Rischi domanda giudiziale di revoca di atti soggetti a trascrizione

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  • Ultimo messaggio 27 gennaio 2021
miferri pubblicato 22 gennaio 2021

Buongiorno, Sto valutando di partecipare ad un'asta ma ho dei dubbi sulle trascrizioni che gravano sull'immobile. Si tratta di una piena proprietà su fabbricato colonico ad uso abitativo. Riporto qui di seguito le maggiori info della perizia: STATO CIVILE ESECUTATO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO: i beni sono pervenuti all’esecutato tramite atto di donazione, al momento del quale l’esecutato risultava coniugato in regime di separazione dei beni. ONERI Immobile gravato da: • fondo patrimoniale trascritto in data 24/01/2012 1 n, 2550 part. • revocazione annotata il 16 settembre 2015 al n. 5011 part. con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del fondo patrimoniale nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena, della Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. e della Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.ca.r.l. revocazione annotata il 10 maggio 2016 al n. 3329 part. con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del fondo patrimoniale nei confronti della Banca delle Marche S.p.a. già Banca delle Marche S.p.a. in amministrazione straordinaria. • domanda giudiziale di revoca di atti soggetti a trascrizione trascritta in data 13/06/2012 al n. 16360 part. a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; • domanda giudiziale di revoca di atti soggetti a trascrizione trascritta in data 15/01/2013 al n. 1306 part. a favore di Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.;
ISCRIZIONI: - Ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 19/10/2012 ai nn. 39928 R.G. e 5730 R.P., a favore di ------; - Ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 07/06/2012 ai nn. 22032 R.G. e 3125 R.P., a favore di ------; - Ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 07/06/2012 ai nn. 21977 R.G. e 3121 R.P., a favore di ------; - Ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 14/03/2012 ai nn. 10436 R.G.e 1465 R.P., a favore di ------; - Ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 20/02/2012 ai nn. 7154 R.G. e 997 R.P., a favore di ------; - Ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 20/02/2012 ai nn. 7146 R.G. e 994 R.P., a favore di ------; - Ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 25/01/2012 ai nn. 3765 R.G. e 464 R.P., a favore di ------; -Ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 19/01/2012 ai nn. 2927 R.G. e 359 R.P., a favore di ------

Mi rivolgo a voi per chiedere se ci possano essere rischi per l'aggiudicazione viste le domande giudiziali di revoca di atti soggetti a trascrizione riportate. Grazie in anticipo

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inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2021

Dal contenuto della domanda ricaviamo il convincimento per cui quelle trascrizioni e iscrizioni non vincoleranno l'acquirente.

Anche il fondo patrimoniale non creerà problemi.

Ai sensi dell’art. 167 c.c., con il fondo patrimoniale entrambi i coniugi, uno di essi o un terzo vincolano determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia. Esso ove abbia ad oggetto beni immobili, deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascrivere presso i registri immobiliari.

L’art. 170 c.c. dispone che l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I beni del fondo possono essere aggrediti quindi solo a seguito dell’inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia. Sarà possibile esecutivamente sui beni del fondo anche per le obbligazioni contratte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, solo se i creditori ignoravano tale estraneità.

Va ancora detto che ai fini della opponibilità del fondo patrimoniale è rilevante l’annotazione della sua costituzione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”).

 

Sulla scorta di questi elementi, ricaviamo il dato per cui l'esistenza di un fondo patrimoniale non esclude in assoluto la pignorabilità dei beni, con la conseguenza che se nel caso prospettato si è proceduti comunque alla vendita, questo significa che si tratta di una esecuzione che deriva dall’inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia oppure di una obbligazione contratta da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, la cui estraneità era però ignorata dai creditori.

Precisiamo ancora che il fondo patrimoniale non rientra tra le formalità di cui il Giudice dell’esecuzione ordina la cancellazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c.

Peraltro, in linea di principio, la cancellazione non è neanche necessaria in quanto, da un lato, ai fini dell’opponibilità ai terzi è rilevante l’annotazione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Dall’altro, poiché il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.

miferri pubblicato 26 gennaio 2021

Buongiorno,

intanto grazie per la risposta. Quello che mi preoccupa maggiormente sono le due domande giudiziali di revoca di atti soggetti a trascrizione emesse nel giugno 2012 e 2013 a favore di una banca, antecendenti all'ipoteca di ottobre 2012 e al pignoramento del 2015.

Inoltre i beni sono pervenuti all’esecutato tramite atto di donazione, al momento del quale l’esecutato risultava coniugato in regime di separazione dei beni, questo può modificare le consuete disposizioni?

Infine esiste la Costituzione di diritti reali a titolo gratuito trascritto nel 2003 (non so a favore a chi). Tralatro ho chiesto al delegato alla vendita di poter visionare la relazione notarile per capirne di più circa le trascrizioni ma mi ha risposto di non essere autorizzato. Secondo lei è un mio diritto?

Possono esserci effetti negativi di quanto esposto?

Grazie ancora, un cordiale saluto.

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2021

Dalle informazioni contenute nella domanda ci sembra di capire che siano state trascritte due domande “di revoca di atti soggetti a trascrizione”.

La locuzione si riferisce all’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

Questa norma prevede che la sentenza che dovesse accoglie la domanda non pregiudicherà i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi in buona fede che abbiano trascritto il loro atto di acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale.

Dunque, il fatto che le domande giudiziali siano state trascritte prima dell'iscrizione ipotecaria, deve indurre a compiere ulteriori verifiche per accertare quali sia lo stato di quei giudizi.

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