Buongiorno, vorrei conoscere i costi della cancellazione dei sequestri conservativi. Mi è già stato detto dal custode che saranno a mio carico in seguito all'aggiudicazione. Esiste unn tariffario nazionale?
Grazie, Luca.
Buongiorno, vorrei conoscere i costi della cancellazione dei sequestri conservativi. Mi è già stato detto dal custode che saranno a mio carico in seguito all'aggiudicazione. Esiste unn tariffario nazionale?
Grazie, Luca.
Quanto alle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, salva diversa disposizione dell’ordinanza di vendita, riteniamo che esse gravino sulla procedura. Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
Peraltro, si tratta di un principio che la giurisprudenza (formatasi in verità in un momento anteriore all’entrata in vigore della norma citata) ha ritenuto non inderogabile, affermando che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).
La cancellazione poi viene eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari su istanza del professionista delegato a norma dell'art. 591 bis, comma terzo n. 11 c.p.c.
Ciò premesso, osserviamo che il sequestro conservativo si cancella, con il decreto di trasferimento, unitamente al pignoramento (del quale anticipa sostanzialmente gli effetti) ai sensi dell'art. 586 cpc..
Invero, l'ordine di cancellazione riguarda infatti quelle formalità nate per assicurare la tutela dei creditori nel processo esecutivo e che hanno esaurito la propria funzione con la pronuncia del decreto di trasferimento.
Tra queste allora deve essere ricompresa senza dubbio quella che riguarda il sequestro conservativo, sequestro che ai sensi dell'art. 687 c.p.c. si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante abbia ottenuto sentenza di condanna esecutiva.
Essendo assimilabile al pignoramento, i costi di cancellazione sono i seguenti:
€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 14 della tariffa allegata al d.lgs. 31.10.1990, n. 347);
€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);
€. 35 per la tassa ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al d.lgs 31.10.1990, n. 347).