Rinunzia di usufrutto con ipoteca

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  • Ultimo messaggio 10 febbraio 2021
Brunog pubblicato 29 gennaio 2021

Buongiorno,

se un usufruttuario rinunciasse al suo diritto gravato da ipoteca legale, questa (sappiamo che perdura come recita l'art. 2814 c.c.) , questa diventa una passività per il nudo proprietario?

A è l'usufruttuario, su cui grava un ipoteca legale sul suo diritto

B è il nudo proprietario che ha acquistato la nuda proprietà ad un asta fallimentare.

A e B non sono parenti, non si conoscono,

A vuole rinunziare al suo diritto di usufrutto ( quindi non una rinunzia a favore di, ma una rinunzia abdicativa)

il soggetto B risultà passivo di ipoteca e quindi in caso di espropriazione?

Grazie

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Brunog pubblicato 29 gennaio 2021

a prescindere se l'ipoteca fosse iscritta prima o meno dell'acquisto della nuda proprietà del soggetto B

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2021

Dalla lettura dell'art. 2814 si ricava il precipitato per cui in caso di rinuncia il nudo porietario potrebbe comunque subire l'espropriazione dell'usufrutto, come se questo fosse ancora esistente.

Brunog pubblicato 01 febbraio 2021

Grazie innanzitutto per la risposta.

Ma non è strano che il debito segua una persona che non lo abbia contratto a causa di una rinunzia abdicativa?

Può accadere invece che l'ipoteca permane con gli stessi "parametri" ovvero ipotecando quei frutti a vantaggio del nuovo proprietario?

Es. A seguito della rinunzia sul diritto di usufrutto ipotecato, se il nuovo pieno proprietario mette in affitto l'immobile, interverrebbe il creditore nella riscossione dell'affitto a causa dell'ipoteca. Si limiterebbe solo a questo, non ad un espropriazione ed una vendita coattiva conseguente.

Pareri?

inexecutivis pubblicato 02 febbraio 2021

Confermiamo la risposta che abbiamo dato in quanto il diritto di usufrutto può essere oggetto di pignoramento immobiliare (prova indiretta di questa possibilità si ricava anche dagli artt. 2810 e 2814, a mente dei quali sia la nuda proprietà che l’usufrutto possono costituire oggetto di ipoteca; resta escluso l’usufrutto legale esercitato dai genitori esercenti la potestà sui beni del figlio, che l’art. 326, comma primo, c.c., sottrae all’esecuzione forzata da parte dei creditori).

Poiché ai sensi dell’art. 979, comma primo, c.c. “La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario”, se è posto in vendita il diritto di usufrutto, esso comunque, al più tardi, si estinguerà alla morte dell’usufruttuario originario.

Precisiamo ancora che ai sensi dell’art. 999 c.c. le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.

Brunog pubblicato 02 febbraio 2021

Grazie nuovamente per la risposta.

Un ultima domanda ma il pignoramento sulla proprietà è riferito ESCLUSIVAMENTE all'usufrutto dell'immobile (poichè in origine l'ipoteca toccava ESCLUSIVAMENTE i frutti) essendo inoltre nudo proprietario diverso dall'usufruttuario.

Se invece questa tesi scritta fosse fondata l'esproprio può avvenire se sull'immobile vi si abita?

inexecutivis pubblicato 04 febbraio 2021

Il pignoramento costituito sull'usufrutto comporterà un pignoramento sul solo usufrutto.

Brunog pubblicato 04 febbraio 2021

Grazie, gentilissimo.

 

Un ultima domanda, Quali sono i costi (a parte la parcella) della rinunzia all'usufrutto?
Il notaio non mi ha potuto dire altro rimandando la domanda in sede di atto.

Da quello che ho potuto trovare sul web:
1)imposta di donazione per non parenti e affini ( 8%)
2)imposta di trascrizione (2%)
3)imposta catastale (1%)

queste sono le aliquote. Ma la base imponibile qual è?
il valore catastale moltiplicato per il coefficiente dell'età dell'usufruttuario?

inexecutivis pubblicato 05 febbraio 2021

Il valore dell’usufrutto si ricava dall’art. 48 D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), a mente del quale “Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse”.

Da questa norma si evince che l’usufrutto, e di conseguenza la nuda proprietà, si calcola come segue: il valore del bene (cioè della piena proprietà) deve essere moltiplicato per il saggio di interesse legale, ed il risultato così ottenuto moltiplicato a sua volta per uno dei coefficienti della tabella allegata al citato testo unico.

Mirkopat pubblicato 08 febbraio 2021

Grazie per la risposta.

Ma quali sono le imposte in caso di donazione e/o rinunzia?

Gentilissimo

Saluti

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2021

Dal punto di vista fiscale trasferimento della proprietà e trasferimento del diritto di usufrutto si equivalgono, per cui le imposte sono le stesse.

Mirkopat pubblicato 09 febbraio 2021

Ed in caso di rinunzia?

inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2021

l'art. 1 della tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) equipara le rinunce agli atti traslativi, per cui dal punto di vista fiscale trasferimento e rinuncia pari sono.

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