rinuncia di uno degli aggiudicatari

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  • Ultimo messaggio 05 ottobre 2019
virgilio_lanni pubblicato 25 settembre 2019

buongiorno, a seguito di un'offerta congiunta di due persone siamo risultati aggiudicatari di un immobile.

successivamente all'aggiudicazione uno dei due aggiudicatari perde interesse all'acquisto e non intende corrispondere la sua parte.

se il secondo aggiudicatario paga l'intero saldo prezzo, il decreto di trasferimento intesterà l'immobile ad entrambi

è possibile, con rinuncia scritta di uno dei due aggiudicatari, che l'altro aggiudicatario assolva da solo al saldo prezzo e risulti unico intestatario dell'immobile?

grazie

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inexecutivis pubblicato 29 settembre 2019

Al quesito formulato dobbiamo dare una risposta parzialmente negativa.

La possibilità che l’immobile sia trasferito prima della scadenza del termine per il versamento del saldo prezzo, ed in generale prima della emissione del decreto di trasferimento (che secondo la giurisprudenza costituisce il momento in cui si produce l’effetto traslativo) è ammissibile in applicazione dei principi generali. Si tratterà, in particolare, di una vendita di cosa altrui, disciplinata dagli artt. 1478 e seguenti c.c., ed il compratore diventerà proprietario della cosa nel momento stesso in cui il compratore (in questo caso l’aggiudicatario) acquista la proprietà della cosa.

Non riteniamo invece che sia consentito, al difuori dei casi previsti dalla legge che l’aggiudicatario possa chiedere che il decreto di trasferimento venga emesso direttamente in favore di un soggetto diverso, per quanto coofferente.

Invero, gli interessi pubblicistici a presidio dei quali è disciplinato il subprocedimento di vendita dell’immobile pignorato devono condurre ad escludere, in linea generale, lo stesso possa subire deviazione.

La fase della vendita senza incanto si svolge, nel sistema delineato dal codice, secondo la seguente scansione: presentazione dell’offerta, aggiudicazione (definitiva), versamento del saldo prezzo, emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.

Le uniche alternative riconosciute dallo stesso legislatore codicistico sono quelle della presentazione di offerte di acquisto in nome e per contro altrui,  e della presentazione di offerta per persona da nominare.

Soprattutto rispetto a quest’ultima (riconosciuta e disciplinata dal combinato disposto degli artt. 571 e 579 c.p.c.), deve osservarsi che ove si ammettesse la possibilità di ottenere l’intestazione del bene in capo ad un soggetto diverso dall’aggiudicatario l’istituto dell’offerta per persona da nominare non avrebbe ragion d’essere.

Peraltro, va rimarcato che la possibilità che in forza dell’aggiudicazione l’aggiudicatario diventi titolare di una situazione giuridica soggettiva suscettibile di negoziazione è stata posta in dubbio dalla giurisprudenza, la quale occupandosi del caso in cui un avvocato, aggiudicatario in una vendita senza incanto, aveva chiesto al debitore il pagamento di una somma di denaro in cambio della rinuncia al versamento del saldo prezzo e dunque all’aggiudicazione, ha affermato che “è un fuor d'opera parlare di posizione soggettiva derivante dall'aggiudicazione (provvisoria) del bene che legittima il suo titolare a disporne in via negoziale: a prescindere dalla considerazione che, trattandosi nella specie di vendita senza incanto, come già detto, l'aggiudicazione in favore del ricorrente fu definitiva, occorre pur sempre considerare che all'aggiudicazione consegue l'obbligo di acquistare il bene, il che avviene solo a seguito della emissione del decreto di trasferimento, esitato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ. dopo che questi abbia verificato l'integrale versamento del prezzo. E ciò è tanto vero che, in caso di inadempimento, è espressamente previsto che la procedura incameri la cauzione a titolo di "multa", somma che poi andrà a comporre la massa attiva da distribuirsi, ai sensi dell'art. 509 cod. proc. civ. In tal senso depone chiaramente la disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. civ., intitolata "inadempienza dell'aggiudicatario" e l'espresso riferimento alla multa quale tipica sanzione. Già nella struttura tipizzata del procedimento esecutivo immobiliare, quindi, l'inadempimento dell'aggiudicatario costituisce un comportamento che accentra su di sé un particolare disvalore sociale, costituito dal pregiudizio arrecato all'attuazione delle finalità pubblicistiche a cui la fase esecutiva è normativamente destinata; il che non può non valere, a maggior ragione, per la volontaria rinunzia all'aggiudicazione. A conferma di ciò, depone anche l'ulteriore previsione dell'art. 177 disp. att. cod. proc. civ., titolata "dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario", secondo cui l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. Ciò sta indubbiamente a significare che l'ordinamento considera deleterio un esito infruttuoso della procedura, come lo stesso dilungarsi della stessa in conseguenza della rinuncia (o anche, più semplicemente, dell'inadempimento) dell'aggiudicatario. Non si tratta, dunque, di far discendere un divieto alla disponibilità, in capo all'aggiudicatario, di rinunciare all'acquisto definitivo del bene "dall'asserita mancanza di una previsione normativa al riguardo", ma di dare atto dell'esistenza di una preclusione desumibile da diverse disposizioni che assegnano al processo esecutivo e alla fase della vendita l'unica ed obbligata finalità di alienazione coattiva del bene. Pertanto, un "mercimonio" della situazione di vantaggio conseguente all'aggiudicazione del bene, del tipo di quello effettuato dal legale nel caso in esame, costituisce uno specifico sviamento della finalità tipica del procedimento di vendita e si pone in contrasto anche con il limite dell'utilità sociale imposto dall'art. 41, comma 2, della Costituzione all'autonomia privata” (Cass. Pen. Sez. 2, 17 febbraio 2017, n. 11979).

virgilio_lanni pubblicato 30 settembre 2019

Grazie per i chiarimenti forniti. Anche se continuo a chiedermi chi possa essere il danneggiato nell'ipotesi che a seguito di rinuncia di un co-offerente, l'altro co-offerente si faccia carico in via definitiva dell'acquisto.

Spostando l'attenzione quindi alla "vendita di cosa altrui" disciplinata dagli artt. 1478 e seguenti c.c., sorge un'ulteriore domanda.

Nel caso tra i due co-offerenti si stipulasse un contratto per vendita di cosa altrui, il decreto di trasferiemnto potrebbe già tener conto di questo negozio e intestare il bene per intero al solo co-offerente che risulta essere anche acquirente nella vendita di cosa altrui?

O altrimenti vi deve essere obbligatoriamente il passaggio intermedio dell'intestazione pro quota a tutti gli offerenti e solo successivamente non un atto separato perfezionare la precedente vendita di cosa altrui?

inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2019

Riteniamo che le regole processuali vigenti impongano il doppio passaggio. Del resto questa scelta ha una precisa logica dettata dalla necessità di evitare strumentalizzaizoni.

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