rinvio asta Fallimentare

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giurda pubblicato 22 maggio 2020

Espongo brevemente i fatti :

  • Ero  interessato a partecipare ad un asta Fallimentare relativa ad un Fallimento
  • L'asta era fissata per il giorno 7 Aprile 2020 con il  termine fissato per la presentazione delle Offerte il 06.04.2020 ;
  • L'emergenza Covid 19 provoca una serie di provedimenti a Livello Nazionale e anche locale tanto è che il Tribunale con provvedimento del 26.03.2020 dispone per le procedure consorsuali il rinvio  a data successiva al 15.04.2020 ;
  • Non partecipo all'asta rinviata del 07.04.2020 in quanto impossibilitato per legge anche a recarmi in Banca al di fuori del mio paese di residenza e quindi e non presento entro il 06.04.2020 l'Offerta ;
  • Seguendo sul sito del tribunale di Cuneo il calendario delle Aste vedo che il curatore ha fissato per il giorno 09.07.2020 la nuova Asta ; ... ma il lotto a cui ero interessato non è stato pubblicato neanche sull'avviso di vendita ;
  • Cerco il Curatore che mi comunica che il lotto è stato venduto... ovvero è stata presentata il 06.04.2020 offerta di acquisto e che quando si potrà procederà all'apertura della  busta  e aggiudicherà l'immobile ;

Due sono le mie domande visto che è ancora mia intenzione acquistare il bene che sembra ormai a mio avviso illegalmente aggiudicato

  1. Il curatore non dovrebbe fissare  una nuova asta con un nuovo termine per la presentazione delle Offerte dando così la possibilità a chi come mè  non ha pouto partecipare all'Asta Rinviata anzichè limitarsi alla sola apertura della offerta a Lui pervenuta ?
  2. Visto che le aste da svolgersi presso il Tribunale di Cuneo sono state tutte spostate d'ufficio ( provvedimento del 14.05.2020) a Ottobre 2020 la nuova Asta quando crede che si potrà svolgere ?

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inexecutivis pubblicato 23 maggio 2020

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando quanto segue.

L’art. 1 del d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020 aveva disposto, al comma 1 che: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, aggiungendo al comma due: “ A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate

Successivamente, l’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24.4.2020, n. 27 (gu 29.4.2020, n. 110) ha prorogato al 15 aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissato al 22 marzo, disponendo che i capi degli uffici possono adottare disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività giudiziaria sino al 30 giugno 2020.

Infine, l’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, ha ulteriormente prorogato fino all’11 maggio 2020 il periodo di rinvio d’ufficio della sospensione ex lege già previsto fino al 15 aprile 2020.

All’indomani di queste norme si è variamente posto il problema di capire se potessero/dovessero essere rinviate anche le udienze di vendita. Qui il problema ruota attorno all’interrogativo, pervero risalente, relativo al se quella fissata per la vendita sia una vera e propria udienza.

La tesi affermativa (prevalente) osserva che:

Lo afferma espressamente l'art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale con l'ordinanza di vendita il Giudice fissa, tra l'altro, "l'udienza per la deliberazione sull'offerta", con una previsione che costituisce una novità (introdotta nel 2005) rispetto alla previgente formulazione del testo normativo, che invece si limitava a prevedere che il Giudice disponeva la vendita, la quale si svolgeva secondo le disposizioni a seguire.

Lo afferma l’art. 588 c.p.c. che parla di «data dell’udienza fissata per la vendita»

Lo si ricava dall'art. 631 c.p.c., a mente del quale la disciplina del rinvio dell'udienza per assenza delle parti non si applica all'udienza fissata per la vendita, elemento questo che contribuisce a rafforzare l'idea che quella della vendita è una udienza, poiché altrimenti la deroga contenuta nell'art. 631 non avrebbe avuto ragion d'essere.

È una udienza che soggiace al regime della sospensione feriale dei termini processuali, essendosi affermato che "tra gli affari civili urgenti - previsti dall’art. 92 della legge di ordinamento giudiziario ed esclusi dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - non sono comprese le vendite" (Cass. civ., 28 giugno 2006, n. 14979).

