Richiesta vendita proprietà indivisa

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  • Ultimo messaggio 24 agosto 2022
giuseppepigatto pubblicato 09 gennaio 2022

Buon giorno, sono comproprietario di una casa in montagna con altri 7 fratelli. Io e una sorella vogliamo vendere le nostre quote ma nessuno degli altri proprietari è disponibile a comprarle. Vorrei capire i passi, i tempi e i costi per arrivare alla vendita della mia quota (es incarico ad un avvocato, quali costi complessivi, come vengono ripartiti i costi e che tempi ci sono per arrivare ad un atto notarile). Grazie. Giuseppe

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robertomartignone pubblicato 09 gennaio 2022

Il bene è in asta ? Oppure  una semplice divisione tra eredi / compropietari ?

inexecutivis pubblicato 09 gennaio 2022

Ogni proprietario può vendere le proprie quote, ma ben difficilmente si torverà qualcuno disposte a comprarle. In questi casi si dovrà introdurre un vero e proprio giudizio di scioglimento della comunione.

giuseppepigatto pubblicato 09 gennaio 2022

c'è una casa con più proprietari, uno dei quali sono io e ora ho deciso di vendere la mia parte, ma nessuno degli altri proprietari vuole comprare la mia quota. Quindi vorrei sapere cosa devo fare, quanto mi costerà e quanto tempo ci vorrà. Non so come sipegarlo diversamente. Il bene non è in asta, è una semplice proprietà indivisa. Non c'àè nessuna successione in atto. Grazie. 

robertomartignone pubblicato 09 gennaio 2022

L ' unica via è che qualcuno dei suoi parenti sia disposto ad acquistare le quote oppure arrivare allo scoglimento della comunione con spese e fastidi a suo carico . 

giuseppepigatto pubblicato 09 gennaio 2022

Perchè le spese devono essere a mio carico? Io ho il diritto di vendere e se mi rivolgo a un avvocato per ottenre la vendita all'asta dell'immobile la responsabilità è anche di chi non vuol comprare. Ma a me interessa sapere come vanno a finire questioni di questo tipo. Ho la speranza di disfarmi della mia parte? Si tratta di una casa vecchia che viene utilizzata solo da qualche proprietario, anche se è in una rinomata località turistica ed è una bella casa; e se prende fuoco devo pagare anche io i danni?

 

robertomartignone pubblicato 09 gennaio 2022

Con quale titolo vuole andare in asta ? Non funziona in tale modo e non può obbligare ad acquistare , ergo o vendete tutti di comune accordo altrimenti dovrete farvi carico di diritti e obblighi derivanti dalla proprietà . 

giuseppepigatto pubblicato 10 gennaio 2022

Se non erro in mancanza di accordo ogni comproprietario può presentare un ricorso davanti al giudice perché proceda alla divisione “forzata”Il magistrato, nel dividere il bene, dovrà verificare se questo può essere separato in natura in diverse parti per quanti sono i contitolari.Se non dovesse essere possibile valuterà altre ipotesi. Di solito si procede alla vendita del bene, con successiva divisione del ricavato tra i titolari.

robertomartignone pubblicato 10 gennaio 2022

Meglio accordarsi con i vari parenti , altrimenti vada in giudizio ma non risolverà molto , piuttosto verifichi la procedura di mediazione , Le costa molto meno ed è piu' veloce .

vincdec10 pubblicato 11 gennaio 2022

Buongiorno sig. Giuseppe Gatto. Se mi permette posso darle un consiglio. Può uscire dalla comunione indivisa attraverso una semplice rinuncia alla sua quota di comproprietà. Credo sia un diritto che nessuno può impedirle in quanto mi sembra di percepire che per lei sia solamente un fastidio ed un problema essere comproprietario assieme agli altri.

inexecutivis pubblicato 11 gennaio 2022

Proviamo a fare chiarezza offrendo il nostro punto di vista.

Se un comproprietario vuole “disfarsi” della sua quota (supponiamo 1/5) di bene comune, ha due strade.

