• 2K Viste
  • Ultimo messaggio 29 agosto 2017
ricky62 pubblicato 13 dicembre 2016

 Buonasera a voi di Astalegale.net  sono un cittadino italiano che ha gia' subito 4 aste deserte con il ribasso di un quarto del prezzo di perizia iniziale del valore del mio immobile chiedo una risposta su un quesito molto importante per me e cio' con il nuovo decreto legge 59 e convertito in legge al numero 119 del giugno 2016 il giudice dell'esecuzioni immobilari adesso con questa nuova legge e' obbligato dopo 4 aste deserte a chiudere il processo esecutivo a mio carico si o no! vorrei una risposta chiara senza ne se' e ne ma come sono sempre le leggi italiane che escono in gazzetta e poi esce l'articolo che le contraddice in sostanza ora con il nuovo decreto legge che dice che dopo 4 aste deserte il giudice deve chiudere d'ufficio l'esecuzione immobiliare e far ritornare in possesso del bene il debitore senza che il debitore non abbia piu' il debito con i creditori ma il bene ritorna a lui cioe' al debitore perche' in sostanza la legge dice che io giudice ho provato per ben 4 volte a vendere il tuo bene per pagare i creditori ma essendo ancdate sempre deserte ora il giudice deve estinguere l'esecuzione immobilare si o no! grazie infinite per una vostra eventuale risposta piu' chiara possibile.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
ricky62 pubblicato 13 dicembre 2016

Mi correggo il mio debito con i creditori rimane ad esempio con la mia banca ma non puo' piu' essere messo all'asta il mio immobile e la banca trovera' e nel suo diritto altro modo nei miei confronti per recuperare i soldi. Giusto? aspetto risposta anche su questo quesito e grazie ancora.

inexecutivis pubblicato 15 dicembre 2016

La risposta che dobbiamo fornirle, senza se e senza ma, è no.

Nessuna norma prevede che dopo 4 tentativi di vendita la procedura debba essere dichiarata estinta. Anzi, il nuovo art. 591 c.p.c. prevede che dopo il quarto tentativo di vendita (per intenderci, quindi, al quinto tentativo di vendita) il Giudice possa ridurre fino alla metà (invece che fino ad un quarto) il prezzo base.

 

Solo nella vendita mobiliare il nuovo testo dell’art. 532 prevede che il Giudice fissi al massimo tre tentativi di vendita da compiersi nel termine di sei mesi, dopo di che la procedura si estingue, a meno che uno dei creditori non abbia chiesto l’assegnazione dei beni pignorati.

riccardobaldanzi pubblicato 16 dicembre 2016

Buongiorno a voi di Astalegale.net sono a domandarvi una cosa per me molto importante e cioe' io ho gia' avuto diverse aste sul mio immobile e il prezzo di vendita e' sceso rispetto alla perizia iniziale del CTU nominato dal tribunale in fase di pignoramento del creditore del 67% cioe' al disotto del 50% del valore di stima anche calcolando il valore del mio immobile in base art. 568.

inexecutivis pubblicato 17 dicembre 2016

Nessuna delle disposizioni introdotte con il decreto legge 59/2016 prevede che quando il prezzo base si riduca al di sotto del 50% di quello di stima la procedura esecutiva debba arrestarsi.

La norma da lei citata nulla a che fare con questo aspetto, ed è stata introdotta solo per richiamare (anche se in realtà non ve ne sarebbe stato nemmeno bisogno) i criteri di stima dei beni mobili.

 

Dunque, l’immobile può essere rimesso in vendita.

riccardobaldanzi pubblicato 19 dicembre 2016

Buongiorno a voi di Astalegale.net e vi ringrazio delle vostre risposte ai miei quesiti molto chiare.

inexecutivis pubblicato 20 dicembre 2016

Nel valutare questa eventualità dovrà tenersi conto di una molteplicità di elementi:

-          l’importo e la natura dei crediti, sia complessivamente che singolarmente;

-          l’importo delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita già espletati;

-          le ragioni che hanno ostacolato l’esitazione dei beni staggìti (ad es. mancata emissione dell’ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all’acquisto;

-          il presumibile valore di realizzo del bene pignorato, qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita.

riccardobaldanzi pubblicato 20 dicembre 2016

Buonasera a voi di Astalegale.net e prima di tutto voglio ringraziarvi della vostra risposta.

inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2016

Le informazioni che ci ha fornito ci consentono di ritenere che a nostro avviso mancano del tutto i presupposti per applicare la norma di cui all'art. 164 bis disp. att. cpc.

riccardobaldanzi pubblicato 02 gennaio 2017

 Buonasera a voi di Astalegale.net dovrei domandarvi una cosa che mi interessa in particolar modo e cioe' se il mutuo e' condizionato cioe' un mutuo  condizionato  in base all'articolo 474 cpc. e' da ritenersi questo mutuo come non IDONEO a costituire titolo esecutivo e percio' non puo' essere messo in vendita il bene se il procedente a solo come titolo un muto condizionato e cioe' non idoneo in base all'articolo 474 cpc. Gradirei una risposta chiara e diretta da parte vostra come di consueto.