Tesi negativa (minoritaria):

1. Muove dal presupposto che sia l’art. 588 che l’art. 631 non sarebbero decisivi:

il primo perché utilizza l’espressione per indicare a ritroso il termine per il deposito dell’istanza di assegnazione;

il secondo perché sarebbe volto ad identificare, genericamente, tutte le occasioni in cui le parti compaiono dinanzi al g.e.

2. Osserva che la vendita non presenta le caratteristiche tipiche dell’art. 128 c.p.c..

A nostro avviso la tesi affermativa ci sembra condivisibile, per cui la vendita non poteva essere celebrata.

Il rimedio, pertanto, potrebbe essere quello dell’opposizione al verbale di aggiudicazione ex art. 591 ter c.p.c.

giurda pubblicato 25 maggio 2020

Buongiorno, in effetti la vendita non è stata celebrata ma il curatore si è solo limitato a raccogliere le offerte di acquisto ; Al lotto che interessava a me è stata presentata una sola offerta di acquisto a cui il curatore ha intenzione di aggiudicarla una volta che ha fissato la data di apertura ; La mia domanda in realtà era "NON DOVREBBE RIFISSARE LA DATA DI UNA NUOVA ASTA CON TANTO DI NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TENENDO BUONE GIA' LE OFFERTE RICEVUTE '"

inexecutivis pubblicato 29 maggio 2020

Dipende: se con il provvedimento del ribunale del 26.03.2020 è stato differito la sola data di apertura delle buste, senza incidere sul termine per pa presentazione delle offerte di acquisto, a nostro avviso il delegato non era obbligato a "riaprire" il termine per la presentazione delle offerte.

In buonsa sostanza: se dopo il 26 marzo era comunque possibile formulare offerte di acquisto, non riteniamo dovesse essere rifissato un nuovo termine per la presentazione delle offerte, a meno che non si voglia interpretare il dato normativo affermado che i termini per la presentazione delle offerte di acquisto dovevano intendersi sospesi ex lege, e quindi dovevano essere riaperti alla scadenza del termine di sospensione introdotto dall'art. 83.

giurda pubblicato 29 maggio 2020

TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Presidente di Sezione; rilevato che ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 tutti i termini previsti dalla legge (codice di procedura civile e leggi speciali) in riferimento alle procedure esecutive, alle procedure concorsuali; alle procedure disciplinate dalla L.3/2012 per sovraindebitamento, e dunque non solo quelli per i quali è stata fissata udienza nel periodo cuscinetto (9 marzo - 15 aprile 2020), sono sospesi fino al 15 aprile 2020; ritenuta la conseguente necessità di adottare un provvedimento organizzativo generale relativo al corrente periodo emergenziale riferito alla materia fallimentare ed alle procedure esecutive; sentiti i magistrati addetti alla trattazione delle predette materie; DISPONE a) IN ORDINE ALLE UDIENZE PREFALLIMENTARI ED AI RELATIVI COLLEGI. Le disposizioni normative hanno introdotto un periodo "cuscinetto" che - ad oggi - va dal giorno 9 marzo al 15 aprile 2020 compreso, in cui tutti i procedimenti sono sospesi con una serie di eccezioni tra le quali quelli in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Nelle procedure in esame la trattazione sarà consentita solo se vi è situazione di urgenza rappresentata dal creditore (perché ad esempio il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando, o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando) che va attestata, con decreto steso in calce al ricorso, dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente. In assenza di tali elementi visibili, le udienze e procedure prefallimentari saranno rinviate dopo il 15.4.2020. Analoghe considerazioni valgono per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, I.f. e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180. Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire, rimettendosi agli scritti stessi; tuttavia, nel caso di prefallimentare l'udienza è prevista per legge ed il fallendo non ha obbligo di costituzione: pertanto tutte le udienze relative a dette procedure sono rinviate a dopo il 15.4.2020. Per le udienze collegiali in altre procedure (es sovraindebitamento; reclami al provvedimento del g.d. ex art 737 cpc) si ribadisce che si adotterà analoga condotta (se urgente in base a motivate indicazioni delle parti, verrà celebrata con trattazione scritta, altrimenti rinviata). b) IN ORDINE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILARI ED ALLE ASTE. Va premesso che la situazione contingente di allarme e preoccupazione può incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo falsando il mercato per l'incertezza, e per l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, finendo per poter favorire speculazioni; pertanto appare necessario adottare ove possibile misure adeguate. i

