RILASCIO IMMOBILE E DECRETO DI TRASFERIMENTO

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michele.franchella pubblicato 01 settembre 2016

QUESITO:

può accadere che il professionista delegato / custode abbia difficoltà o incontri ostacoli all'accesso ed alla liberazione dell'immobile pignorato.

Ottenuto provvedimento di liberazione dell'immobile con nomina di avvocato per le attività di rilascio da parte del G.E. queste siano ancora in corso al momento dell'aggiudicazione.

Versato il residuo del prezzo da parte dell'aggiudicatario,  vi sono le condizione per il trasferimento del bene e per la emissione del decreto di trasferimento.

Quindi, redatta la bozza del decreto di trasferimento dellimmobile da parte del professionista, il G.E. emette il decreto di trasferimento.

DOMANDA:

una volta emesso il decreto di trasferimento del bene come si proseguono e concludono le operazioni di liberazione e/o di rilascio dell'immobile intraprese dalla procedura?

Una volta emesso il decreto di trasferimento su quale soggetto ricade il diritto e l'onere giuridico e di spese di ottenere il rilascio dell'immobile e di porre in essere le operazioni relative?

Inn attesa di conoscere le determinazioni del caso, porgo cordiali saluti.

Avv. Michele Franchella

 

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inexecutivis pubblicato 03 settembre 2016

 Le domande da lei formulate contengono, ci sembra di capire, 3 quesiti:

 

1.      Come si attua l’ordine di liberazione dopo il decreto di trasferimento;

2.      Chi esegue l’ordine di liberazione dopo l’emissione del decreto di trasferimento;

3.      Chi sostiene i costi dell’esecuzione del decreto di trasferimento

La risposta si rinviene, oggi, nell’art. 560 c.p.c., commi terzo e quarto, i quali sono stati sostanzialmente riscritti dal  Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119, il quale sul punto ha recepito le sollecitazioni di dottrina e giurisprudenza.

In particolare, il comma 3 dell’art. 560 dispone che Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”.

Dunque, al quesito n. 3 è possibile rispondere affermando che i costi di esecuzione dell’ordine di liberazione gravano sulla procedura.

Gli altri due quesiti trovano soluzione nel comma 4 dell’art. 560, a mente del quale Il provvedimento [cioè l’ordine di liberazione] è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Dunque, onerato ad eseguire l’ordine di liberazione anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento è il custode. Osserviamo, a questo proposito, che sul punto la previsione codicistica non è cambiata.

Invece è radicalmente mutata la disciplina delle modalità attuative dell’ordine di liberazione, nel senso che essa non da’ più origine ad una autonoma procedura esecutiva per rilascio, ma viene attuata all’interno della procedura esecutiva stessa direttamente dal custode, il quale può chiedere di essere autorizzato ad avvalersi della forza pubblica ex art. 68 c.p.c.

Precisiamo, infine, che la nuova disciplina delle modalità esecutive appena illustrata, nonché la previsione per cui i relativi costi sono a carico della procedura, si applicheranno agli ordini di liberazione disposti, anche nei procedimenti in corso, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione decreto legge, e quindi dal 2 agosto 2016.

tutore.ciro@gmail.com pubblicato 28 febbraio 2017

Salve, A fine novembre ho ottenuto il decreto di trasferimento dell'immobile. Nel decreto è incluso in calce un ordine di liberazione dell'immobile. Il custode incaricato alla liberazione "Sivag" dice che quell'ordine non abilita il custode alla procedura di liberazione, ma solo l'aggiudicatario. Il custode ha così inviato i primi di dicembre una nuova bozza di odl al giudice. Bozza non ancora firmata. Il delegato da me interpellato dice che l'ordine incluso nel decreto è già abilitante e che in realtà secondo lui il custode prende tempo. La mia domanda è: dove sta la verità? Cosa mi consigliate di fare per sbloccare/velocizzare la procedura? Pressare il custode o il giudice? Grazie Ciro

inexecutivis pubblicato 02 marzo 2017

A nostro avviso il custode ha ragione.

Infatti, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., il decreto di trasferimento, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio (così l’ultimo comma del citato articolo) “contiene altresì l’ingiunzione al debitore … di rilasciare l’immobile venduto” (art. 586, comma 2, c.p.c.).

