inexecutivis
pubblicato
02 febbraio 2021
Confermiamo la risposta che abbiamo dato in quanto il diritto di usufrutto può essere oggetto di pignoramento immobiliare (prova indiretta di questa possibilità si ricava anche dagli artt. 2810 e 2814, a mente dei quali sia la nuda proprietà che l’usufrutto possono costituire oggetto di ipoteca; resta escluso l’usufrutto legale esercitato dai genitori esercenti la potestà sui beni del figlio, che l’art. 326, comma primo, c.c., sottrae all’esecuzione forzata da parte dei creditori).
Poiché ai sensi dell’art. 979, comma primo, c.c. “La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario”, se è posto in vendita il diritto di usufrutto, esso comunque, al più tardi, si estinguerà alla morte dell’usufruttuario originario.
Precisiamo ancora che ai sensi dell’art. 999 c.c. le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.