Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando quanto segue.
L’art. 1 del d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020 aveva disposto, al comma 1 che: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, aggiungendo al comma due: “ A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”
Successivamente, l’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24.4.2020, n. 27 (gu 29.4.2020, n. 110) ha prorogato al 15 aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissato al 22 marzo, disponendo che i capi degli uffici possono adottare disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività giudiziaria sino al 30 giugno 2020.
Infine, l’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, ha ulteriormente prorogato fino all’11 maggio 2020 il periodo di rinvio d’ufficio della sospensione ex lege già previsto fino al 15 aprile 2020.
All’indomani di queste norme si è variamente posto il problema di capire se potessero/dovessero essere rinviate anche le udienze di vendita. Qui il problema ruota attorno all’interrogativo, pervero risalente, relativo al se quella fissata per la vendita sia una vera e propria udienza.
La tesi affermativa (prevalente) osserva che:
Lo afferma espressamente l'art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale con l'ordinanza di vendita il Giudice fissa, tra l'altro, "l'udienza per la deliberazione sull'offerta", con una previsione che costituisce una novità (introdotta nel 2005) rispetto alla previgente formulazione del testo normativo, che invece si limitava a prevedere che il Giudice disponeva la vendita, la quale si svolgeva secondo le disposizioni a seguire.
Lo afferma l’art. 588 c.p.c. che parla di «data dell’udienza fissata per la vendita»
Lo si ricava dall'art. 631 c.p.c., a mente del quale la disciplina del rinvio dell'udienza per assenza delle parti non si applica all'udienza fissata per la vendita, elemento questo che contribuisce a rafforzare l'idea che quella della vendita è una udienza, poiché altrimenti la deroga contenuta nell'art. 631 non avrebbe avuto ragion d'essere.
È una udienza che soggiace al regime della sospensione feriale dei termini processuali, essendosi affermato che "tra gli affari civili urgenti - previsti dall’art. 92 della legge di ordinamento giudiziario ed esclusi dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - non sono comprese le vendite" (Cass. civ., 28 giugno 2006, n. 14979).
Tesi negativa (minoritaria):
1. Muove dal presupposto che sia l’art. 588 che l’art. 631 non sarebbero decisivi:
il primo perché utilizza l’espressione per indicare a ritroso il termine per il deposito dell’istanza di assegnazione;
il secondo perché sarebbe volto ad identificare, genericamente, tutte le occasioni in cui le parti compaiono dinanzi al g.e.
2. Osserva che la vendita non presenta le caratteristiche tipiche dell’art. 128 c.p.c..
A nostro avviso la tesi affermativa ci sembra condivisibile, per cui la vendita non poteva essere celebrata.
Il rimedio, pertanto, potrebbe essere quello dell’opposizione al verbale di aggiudicazione ex art. 591 ter c.p.c.