Grazie e saluti.

inexecutivis pubblicato 04 gennaio 2017

La sua domanda non può ricevere risposta senza una preventiva analisi ed interpretazione del contratto di mutuo, dell’atto di erogazione  e della quietanza rilasciata dal mutuatario, occorrendo verificare se il contratto, nel momento in cui viene posto a fondamento dell’esecuzione, documenti in capo al creditore il diritto certo, liquido ed esigibile, in forza, tra l’altro, dell’avvenuta verificazione della condizione in esso prevista.

 

In questi termini si esprime la giurisprudenza, secondo la quale “Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. (Cass. 27 agosto 2015, n. 17194).

ricky62 pubblicato 10 maggio 2017

Buonasera a voi di astalegale.net vi vorrei fare una domanda in merito a : vorrei acquistare un immobile all'asta ma nelle verifiche fatte da me in conservatoria risulta una domanda giudiziale di revoca atti non suscettibile di cancellazione con il decreto di trasferimento e questa domanda giudiziale e' antecedente al pignoramento effettuato da una banca e la domanda giudiziale e' di una finanziaria che si presume aveva da avere dei soldi dal debitore vi chiedo in sostanza se io acquisto questo immobile all'asta siccome la domanda giudiziale non la posso cancellare con il decreto di trasferimento mentre le ipoteche o altro si', a quanto ho capito cosa rischio io in sostanza che chi ha trascritto la domanda giudiziale di revoca atti mi possa revocare il mio acquisto all'asta oppure altra cosa per cancellare la domanda giudiziale mi  puo' "imporre"  a me una somma di danaro a seconda  del suo avere perche' io possa avere da lui il benestare per cancellare la domanda giudiziale e' cosi' oppure  no ,mi potreste per cortesia fare chiarezza in maniera specifica vi sarei molto grato.

Grazie ed attendo risposta.

inexecutivis pubblicato 12 maggio 2017

Dal tenore della domanda ci sembra di capire che sia stata trascritta una domanda “di revoca di atti soggetti a trascrizione”.

La locuzione si riferisce all’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

A questo punto, al fine di comprendere se la domanda giudiziale, poiché trascritta prima del pignoramento, sarà opponibile all’aggiudicatario, occorre verificare se il creditore procedente, o intervenuto, sia titolare di una ipoteca iscritta prima della trascrizione della domanda giudiziale.

 

Se l’iscrizione ipotecaria precede la domanda giudiziale l’acquisto in sede esecutiva non potrà dirsi pregiudicato dalla eventuale sentenza di accoglimento di quella domanda; in caso contrario, colui il quale ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revoca dell’acquisto compiuto dal debitore esecutato, potrà pignorare il bene, ai sensi dell’art. 602 c.p.c., anche se nel frattempo sia stato acquistato dall’aggiudicatario, al fine di soddisfarsi delle ragioni di credito vantate nei confronti del suo debitore.

ricky62 pubblicato 12 maggio 2017

buongiorno a voi di Astalegale. net e vi ringrazio della risposta che mi avete dato precedentemente ma per essere ancora piu' chiaro dalle verifiche fatte da me in conservatoria sull'immobile c'e' questa trascrizione vi elenco la scrittura esatta: "domanda giudiziale revoca atti soggetti a trascrizione" non suscettibile di cancellazione con il decreto di trasferimento, questa domanda l'ha trascritta un creditore che si e' inserito nell'esecuzione insieme al creditore procedente chi ha trascritto la domanda giudiziale e' un creditore anche lui rispetto all'esecutato e l'ha trascritta prima del pignoramento effettuato dal procedente percio' io vi chiedo per chiarezza se io acquisto l'immobile e il giudice mi concede il decreto di trasferimento e cancella tutte le ipoteche ma questa domanda vine cancellata oppure no, e poi se non viene cancellata (come io presumo) cosa posso subire io in futuro dal creditore che ha trascritto questa domanda giudiziale esso mi puo' revocare l'acqusto dell'immobile se io non soddisfo anche lui?

Aspetto una vostra risposta e vi ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 15 maggio 2017

Le domande giudiziali non sono mai oggetto di cancellazione. Vi osta l'art. 586 cpc, che non le contempla, e la loro stessa funzIone prenotativa. Esse, cioè, hanno l'effetto di anticipare al momento della loro trascrizione gli effetti della sentenza che quella domanda giudiziale intendere conseguire.