È chiaro che la norma non si riferisce all’ordine di liberazione emesso ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c., atteso che quest’ultimo viene emesso in un momento precedente, al più tardi coincidente con l’aggiudicazione del bene.

La conseguenza del ragionamento qui svolto, è che l’ingiunzione al debitore di rilasciare l’immobile, non essendo identificabile con l’ordine di liberazione di cui all’art. 560 c.p.c., costituendo invece uno degli elementi essenziali del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586, non può essere messa in esecuzione dal custode.

Fatta questa premessa, le strade che lei può praticare sono 2:

o attende che il giudice emetta l’ordine di liberazione e che il custode lo esegua;

oppure, a sue spese, avvia lei stesso (tramite un avvocato) una procedura di rilascio dell’immobile da eseguirsi in forza del decreto di trasferimento di cui già dispone.

 

Non sappiamo indicarle quale delle due strade sia la più veloce; certamente la prima è quella più economica, atteso che ai sensi dell’art. 560, comma terzo c.p.c., nel testo novellato dal d.l.59/2016, la liberazione dell’immobile avviene con oneri a carico della procedura.

citizen pubblicato 03 marzo 2017

Buon pomeriggio,

ho acquistato un immobile in asta e 10 giorni fa il Giudice ha firmato il decreto di trasferimento.

L'appartamento è vuoto e disabitato. Immaginavo che il custode, dopo la trascrizione, 1) notificasse al debitore l'emissione del decreto e 2) mi immettesse nel possesso, invece ha detto di aver concluso il suo lavoro. Vorrei capire come muovermi adesso, sia per non avere problemi di opposizioni al decreto, sia per ottenere il possesso.

Per quanto riguarda le opposizioni al decreto, in cancelleria mi hanno detto che prima di poterlo trascrivere devono passare 10 gg, per eventuali opposizioni. Deduco quindi che non occorre notificare decreto al debitore, ma è sufficiente la firma del giudice affinché si consideri reso noto, e che dopo la trascrizione diviene non opponibile, in quanto essa vale come notifica.

Per quanto riguarda il possesso, sempre in cancelleria mi hanno detto di inviare la copia uso rilascio all'esecutato. Trascorsi 10 gg dalla ricezione, potrò entrare nell'immobile. 

Il problema è che l'esecutato vive all'estero e nemmeno il delegato ha saputo darmi un indirizzo. So che ha eletto domicilio in cancelleria ai fini della procedura, ma un avvocato al quale ho chiesto consiglio mi ha detto che la notifica in cancelleria non avrebbe validità, se effettuata da me e non dal delegato. E' corretto? A quale indirizzo devo dunque notificare l'ordine di rilascio?

 

Grazie.

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2017

A nostro avviso se, come ci ha riferito nella domanda, l’appartamento è vuoto e non abitato, non occorre notificare nulla al debitore esecutato, che non avendo la disponibilità dell’immobile, non deve rilasciarlo. Né è previsto da alcuna norma del codice di procedura civile che il decreto di trasferimento gli sia notificato.

Ai sensi dell’art. 586 c.p.c. il decreto di trasferimento contiene l’ingiunzione, rivolta al custode di rilasciare l’immobile.

Sulla scorta di queste premesse, il suggerimento che ci sentiamo di darle è quello di chiedere formalmente (tramite pec o raccomandata) al custode di essere immesso nel possesso del bene, mediante consegna delle chiavi dello stesso.

Quanto alla notifica del decreto di trasferimento al debitore, essa non riteniamo sia necessaria ai fini del conseguimento del possesso poiché il debitore, come detto, non occupa l’immobile.

Essa tuttavia, può essere utile a far decorrere il termine di 20 giorni entro i quali il debitore potrebbe promuovere una eventuale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. per contestare eventuali vizi del procedimento di vendita idonei a riverberare i loro effetti anche su decreto di trasferimento.

A questo fine, la notifica in cancelleria non è valida, poiché si tratta di una notifica che viene eseguita al di fuori della procedura, e dunque occorre avere riguardo alla residenza effettiva.

