La risposta al quesito deve essere negativa. Invero, ai sensi dell’art. 571, primo comma c.p.c., l'offerta è irrevocabile, salvo che il giudice ordini l'incanto o siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
Analoga conclusione si ricava dalla lettura dell’art. 587 c.p.c., a mente del quale qualora l’aggiudicatario non versi il prezzo nel termine stabilito il Giudice ne dichiara la decadenza, trattenendo la cauzione e disponendo un nuovo incanto.
La norma, dettata a proposito della vendita con incanto, è pacificamente applicabile anche alla vendita senza incanto.
L’art. 177 disp. att. c.p.c. dispone poi che l’aggiudicatario inadempiente è condannato al pagamento di una somma di danaro pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e quello per il quale è poi avvenuta la vendita.
Dunque, il mancato versamento del saldo prezzo determina:
la decadenza dell’aggiudicatario;
la perdita della cauzione;
la celebrazione di una nuova vendita;
la condanna al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo offerto dall’aggiudicatario inadempiente e quello di aggiudicazione, detratta la cauzione incamerata dalla procedura. Supponiamo, ad esempio che tizio, aggiudicatario per 100, non versi e che il Giudice, nel dichiararne la decadenza, abbia trattenuto la cauzione pari a 10. Se il bene verrà successivamente aggiudicato a 75, tizio sarà condannato al pagamento di 100, meno 10, meno 75, cioè 15.
Le conclusioni qui rassegnate sono coerenti con quanto affermato dalla giurisprudenza, (Cass. sez. I, 10.12.1996, n. 10971) secondo la quale “Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'offerta con "aumento di sesto" di cui all'art. 584 cod. proc. civ. non può essere formulata con espressa clausola di revocabilità, sebbene non sia prevista un'esplicita sanzione di nullità al riguardo, in quanto l'irrevocabilità è un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, consistente nella possibilità di procedere all'aggiudicazione a un prezzo superiore a quello offerto dall'aggiudicatario provvisorio e, dunque, più vicino a quello realizzabile in una libera contrattazione. L'indicata clausola, non costituendo una parte dell'offertaindipendente dalle altre, ma attenendo all'essenza stessa di essa, non consente l'applicazione del principio di conservazione dell'atto parzialmente nullo (attuato in campo processuale dall'art. 159, secondo comma, cod. proc. civ.) e determina la nullità dell'offerta (e non solo di detta clausola)”.