Inoltre molti sono i soggetti che collaborano fuori dall'udienza civile, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella sala aste, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc.). Pertanto, si ritiene opportuno disporre: - il rinvio d'ufficio delle udienze fissate fino al 15.4.2020; - la sospensione delle attività di perizia già conferita che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 30.06.2020, con redazione delle altre attività ove possibili; - la sospensione dell'attività di visita: se l'immobile abitativo è occupato sino al 30.6.2020; se l'immobile non è occupato, predisporre la visita dopo 15.4.2020 adottando tutti gli accorgimenti previsti dal Ministero della Salute per scaglionare le visite ed evitare affollamenti: -la sospensione delle attività di liberazione dell'immobile fino al 30.6.2020 salvo situazioni eccezionali di pericolo di danno a cose/persone derivanti dal cespite. Quanto alle aste, in materia di esecuzione immobiliare è attualmente fissata come settimana di vendita quella dal 22 al 26 giugno. Si dispone che le relative attività siano rinviate nella settimana 20 - 24 luglio 2020 con mera rettifica della data sul PVP. Inoltre si ritiene essere sufficiente il termine di notifica dell'avviso di vendita di 45 giorni precedenti l'asta - invece dei 90 previsti in delega - data la situazione eccezionale. Vanno altresì rinviate a data successiva al 15 aprile 2020 anche le aste telematica a cura del delegato, dandone congrua pubblicità sul sito internet del Tribunale di Cuneo. La Cancelleria provvederà a dare comunicazione ai delegati. Per le aste nelle procedure concorsuali si dispone il rinvio a data successiva al 15.4.2020; la individuazione della data successiva va rimessa al curatore che valuterà in base al bene da vendere se rinviare a dopo il 30.6.2020 o farla prima con le cautele di legge. Analogo comportamento verrà tenuto per le procedure da sovraindebitamento. C) PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI. Preso atto della chiusura dell'IVG e, così, l'impossibilità per detto Istituto di accedere ai luoghi per l'asporto dei beni pignorati e/o per consentire la visibilità degli stessi, nonché di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle vendite telematiche, salvo ulteriori specifiche determinazioni, dato altresì atto del predetto periodo di sospensione, si dispone che le operazioni relative alle vendite precedentemente ordinate dal 09.03.2020 sino al 15.04.2020, tutt'oggi pendenti, verranno dal G.E. nuovamente fissate a data successiva al 01.07.2020 compatibilmente con il calendario vendite dell'I.V.G.. Si dispone che il presente provvedimenti sia comunicato alle Cancellerie ed ai magistrati interessati, al Presidente del Tribunale, all'Ordine degli Avvocati di Cuneo, ed all'IVG. Si dispone che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Cuneo. Cuneo, 26 marzo PRESIDENTE DI SEZIONE TRIBUNALE DI CUNEO DEPOSITATO

giurda pubblicato 29 maggio 2020

l'estratto relativo alle procedure consorzuali :

"Per le aste nelle procedure concorsuali si dispone il rinvio a data successiva al 15.4.2020; la individuazione della data successiva va rimessa al curatore che valuterà in base al bene da vendere se rinviare a dopo il 30.6.2020 o farla prima con le cautele di legge"

inexecutivis pubblicato 01 giugno 2020

Stando al tenore del provvedimento sembrerebbe che i termini per la presentazione delle offerte di acquisto dovevan oessere riaperti.

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