 

Per conoscerla, può partire dal luogo in cui è stato notificato il pignoramento, e verificare presso l’ufficio anagrafe del comune in cui il pignoramento è stato notificato, se quella residenza è ancora attuale. In caso contrario, il comune le dirà dove si è trasferito il debitore.

citizen pubblicato 04 marzo 2017

Vi ringrazio per la risposta, vorrei precisare quanto segue:

 Nelle scorse settimane ho già chiesto al custode le chiavi dell’immobile, ma mi ha detto che, nonostante le rassicurazioni dei parenti del debitore (gli unici che vivono in Italia), alla fine si sono rifiutati di consegnarle. Così dicendo, ha lasciato intendere di non poter/dover fare nient’altro. Suppongo che il loro rifiuto non mi esima dall’inviare la notifica per la messa in possesso. A questo punto, come procedere?

Anche ai fini del possesso non è valida la notifica presso la cancelleria e devo seguire l’iter all’anagrafe? Potrò cambiare la serratura senza ufficiale giudiziario, come previsto dalla nuova normativa?

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2017

 Per rispondere alla sua domanda occorre verificare se nell’ambito della procedura sia stato emesso, o meno, l’ordine di liberazione dell’immobile di cui all’art. 560, comma terzo, c.p.c.

Se così è, potrà chiedere al custode di dare esecuzione all’ordine di liberazione ai sensi dell’art. 560, comma quarto, c.p.c., a mente del quale detto ordine “è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Se invece così non fosse, ha due possibilità: o chiede al Giudice che sia emesso l’ordine di liberazione con incarico al custode di eseguirlo, oppure lei stesso potrà agire per formalizzare l’acquisizione del possesso dell’immobile ponendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586 c.p.c. costituisce titolo per il rilascio. In quest’ultimo caso, però la procedura da seguire sarà quella di una esecuzione per rilascio ai sensi dell’art. 605 e ss c.p.c., da compiersi necessariamente con l’assistenza di un difensore.

Una “scorciatoia” potrebbe essere quella di rappresentare al custode (sempre formalmente) di voler entrare nella disponibilità dell’immobile, chiedendogli se il bene risulta libero o occupato. Se il custode dovesse dirle che l’immobile è libero, potrà accedervi sic et sempliciter, e cambiare direttamente la serratura, senza formalità.  

citizen pubblicato 04 marzo 2017

Purtroppo ho a che fare con un delegato molto poco collaborativo e preferirei agire autonomamente per sveltire la cosa.

Ho una sua PEC in cui mi scrive: “Relativamente al rilascio, il Giudice non mi ha autorizzato all’azione di rilascio in quanto il provvedimento è contenuto nel decreto e l’azione deve essere esercitata dall’aggiudicatario”. 

Questo può essere sufficiente a mettere in pratica la scorciatoia da voi suggerita? Il debitore non potrebbe eccepire di non essere stato informato?

inexecutivis pubblicato 05 marzo 2017

Riteniamo di no.

Infatti, non si dice che il bene è libero e non occupato. Anzi, rappresentando che l’azione (recte esecuzione) per il rilascio deve essere esercitata dall’aggiudicatario, sembrerebbe presupporre il contrario.

 

Non le resta che agire ex art. 605 e ss con il ministero di un difensore, il cui compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.000 euro (iva compresa), oltre le spese, anche se si tratta di una somma molto indicativa.

giacomo pubblicato 27 aprile 2017

Buongiorno,

quindi se ho capito bene, in forza del decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione con il quale mi è stato trasferito l'immobile, io posso anche tramite avvocato notificare un atto di precetto per rilascio dell'immobile ( a mie spese) dando 10 gg per il rilascio, e se in questo termine il debitore non rilascia l'immobile, l'Uff. Giudiziario procederà all'esecuzione forzata.

 

Nel mio caso il custode, non essendo stato nominato dal giudice, è rimasto il debitore e ovviamente non rilascia l'immobile e nè consegna le chiavi.

é corretto quindi fare come detto sopra?

Grazie

inexecutivis pubblicato 28 aprile 2017

Si, è corretto.

marcoboero pubblicato 28 giugno 2017

Buongiorno,

mi domando una cosa:

il giudice non dovrebbe aver l'ordine di procedere ai sensi del 560 cpc?

