Per rispondere alla domanda è necessario compiere alcune premesse di carattere normativo.
L’art. 20 l. 23/02/1999, n. 44 prevede la sospensione di alcuni termini in favore di “soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8”.
In favore di questi soggetti sono sospesi, “per la durata di trecento giorni”, alcuni termini di scadenza “ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo”.
Tra questi termini sono ricompresi, ai sensi del successivo comma 4 “i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.
Infine, in forza del comma sesto, “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302”.
Dispone poi il settimo comma (così sostituito dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2, L. 27 gennaio 2012, n. 3, a decorrere dal 29 febbraio 2012,) che “Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1”.
Dalla lettura della norma si ricavano una serie di dati.
In primo luogo i termini sospesi sono quelli che ricadono “entro un anno dall’evento lesivo”.
Ciò vale, secondo la Corte di Cassazione, anche per le vendite, essendosi affermato che “La sospensione per trecento giorni dell'esecuzione forzata, accordata dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, alle vittime dei delitti di estorsione o di usura, si applica ai termini in scadenza o scaduti ed alle vendite forzate che siano state disposte, nell'ambito delle procedure fallimentari in corso, entro un anno «dall'evento lesivo», essendo la "ratio" della detta norma comune a tutte le restanti moratorie previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7740 del 19/04/2016).
È necessario, inoltre, che il soggetto interessato abbia richiesto l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della medesima legge, oppure che abbiano chiesto un mutuo accedendo al fondo delle vittime dell’usura ex art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, oppure una elargizione a favore delle vittime di terrorismo o criminalità organizzata, ex art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Ricorrendone i presupposti, non è sospeso il processo esecutivo di per se’.
La norma infatti prevede che sono sospesi i "termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.
In pratica il Giudice può sospendere i termini che scandiscono la procedura esecutiva.
Si pensi, ad esempio al termine per l'istanza di vendita, al termine per poter provvedere al pagamento della somma determinata in sede di conversione del pignoramento, al termine per la fissazione della vendita (sul punto Cass. 1496/2007).
Insomma, non di vera e propria sospensione dell’esecuzione si tratta, ma di sospensione di alcune attività proprie della stessa, ivi compresa, a nostro avviso, la vendita del bene pignorato.
Infine, quanto alla competenza, essa rimane, secondo la cassazione, in capo al Giudice dell’esecuzione anche dopo che il comma settimo è stato modificato dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2, L. 27 gennaio 2012, n. 3, a decorrere dal 29 febbraio 2012.
Si è infatti osservato che “In tema di sospensione delle procedure esecutive promosse nei confronti di vittima dell'usura, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, come modif. dalla l. n. 3 del 2012, il giudice dell'esecuzione, pur dopo il provvedimento favorevole, avente carattere generale, emesso dal P.M. all'esito della verifica, di sua competenza, dei presupposti legittimanti l'ammissione dell'istante al beneficio, può sempre negare, con riguardo alla singola procedura esecutiva, la sospensione se ritenga assenti i presupposti rientranti nella propria sfera di controllo, quali la non coincidenza tra esecutato e soggetto ammesso a fruire dei benefici, ovvero la già ottenuta fruizione della sospensione per la medesima causa. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8956 del 05/05/2016).