Richiesta Copia e Tempistica Decreto di Trasferimento

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  • Ultimo messaggio 30 luglio 2017
gdeseta pubblicato 28 giugno 2017

Buongiorno, mi sono aggiuticato un immobile ed il giudice giorno 21/06/2017 ha firmato e inoltrato all AdE il decreto per il traferimento per la registrazione. Vista le agevolazioni per la prima casa che scadono il 30/06/2017 basta la sola emissione del decreto entro tale data oppure va anche registrato? il delegato un sta perdendo tempo. Inoltre siccome mi serve copia del decreto per un mutuo che combinazione la delibera scade il 30/06 il delegato non mi rilascia copia se prima nn lo registra. ho diritto ad avere copia del decreto di trasferimento prima della registrazione? se si mi date un riferimento normativo? Grazie

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inexecutivis pubblicato 01 luglio 2017

A nostro avviso al fine di godere delle agevolazioni previste dall’art. 16 del  d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, è sufficiente che alla data del 30 giugno il decreto di trasferimento sia stato depositato in cancelleria, indipendentemente dall’intervenuta registrazione dello stesso.

Ciò in quanto, ai sensi del comma 3 del citato art. 16 “Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2017”. E poiché il decreto di trasferimento (come tutti gli atti del Giudice) si considerano emessi con il loro deposito in cancelleria, è a quella data che occorre fare riferimento.

Quanto alla consegna del decreto di trasferimento, riteniamo che l’acquirente abbia diritto al rilascio di una copia dello stesso.

In primis, occorre premettere che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cass., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Se si applica questa norma, a nostro avviso deve trovare applicazione anche il terzo comma della medesima, a mente del quale “il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta”.

Il diritto alla consegna del decreto di trasferimento, poi, si ricava dai seguenti principi generali.

Invero, costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto, trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

 

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

gdeseta pubblicato 14 luglio 2017

grazie, hanno registrato l'atto 2 giorni fa ma ancora non mi è pervenuta copia. ma la copia devo richiederla al giudice oppure al delegato o alla cancelleria?

 

Grazie

inexecutivis pubblicato 15 luglio 2017

Può chiederla sia alla cancellecia che al profssionista delegato.

Quest'ultimo, come abbiamo osservato nelle risposte precedenti, non può esimersi dal consegnarle copia del decreto

gdeseta pubblicato 19 luglio 2017

salve, prima di tutto mi preme ringraziarvi,

ho richiesto copia del decreto al delegato il quale mi ha risposto che siccome è stato emesso giorno 21/06/17 devono passare 30gg per poterne richiedere copia in tribunale.

è giusto dover aspettare tutto questo tempo? il decreto mi serve per una delibera di finanziamento che gia scaduta e che la banca mi sta mantenendo attiva e non so per quanto altro tempo ancora.

 

 

inexecutivis pubblicato 20 luglio 2017

La risposta che le è stata fornita ci sembra priva di supporto normativo.

Il decreto di trasferimento, una volta emesso (cioè depositato in cancelleria) è atto immediatamente esecutivo.

Quindi se ne può chiedere copia sin da subito.

Problema diverso è quello della revocabilità, e dunque della stabilità, del decreto di trasferimento (e del suo effetto traslativo), a norma dell’art. 487 c.p.c., a mente del quale “Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

La giurisprudenza (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n.9630; 16-9-2008, n. 23709) ha individuato questo momento nel compimento delle formalità indicate al comma primo dell’art. 586, vale a dire registrazione (da eseguirsi nel termine di 60 giorni – art. 13, comma 1 bis, d.lgs 131/1986), trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento (da compiersi nel termine di 120 giorni - art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347).

Sul punto, in particolare, si è detto che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ.”. (Sez. 3, Sentenza n. 24001 del 16/11/2011).

 

claudioscopaz pubblicato 24 luglio 2017

Buon giorno, sono l'aggiudicatario di un immobile in attesa del decreto di trasferimento. Come riferitomi  dall' Associazione Professionale per le Esecuzioni della provincia di Treviso (nei loro uffici si è svolta l'esperimento di vendita), la tempistica per il rilascio del decreto di trasferimento risulta essere  indicativamente, di sei o piu mesi.