O è discrezionale?

Come posso "stimolare" il giudice a procedere ex 560 cpc? Posso chiederlo al momento dell'udienza (asta), cioè al momento dell'aggiudicazione? Potrei subordinare l'aggiudicazione all'emissione di decreto ex art. 560?

Grazie

inexecutivis pubblicato 01 luglio 2017

Cerchiamo di rispondere separatamente alle due domande formulate.

Quanto alla prima, osserviamo che ai sensi dell’art. 559, comma terzo, c.p.c., il Giudice dell’esecuzione emette l’ordine di liberazione, al più tardi, “quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile”. Dunque, il momento ultimo entro il quale deve essere emesso l’ordine di liberazione è quello dell’aggiudicazione.

Riteniamo inoltre che l’emissione dell’ordine di liberazione non sia discrezionale, anche se andrà verificato se esso non sia già stato emesso in sede di adozione dell’ordinanza di vendita, essendosene solo differita ad un momento successivo la sua esecuzione.

È inoltre possibile che l’istanza sia formulata in sede di vendita.

Non è praticabile la strada di subordinare (meglio sarebbe dire “condizionare”) la validità dell’offerta alla predetta emissione.

In proposito dottrina e giurisprudenza sono concordi, divergendo invece le opinioni in ordine alle sorti di una offerta condizionata.

Invero, secondo la giurisprudenzaNell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l’offerta con “aumento di sesto” [ma il principio, stante la eadem ratio, è del tutto applicabile ad ogni tipo di offerta] di cui all’art. 584 cod. proc. civ. non può essere formulata con espressa clausola di revocabilità, sebbene non sia prevista un’esplicita sanzione di nullità al riguardo, in quanto l’irrevocabilità è un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, consistente nella possibilità di procedere all’aggiudicazione a un prezzo superiore a quello offerto dall’aggiudicatario provvisorio e, dunque, più vicino a quello realizzabile in una libera contrattazione. L’indicata clausola, non costituendo una parte dell’offerta indipendente dalle altre, ma attenendo all’essenza stessa di essa, non consente l’applicazione del principio di conservazione dell’atto parzialmente nullo (attuato in campo processuale dall’art. 159, secondo comma, cod. proc. civ.) e determina la nullità dell’offerta (e non solo di detta clausola)” (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 1996, n. 10971).

 

Altri applicano la previsione di cui all’art. 1424 c.c., il quale sancendo il principio della conservazione del contratto statuisce che la fattispecie negoziale nulla è suscettibile di produrre gli effetti del diverso sinallagma del quale possegga tutti i requisiti di sostanza e di forma quante volte, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.

gdeseta pubblicato 10 agosto 2017

Buongorno,

mi sono aggiudicato un immobile libero da persone, è stato emesso il decreto di trasferimento registrato e non impugnato. Il Delegato dice che non non mi consegna l'immobile prima di aver cancellato le ipoteche e fatta la voltura. Nonostante una diffida ad oggi non mi consegna l'immobile che è libero da persone. Cosa devo fare per entrare in possesso del bene? posso denunciarlo per appropriazione indebita? nel caso in cui nell'immobile ci fossero dei mobili che devo fare? avrebbe dovuto liberare l'immobile da cose il custode/delegato alla vendita? se porto in discarica cio che è in casa che non è pignorato a cosa vado in contro? le spese dello smaltimento a chi le addebito?

Resto in attesa di un cortese riscontro.

Grazie mille

 

inexecutivis pubblicato 13 agosto 2017

Il quesito posto contiene in realtà una pluralità di domande. Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna di esse.

Diritto alla consegna del bene.

A nostro avviso le deduzioni del curatore, sono errate in punto di diritto, anche se ne cogliamo il senso.

Sono necessarie alcune premesse al fine di comprendere i termini della questione.

In seno alle procedure esecutive (individuali e, come nel suo caso, concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.

La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.

In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n.9630; 16-9-2008, n. 23709).

