inexecutivis
pubblicato
24 febbraio 2020
Rispondiamo all’interrogativo osservando come il tessuto normativo non stabilisce alcun collegamento tra la misura del credito e l’istanza di assegnazione, nel senso che non occorre che il credito abbia una percentuale minima rispetto al valore del bene.
L’art. 588 c.p.c. dispone in particolare che ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
Stabilisce poi l'art. 589 che l'istanza di assegnazione può essere formulata per un importo non inferiore alla somma prevista dall'art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (il riferimento all'originario valore di perizia è stato soppresso dal citato d.l. n. 83/2015).
Dunque, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più il credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.