Pertanto, la mia domanda e la seguente:

  • Posso procedere all'innoltro presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso la domanda per essere investito del ruolo di CUSTODE GIUDIZARIO a titolo gratuioto. Attualmente tale incarico è volto dall' istituto Vendite Giudiziarie.
  • Potreste fornirmi un modulo standard per formulare la domanda. Otre all'attestazione di versamento del saldo prezzo quale altra documentazione dovrei allegare.

Vi ringrazio per gradita collaborazione

Distinti saluti

 

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2017

Non esiste un modulo standard per chiedere di essere nominati custodi del compendio pignorato. 

L'aggiudicatario non ha diritto ad essere nominato custode, ma dopo il versamento del saldo del prezzo l'ipotesi potrebbe essere presa in considerazione dal giudice dell'esecuzione.

SI tratta, a nostro avviso, di una valutazione che il giudice deve compiere caso per caso, verificando se esistono controindicazioni reali o potenziali all'accoglimento di una simile domanda.

La domanda, cmunque, può essere formulata.

 

gdeseta pubblicato 26 luglio 2017

ancora il delegato non mi ha consegnato il decreto di trasferimento perche ha aspettato 30 giorni dalla sua emissione per poi richiederne copia. A vostro avviso ci sono i presupposti per richiedere i danni? oltre gli elementi da voi sopra elencati, ci sono altre violazioni? Sono stato a ricevimento dal giudice ma se ne è lavato le mani dicendo che non poteva fare nulla e che dovevo rivolgermi al delegato.

Grazie ancota

inexecutivis pubblicato 27 luglio 2017

A nostro avviso non ci sono i presupposti per azioni di responsabilità nei confronti del delegato.

Questo non tanto per il fatto che il suo comportamento sia stato del tutto corretto, quanto piuttosto in ragione della difficoltà di individuare un danno concretamente risarcibile.

Le consigliamo, intanto di inviare una formale diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Infine, quanto al giudice, osserviamo che purtroppo la mole di lavoro cui devono far fronte non consente loro di occuparsi di queste vicende, per le quali normalmente non hanno neanche il tempo di ricevere gli aggiudicatari.

gdeseta pubblicato 27 luglio 2017

alla mia richiesta delle chiavi e del decreto il delegato ha risposto: che è deputato a rilasciare copie perché non ne ha alcuna disponibilità e che ha effettuato la richiesta presso la cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari di copia conforme PER USO TRASCRIZIONE che sarà rilasciata il 2 agosto 2017 (termine e data dettata  funzionario preposto al rilascio della copia conforme all'originale AD USO TRASCRIZIONE del Decreto di Trasferimento) e che copia informale vi verrà notificata tramite Ufficiale Giudiziario inoltre ha scritto che solo una volta effettuate le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli presso la Conservatoria ed effettuate le volture catastali vi saranno consegnate le chiavi, previo appuntamento e sopralluogo.

cosa mi consigliate?

 

 

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2017

Come abbiamo già deto nelle precedenti risposte, il comportamento del professionista delegato non ci sembra corretto.

Invero, il decreto di trasferimento è atto immediatamente esecutivo, ed il compimento delle formalità di trascrizione, registrazione e voltura catastale dello stesso non costituiscono il presupposto per la sua eseguibilità (e quindi per la consegna dell'immobile all'aggiudicatario) quanto i ltermine ultimo per l'eventuale provvedimento di revoca da parte del giudice dell'esecuzione (situazione che si verifica essenzialmente quando il giudice, successivamente all'emanazione del decreto di trasferimento, scopre che in realtà il saldo prezzo non era mai stato versato).

Ora, detto questo, per ottenere una copia del decreto di trasferimento le suggeriamo di rivolgersi, a queso punto, in cancelleria.

 Quanto agli eventuali danni da ritardata consegna dell'immible, questa può essere una ipotesi di responsabilità che, se fatta valere in giudizio, a nostro avviso può avere un esito a lei favorevole.

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