Diverso, ma intimamente connesso a quello appena succintamente riassunto, è il tema della revocabilità, e dunque della stabilità, del decreto di trasferimento (e del suo effetto traslativo), a norma dell’art. 487 c.p.c., a mente del qualeSalvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

La giurisprudenza (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n.9630; 16-9-2008, n. 23709) ha individuato questo momento nel compimento delle formalità indicate al comma primo dell’art. 586, vale a dire registrazione (da eseguirsi nel termine di 60 giorni – art. 13, comma 1 bis, d.lgs 131/1986), trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento (da compiersi nel termine di 120 giorni - art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347). Sul punto, in particolare, si è detto che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ.”. (Sez. 3, Sentenza n. 24001 del 16/11/2011).

Ed allora, se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo. Come anticipavamo, cogliamo, ciononostante, il senso del rifiuto del custode, il quale evidentemente è preoccupato dal fatto che successivamente alla consegna del bene all’aggiudicatario intervenga la revoca del decreto di trasferimento.

Quanto ai mobili presenti nell’immobile, osserviamo che è compito del custode curarne la liberazione. Chiaro indice normativo di ciò si coglie nella previsione di cui all’art. 560, comma quarto, c.p.c., a mente del quale Il quarto comma dell’art. 560 c.p.c. prosegue affermando che “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

 

Ove il custode non rimanesse inerte l’aggiudicatario potrebbe diffidare il custode a provvedere, oppure provvedere egli stesso a proprie spese (previa notifica al debitore dell’invito ad asportare i beni rinvenuti assegnandogli termine non inferiore a trenta giorni) chiedendo poi il rimborso delle stesse al custode inadempiente. È chiaro che il rimborso di queste spese potrà essere richiesto solo ove il relativo importo sia inferiore a quelle che l’aggiudicatario avrebbe per reperire un altro alloggio in attesa di avere piena disponibilità di quello acquistato in sede esecutiva.

gdeseta pubblicato 16 agosto 2017

È chiaro che il curatore non consegna il bene per ripicca in quanto non c'è possibilità di revoca del decreto. Posso denunciarlo per appropriazione indebita o altro? Per abuso di potere?

gdeseta pubblicato 17 agosto 2017

Ho appena scopeto che il decreto è stato trascritto e la voltura è stata fatta giorno 4 agosto ma nonostante la diffida non mi ha ancora consegnato L immobile. Ora che risulta ufficialmente la proprietà, la mancata consegna dell immobile è un illecito del delegato alla vendita che è anche curatore ?

inexecutivis pubblicato 20 agosto 2017

La condotta serbata dal custode potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

 

Il suggerimento che ci sentiamo pertanto di offrire è pertanto quello di diffidare il custode alla consegna.

Lawyer pubblicato 19 dicembre 2017

Salve, è stato emesso decreto di trasferimento di un immobile, ma sino ad oggi non è stato emesso alcun ordine di liberazione se non quello contenuto nello stesso decreto di trasferimento. Il mio dubbio è: adesso chi e come deve procedere per la liberazione dell'immobile, atteso che questo risulta occupato dallo stesso debitore?

Il custode dice di non poter richiedere ordine di liberazione al giudice perchè questo è già contenuto nel decreto di trasferimento, ne può darvi esecuzione atteso che nel decreto di traferimento nulla gli è indicato.

Resto in attesa di una cortese risposta.

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 24 dicembre 2017

 A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre muovere dalle previsioni contenute nei commi terzo e quarto dell’art. 560 c.p.c., i quali dispongono che il Giudice emette l’ordine di liberazione, al più tardi, nel momento in cui procede all’aggiudicazione dell’immobile, disponendo le modalità attraverso le quali esso deve essere attuato dal custode, con oneri a carico della procedura e nell’interesse dell’aggiudicatario, anche successivamente all’adozione del decreto di trasferimento, a meno che questi non lo esenti.

Il suggerimento che pertanto ci sentiamo di offrirle è quello di invitare formalmente il custode ad eseguire la liberazione dell’immobile secondo quanto prescritto dall’art. 560, comma quarto, c.p.c. sollecitandolo eventualmente a richiedere al Giudice di impartirgli le disposizioni a tal fine necessarie, anche autorizzandolo, se del caso, ad avvalersi della forma pubblica ai sensi dell’art. 68 c.p.c.

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