Revoca del DDT terreno agricolo per mero errore del GE

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  • Ultimo messaggio 07 marzo 2020
valentinacentaro pubblicato 05 marzo 2020

Buonasera ho acquistato un terreno agricolo a settembre partecipando regolarmente all'asta telematica. Provvedo ai pagamenti immediatamente volendo velocizzare i tempi di trasferimento per aggiudicarmi il diritto di raccolta sui predetti frutti. La tempistica informandomi diventa lunga così con  accordo formale con il debitore pignorato, chiedo di raccogliere i frutti dal terreno, che accossente solo dietro promessa di aver provveduto a cedergli una parte di quanto raccolto. Solo a febbraio si perfeziona il DDT a nostro favore, dopo ben 5 mesi. A marzo però lo stesso viene revocato,per mero errore, dal G.E. che ha sottoscritto il DDT così come predisposto dal P.D., depositandolo nel fascicolo telematico. Il PD non avrebbe dovuto depositare in PCT avviso di vendita dell'asta sfornito di potere in quanto il creditore intervenuto provvedeva al versamento del fondo solo successivamente al termine dei dodici mesi, per l'esplemento di n. 3 tentativi , ovvero 15 mesi dopo l'emissione della delega.Nel frattempo il debitore esecutato informa il GE che accoglie l'istanza ai sensi dell'art 591 bis, fissando udienza, chiedendo la temporanea  sospensione delle operazioni di vendita. In tutto questo l'acquirente ignaro di quanto accaduto per gli errori commessi, da parte sia del PD che del GE che nonostante letta l'istanza del debitore esecutato procede comunque a trasmettere il DDT in data posteriore alla stessa letta e accolta, che colpa ne ha? Io acquirente come posso tutelarmi?Il mio interesse legittimo è stato violato ingiustamente, il terreno oltretutto nel frattempo è stato curato e messo a regime già per permettere una buona raccolta nell'anno venturo. Oltre a una investimento economico ho investito del tempo prezioso che poteva essere speso per un altro bene.

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2020

Si tratta di una questione assai incerta, poiché mancano precise indicazioni normative in tal senso.

In assenza di disposizioni che regolino la materia sono prospettabili due soluzioni, diametralmente opposte. Da un lato si potrebbe dire che bene ha fatto il giudice a revocare il decreto di trasferimento in quanto non sono state rispettate le prescrizioni da lui impartite con l’ordinanza di vendita, nella quale evidentemente il giudice aveva imposto al creditore di versare un fondo spese ex art. 8 d.P.R. 115/2002.

Dall’altro lato si potrebbe dire che il decreto di trasferimento non poteva essere revocato in quanto la violazione era stata sanata (tanto che si è giunti alla vendita).

Nell’incertezza, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di valutare l’interesse ad impugnare la revoca del decreto di trasferimento con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

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