Così, ad esempio, se trascrivo una domanda giudiziale per revocatoria nel 2013, ed ottengo la sentenza di acoglimento della domanda nel 2017, gli effetti di quella sentenza retroagiranno al 2013, e così potrò opporre la revocatoria a tutti coloro che, dopo la trascrizione della mia domanda abbiano trascritto loro atti, anche se precedenti alla sentenza.

Proprio in forza delle ragioni innanzi esplicitate, per le domande giudiziali si pone, come detto, non già un problema di cancellabilità, quanto piuttosto di opponibilità, nel senso di possibilità o meno di chi ha trascritto la domanda giudiziale di far valere la relativa sentenza non solo nei confronti di colui contro il quale (in questo caso il debitore esecutato) è stata trascritta, ma anche nei confronti degli aventi causa di quest'ultimo (in questo caso l'aggiudicatario).

Se nel caso sottopostoci, come ci pare di capire, questa domanda è opponibile (poichè trascritta prima del pignoramento e nè il creditore procedente, nè quelli intervenuti sono titolari di ipoteca iscritta prima della trascrizione della domanda) ciò vuol dire, come abbiamo detto nella precedente risposta, che colui che ha trascritto la domanda giudiziale potrebbe sottoporre a pignoramento il bene, per soddisfarsi delle sue ragioni di credito ni confronti del debitore esecutato, anche  se questo bene è stato nel frattempo trasferito in capo all'aggiudicatario.

ricky62 pubblicato 07 giugno 2017

Buongiorno a voi di Astalegale.net vi chiedo una risposta chiara se e' possibile come avete sempre fatto a questa mia domanda e cioe: io ho gia' subito 10 aste deserte e leggo che con la nuova riforma nel decreto salvabanche che e' entrata in vigore dla 3/luglio/2016 la legge o decreto mi sembra Maggio/2016 con i vari decereti legge e appendici vari leggo che dopo 4 aste deserte e la 5 (quinta) a meta' prezzo se e' andata deserta anche la 5 (quinta) a meta' prezzo della precedente con la nuova riforma che fra l'altro e' retroattiva cioe' si devono conteggiare anche le aste bandite precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge lo dice nei vari articoli la norma stessa,il giudice dell'esecuzioni immobiliari e' obbligato a estinguere il processo esecutivo senza piu'avere riguardo se si soddisfano o meno le pretese dei creditori come faceva riferimento l'art 164 bis oppure no! Gradirei con urgenza nei limiti del possibile una vostra risposta indicandomi se la norma che ho elencato prima lo prevede e in quale articolo o appendice di legge lo prevede,ripeto la nuova legge o decreto salvabanche del maggio 2016 che voi certamente conoscete molto meglio di me, vi prego di aiutarmi perche' secondo me adesso il giudice arrivati a questo punto ha l'obbligo di estinzione della procedura esecutiva ma desidero immensamente avere una vostra risposta in merito da parte vostra o positiva o negativa che sia.

Grazie infinite a voi e vi saluto cordialmente.

ricky62 pubblicato 08 giugno 2017

Chiedo per cortesia una risposta alla mia domanda che vi ho posto ieri per me e' molto importante vi chiedo con urgenza sempre nel rispetto e cortesia.

Grazie

inexecutivis pubblicato 08 giugno 2017

A nostro avviso non esiste un numero tentativi di vendita esperiti i quali il Giudice ha l’obbligo di estinguere la procedura.

Il nuovo art. 591 c.p.c. come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 59/2016, prevede esclusivamente che dopo il quarto tentativo di vendita (per intenderci, quindi, al quinto tentativo di vendita) il Giudice può ridurre fino alla metà (invece che fino ad un quarto) il prezzo base.

Solo nella vendita mobiliare il nuovo testo dell’art. 532 prevede che il Giudice fissi al massimo tre tentativi di vendita da compiersi nel termine di sei mesi, dopo di che la procedura si estingue, a meno che uno dei creditori non abbia chiesto l’assegnazione dei beni pignorati.

Quanto all’art. 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esso prevede che “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.

 

Nel valutare questa eventualità dovrà tenersi conto di una molteplicità di elementi:

-          l’importo e la natura dei crediti, considerati sia complessivamente che singolarmente;

-          l’importo delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita già espletati;

-          le ragioni che hanno ostacolato l’esitazione dei beni staggìti (ad es. mancata emissione dell’ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all’acquisto;

 

-          il presumibile valore di realizzo del bene pignorato, qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita.

