Sequestro preventivo disposto dal GIP

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  • Ultimo messaggio 18 novembre 2021
Butler pubblicato 13 novembre 2021

Nell'avviso di vendita trovo riportata questa nota che non comprendo, cosa significa e cosa comporta?

"Come espressamente evidenziato dal G.E. nell’ordinanza di delega ex art. 569 c.p.c. “rilevato che il sequestro disposto con il provvedimento innanzi indicato è finalizzato ad una confisca per equivalente ed è stato trascritto successivamente al pignoramento;

rilevato, altresì, che allo stato il diritto del terzo appare prevalere sul provvedimento di sequestro non ancora sfociato in confisca, rigetta l’istanza e dispone che del sequestro si dia avviso nella pubblicità di vendita.”

Si precisa, pertanto, che l’immobile sottoposto a sequestro preventivo disposto dal GIP e trascritto in data 9/08/2017 al n. 26509 part., che con il decreto di trasferimento non sarà oggetto di ordine di cancellazione in quanto il Giudice dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 586 c.p.c. è legittimato alla cancellazione solo delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie."

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robertomartignone pubblicato 13 novembre 2021

Che non ci sono problemi per l ' acquirente dato che il sequestro  è successivo al pignoramento , però tale atto non potrà essere cancellato dato che il ddr permette la cancellazione solo delle ipoteche e dei pignoramenti . Il tutto comunque va verificato attentamente . Aspetti anche e soprattutto  il parere dell ' esperto del forum .

Butler pubblicato 15 novembre 2021

Mi chiedo se è possibile confiscare il bene all'aggiudicatario o quali altri problemi potrebbe comportare il provvedimento del GIP.

robertomartignone pubblicato 15 novembre 2021

Le ho risposto , per ulteriori approfondimenti attenda l ' esperto del forum , anche se il tutto andrebbe esaminato con attenzione e un parere su quanto ha scritto è riduttivo senza esaminare il fascicolo .

inexecutivis pubblicato 17 novembre 2021

Si tratta di un problema delicato, di cui ci siamo già occupati in questo forum, ma è opportuno riparlarne perché fonte di frequenti incertezze.

L'art. 55 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) prevede che  il sequestro determina il divieto di procedere in via esecutiva se l'esecuzione non è ancora iniziata, mentre provoca il divieto di proseguire l'azione esecutiva se questa è in corso; conseguentemente la successiva confisca implica l'acquisizione del bene libero da oneri e pesi  (art. 45) e determina la estinzione della procedura esecutiva pendente;

Questa disciplina non vale solo per le confische ma anche ai sequestri ed alle confische ex art. 240-bis (art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356/1992 (a seguito della riforma attuata con l. n. 161 del 2017).

L'art. 55 Codice antimafia, ad oggi, non risulta, applicabile ai sequestri ordinari, cioè funzionali ad una confisca ex artt. 240 o 322-ter c.p.

Così sembra esprimersi la più recente giurisprudenza di merito (T. Matera, ord. coll. 27-3-2019; T. Napoli Nord, 2-6-2019) la quale ha ritenuto che, nel caso in cui nella pendenza della procedura intervenga un sequestro ordinario, il G.E. (titolare del potere di direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c.) può disporre comunque la vendita del bene (ove non l'abbia già disposta) o dare ulteriore corso al procedimento liquidatorio. Questa giurisprudenza di merito, oltre a fondare il proprio convincimento sul principio della prevalenza della trascrizione, ha osservato che la funzione del sequestro penale ordinario è quella di sottrarre all'imputato la disponibilità delle cose «che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (art. 240 c.p.), e che tale funzione non è vanificata dalla messa vendita forzata del bene sequestrato, anche tenuto conto della circostanza che il debitore non può partecipare all'asta.

Da ultimo, il criterio della prevalenza temporale nelle ipotesi non direttamente o in via di rimando disciplinate dal codice antimafia è stato affermato da Cass. 10/12/2020, n. 28242, dove si è affermato che “La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure"”.

In definitiva, siamo dell’avviso per cui nel caso prospettato, se il pignoramento o l’ipoteca sono precedenti al sequestro, esso potrà essere cancellato poiché recessivo.

Ricordiamo infine che da ultimo l’applicazione delle norme del codice antimafia è stata ritenuta applicabile anche alle confische (e quindi anche ai preliminari sequestri) disposte sulla base di norme che si trovano al di fuori del codice penale (nel caso di specie si trattava di una confisca per reati tributari) da Cass. Pen., sez. III, 2.11.2021, n. 39201

Butler pubblicato 17 novembre 2021

Grazie per la risposta chiara ed esaustiva 

inexecutivis pubblicato 18 novembre 2021

Grazie a lei!

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