazione circa doppio rispetto a quello base, così disvelando che l'erronea determinazione del prezzo base da parte dell'esperto non aveva determinato, in concreto, l'aggiudicazione dell'immobile ad un prezzo superiore a quello per il quale esso sarebbe stato aggiudicato nel caso in cui il prezzo base fosse stato determinato nell'importo inferiore corrispondente a quello derivante dalla corretta indicazione della superficie.

Facendo tesoro delle indicazioni ricavabili da questa sentenza possiamo ipotizzare che l’eventuale svolgimento di una gara potrebbe consentire di ritenere superato l’errore dello stimatore;

in ogni caso, occorrerebbe dimostrare che se si fosse tenuto conto della servitù il prezzo sarebbe stato diverso. Invero, il fatto che una servitù non sia menzionata potrebbe non voler dire che il ctu non ne abbia tenuto conto in sede di determinazione del prezzo.

vincdec10 pubblicato 16 maggio 2022

Buongiorno.

Quali resposabilità ha il perito ctu che nella redazione della perizia  di una procedura esecutiva immobiliare su bene comune  indiviso ancora in corso, non abbia menzionato minimammente l'esistenza di una servitù legale di passaggio carrabile (con elevatore elettrico di proprietà personale) a favore di un portatore di handcap grave (soggetto terzo non esecutato)?

Si precisa che il soggetto disabile possiede anche una regolare autorizzazione di passo carrabile rilasciata dal comune con tanto di segnaltecia esposta all'ingresso  dell'abitazione.

inexecutivis pubblicato 27 maggio 2022

Bisogna semplicemente capire se la servitù era trascritta o menzionata nel titolo di acquisto dell'esecutato. Se nessuno di questi elementi è riscontrabile, al perito non può essre rimproverato alcunchè.

vincdec10 pubblicato 28 maggio 2022

La servitù è di natura apparente e coattiva con opere fisse e permenenti  finanziate a spese del terzo disabile,ed in tale modo si è cositutita solo dopo il rogito di acquisto dell'esecutato.

Al rogito di acquisto dell'esecutato, semplicemente non era menzionata perchè non era ancora venuta ad esistenza.

inexecutivis pubblicato 28 maggio 2022

vale comunque ciò che abbiamo detto: la opponibilità nei confronti dei terzi è subordinata a questi elementi 

vincdec10 pubblicato 28 maggio 2022

Comprendo e condivido il suo ragionamento se tale servitù fosse stata costituita anche dopo il titolo di acquisto, con la partecipazione dell'esecutato/i.

Ma qui si tratta secondo il parere mio, di un innovazione eslusivamente realizzata da un atto materiale unilaterale del singolo terzo disabile e finalizzata ad un intervento di abbattimento della barriere architettoniche  tra l'altro previsto dalla legge, che  ha determinato sulla cosa comune degli esecutati, una modifica della destinazione d'uso origniaria del bene, facendolo passare a fondo servente.

Pertanto io vederei comunque una proprietà pignorata però gravata da un diritto reale di godimento di un terzo(servitù coattiva e apaprente appunto) su cosa altrui.

L'opera costitutiva della servitù, ossia l'elevatore elettronico è un opera visibile e permenente e pertanto a parer mio, non poteva essere ingorata dal perito nel corso dei sopralluoghi precedenti alal redazione della perizia, anzi credo fosse suo eslusivo compito e resposabilità accertarsi della vera natura del bene.

Unica cosa strana ed evidente e che comunque nella perizia il bene/ elevatore elettrico viene anche fotografato direttamente nella perizia.

Tutto qui, questa è la mia opinione e ognuno e libero di interpetare come vuole tale vicenda.

La ringrazio  per le sue preziose delucidazioni.

 

 

inexecutivis pubblicato 06 giugno 2022

Grazie a lei. comprendiamo le osservazioni ma ibadiamo che per le servitù, come per tutti i diritti reali, il regime di opponibilità è dato dalla trascrizione.ì, ex art. 2643 e seguenti c.c.

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