La prima è quella di vendere la quota indivisa. Lo prevede l’art. 1103 c.c., a mente del quale ciascun comproprietario “può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”. In questo caso, se ad esempio tizio è proprietario di 1/5 di un fabbricato, potrà vendere la sua quota a caio, che diventerà quindi comproprietario di 1/5.

Una seconda possibilità è quella contemplata dall’art. 1111 c.c., il quale dispone che ciascuno dei comproprietari “può sempre demandare lo scioglimento della comunione”.

L’art. 1114 dispone che la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere fisicamente divisa in parti corrispondenti al valore delle quote di ciascuno. Così, ad esempio, se si tratta di sciogliere la comunione di un terreno agricolo appartenente a tizio e caio nella misura del 50% ciascuno, se il terreno può essere diviso in due parti di uguale valore, si procederà in questo modo.

Se il bene non è divisibile in natura (perché, ad esempio si tratta di un appartamento), o se tutti i comproprietari sono d’accordo, si procederà alla vendita dell’intero ed alla distribuzione del ricavato tra i comproprietari.

Lo scioglimento della comunione attraverso i modi che abbiamo descritto (divisione in natura o vendita dell’intero e distribuzione del ricavato tra i condividenti) può avvenire percorrendo due distinte strade.

Se tutti i comproprietari sono d’accordo si procederà con uno scioglimento “consensuale” della comunione.

Invece, se anche uno solo non concorda con la soluzione individuata dagli altri comproprietari, colui il quale intende procedere allo scioglimento della comunione dovrà introdurre un giudizio detto “giudizio di scioglimento della comunione” in seno al quale il giudice procederà alla divisione in natura, ove possibile.  In caso contrario (o se tutti i comproprietari sono d’accordo) disporrà la vendita all’asta del bene e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari.

Quanto alle spese del giudizio esse graveranno su tutti i comproprietari in ragione del valore delle rispettive quote (art. 1115 c.c.). Supponiamo ad esempio che tizio sia proprietario del 60% e caio del 40%. Se il giudizio di scioglimento della comunione costerà 100 (per spese legali, spese di vendita ecc.) tizio sopporterà una spesa di 60, e caio di 40.

Non è invece possibile, che un comproprietario si liberi della quota semplicemente rinunciandovi, poiché la rinuncia non è espressamente prevista come modo di circolazione della proprietà, ed i casi di circolazione della proprietà sono tipici.

giuseppepigatto pubblicato 11 gennaio 2022

Ok, fin qui ci ero arrivato. La mia domanda iniziale era inoltre rispetto ai modi, tempi e costi. La mia quota vale circa 20.000€ e non intendo regalarla. Ma se dovessi spendere di più considerando che la casa messa all'asta varrà sostanzialmente meno, aggiunte le spese legali e i tempi (quanto?) forse il rifiuto di comprare la mia quota da parte degli altri fratelli è una mossa strategica ben pensata... Di fatto potrei desistere per sfinimento e regalare la mia quota...

 

robertomartignone pubblicato 12 gennaio 2022

Ipotesi esatta ..

inexecutivis pubblicato 14 gennaio 2022

Difficile dare una risposta a questa domanda poichè bisognerebbe sondare l'appetibilità del bene sul mercato. I costi inoltre variano anche in base al valore del bene. Facendo una ipotesi molto approssimativa, se il cespite vale 100 mila euro, i costi di un giudizio di scioglimento della comunione potrebbero aggirarsi sui 10-15 mila euro (dipende anche dal numero del comproprietari che partecipa al giudizio)

vincdec10 pubblicato 24 agosto 2022

Buongiorno.

Il creditore anticretico può richiedere l'assegnazione del bene immobile pignorato da altri creditori in base all'art 2798 cc.,

Ciò in base ad un contratto di pegno rotativo avente per oggetto il valore di perizia dichiarato nella ctu dello stesso immobile oggetto di procedura esecutiva?

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