ricky62 pubblicato 24 agosto 2017

Buonasera a voi di astalegale.net vi chiedo una risposta a questa mia domanda e cioe', si' puo' chiedere la sospensione di  una esecuzione immobiliare su un immobile dove il titolo esecutivo della banca e' un mutuo ipotecario ma al debitore e' stato concesso dal pubblico ministero l'art. 20 legge 23 febbraio 1999 n. 44 (come modificato dall'articolo 2 comma settimo legge  gennaio 2012 n. 3 ) con sentenza da parte del pubblico ministero, e il debitore puo' fermare l'esecuzione in corso facendo istanza e o causa alla banca e contestualmente al tribunale fare istanza per gravi motivi quale usura e interssi oltre la soglia come richiamati da tale art. 20  che e' gia' stato confermato da sentenza del tribunale e che tale esecuzione si sospenda fino a sentenza definitiva fra il debitore e la banca che ha commesso il reato richiamato dall'art. 20 legge 23 febbraio 1999 n. 44  cioe' vi chiedo in sostanza se c'e' una legge che con tale sentenza di usura/anatocismo/ interessi usurari/ (di questo si tratta) non si puo' andare avanti con l'esecuzione immobiliare, certo che io devo fare isatnze e opposizioni e cause questo e' sottinteso ma il giudice dell'esecuzioni immobiliari in presenza di questa sentenza che io ho ottenuto in riguardo all'art. 20 ripeto facendo le mie rimostranze c'e' una legge che obbliga il GE, ha sospnedere o addirittura a chiudere il processo esecutivo visto che il mutuo e' il titolo esecutivo che ha esercitato la banca contro di me e tale mutuo e' viziato da usura e intressi usurari ed e' anche mutuo condizionato? Vi sarei molto grati se mi potesse dare una risposta chiara come sempre avete fatto menzionando e richiamando se ci sono leggi o decreti a mio favore vi ringrazio anticipatamente ed attendo una vostra risposta. Grazie

inexecutivis pubblicato 29 agosto 2017

Per rispondere alla domanda è necessario compiere alcune premesse di carattere normativo.

L’art. 20 l. 23/02/1999, n. 44 prevede la sospensione di alcuni termini in favore di “soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8”.

In favore di questi soggetti sono sospesi, “per la durata di trecento giorni”, alcuni termini di scadenza “ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo”.

Tra questi termini sono ricompresi, ai sensi del successivo comma 4 “i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.

Infine, in forza del comma sesto, “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302”.

Dispone poi il settimo comma (così sostituito dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2, L. 27 gennaio 2012, n. 3, a decorrere dal 29 febbraio 2012,) che “Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1”.

Dalla lettura della norma si ricavano una serie di dati.

In primo luogo i termini sospesi sono quelli che ricadono “entro un anno dall’evento lesivo”.

Ciò vale, secondo la Corte di Cassazione, anche per le vendite, essendosi affermato che “La sospensione per trecento giorni dell'esecuzione forzata, accordata dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, alle vittime dei delitti di estorsione o di usura, si applica ai termini in scadenza o scaduti ed alle vendite forzate che siano state disposte, nell'ambito delle procedure fallimentari in corso, entro un anno «dall'evento lesivo», essendo la "ratio" della detta norma comune a tutte le restanti moratorie previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7740 del 19/04/2016).

È necessario, inoltre, che il soggetto interessato abbia richiesto l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della medesima legge, oppure che abbiano chiesto un mutuo accedendo al fondo delle vittime dell’usura ex art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, oppure una elargizione a favore delle vittime di terrorismo o criminalità organizzata, ex art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Ricorrendone i presupposti, non è sospeso il processo esecutivo di per se’.

La norma infatti prevede che sono sospesi i "termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.

In pratica il Giudice può sospendere i termini che scandiscono la procedura esecutiva.

Si pensi, ad esempio al termine per l'istanza di vendita, al termine per poter provvedere al pagamento della somma determinata in sede di conversione del pignoramento, al termine per la fissazione della vendita (sul punto Cass. 1496/2007).

Insomma, non di vera e propria sospensione dell’esecuzione si tratta, ma di sospensione di alcune attività proprie della stessa, ivi compresa, a nostro avviso, la vendita del bene pignorato.

Infine, quanto alla competenza, essa rimane, secondo la cassazione, in capo al Giudice dell’esecuzione anche dopo che il comma settimo è stato modificato dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2, L. 27 gennaio 2012, n. 3, a decorrere dal 29 febbraio 2012.

 

Si è infatti osservato che “In tema di sospensione delle procedure esecutive promosse nei confronti di vittima dell'usura, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, come modif. dalla l. n. 3 del 2012, il giudice dell'esecuzione, pur dopo il provvedimento favorevole, avente carattere generale, emesso dal P.M. all'esito della verifica, di sua competenza, dei presupposti legittimanti l'ammissione dell'istante al beneficio, può sempre negare, con riguardo alla singola procedura esecutiva, la sospensione se ritenga assenti i presupposti rientranti nella propria sfera di controllo, quali la non coincidenza tra esecutato e soggetto ammesso a fruire dei benefici, ovvero la già ottenuta fruizione della sospensione per la medesima causa. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8956 del 05/05/2016).

Close