Revoca aggiudicazione provvosoria

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  • Ultimo messaggio 17 marzo 2019
emavia1973 pubblicato 11 marzo 2019

Salve. Ci siamo aggiudicati 1 immobile dopo gara regolare. 4 partecipanti. Abbiamo fatto offerte al rialzo. Il prezzo è stato di poco inferiore al prezzo base. Base 415 Aggiudicato a 390.

Oggi, dopo 12 giorni, ci chiama al telefono il delegato, dicendo che il giudice annullera l aggiudicazione perche ritiene che possa vendere l immobili ad 1 prezzo superiore.

Non abbiamo ad oggi che queste informazioni ma ci pare 1 follia.

Il prezzo è stato di poco inferiore al base dell avviso e sinceramente abbiamo letto che x la revoca servono motivi seri e gravi avvenuti dopo la gara.... e sinceramente siamo gente onesta e non abbiamo fatto nulla che ci metta in pensiero.

Non c è il criterio del prezzo notevolmente inferiore ne che ci risultino casi espressi dall art 586 del cpc.

Ovvio leggeremo cosa contesta il giudice ma vorremmo prepararci.

E se ci sospendono le attività necessarie al mutuo come l.accesso ai periti delle banche ci creano gravi problemi.

Che dobbiamo fare?

Grazie

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emavia1973 pubblicato 11 marzo 2019

Gli articoli 572..nn si pone x la pluralità di offerte.

573..abbiamo fatto regolare gara al rialzo e ce la siamo aggiudicati.

Prima dell avvio della gara, peraltro, abbiamo fatto notare varie irregolarità. Il delegato è andato dal giudice e quando è tornato ha detto che era tutto regolare... e ha iniziato la gara... e siamo risultati vincitori...

Come possiamo tutelarsi da questo sopruso?

Il prezzo è stato di poco inferiore al base è non abbiamo commesso nessun reato connesso al 586..

emavia1973 pubblicato 11 marzo 2019

Leggiamo inoltre che dopo l aggiudicazione non basta il criterio del prezzo basso di gara (che peraltro nn c e).. Ma servono altri requisiti.

Il giudice dell’esecuzione non può sospendere la vendita e revocare l’aggiudicazione ex art. 586 c.p.c. se vi è soltanto una notevole sproporzione tra il valore di stima degli immobili pignorati e il prezzo di aggiudicazione.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 3791 del 14 febbraio 2017.

Dobbiamo x forza eleggere dei legali?

È un sopruso!

emavia1973 pubblicato 11 marzo 2019

Dopo aggiudicazione provvisoria con gara al rialzo... vale solo l art. 586 e non più i 572 e 573 vero?

Scusate l insistenza...

emavia1973 pubblicato 11 marzo 2019

Espropriazione forzata - Tutela dell'aggiudicatario - Interesse pubblico alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie

Una delle componenti che concorre in modo significativo all'efficienza delle vendite giudiziarie è rappresentata dalla tutela dell'aggiudicatario. Infatti, la partecipazione ad un'asta giudiziaria sarà tanto più "appetibile", quanto minori siano le incertezze in ordine alla stabilità degli effetti dell'aggiudicazione. La prospettiva di un acquisto stabile e sicuro attira un più elevato numero di partecipanti all'asta e determina una più animata competitività nella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi, in un maggior ricavo in minor tempo.

Sebbene l'aggiudicatario non vanti sul bene espropriato un diritto soggettivo pieno, quanto piuttosto un'aspettativa, questa non è di mero fatto, bensì di diritto. Infatti, in capo all'aggiudicatario deve essere ravvisato un affidamento qualificato sulla stabilità della vendita giudiziaria, come si ricava dall'art. 187 bis disp. att. c.p.c. e dalla L. Fall., art. 18 (v. Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256).

Il favor legis di cui gode l'aggiudicatario, anche provvisorio, non trova la propria giustificazione nell'esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, bensì nell'interesse generale - di matrice pubblicistica - alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. III 08 febbraio 2019 .

emavia1973 pubblicato 11 marzo 2019

La gara aggiudicata era la quinta. Le precedenti 4 andate deserte In questa siamo partiti dal prezzo minimo. Ci sono state 18 offerte, l ultima la nostra. Il prezzo è stato solo il 6% inferiore al prezzo base

emavia1973 pubblicato 12 marzo 2019

Oggi il delegato ci chiede l.iban per restituirci la caparra...ma ancora non ci hanno notificato nulla, ne spiegato neanche ufficiosamente cosa sia successo. Sarà normale? A noi non sembra. Si potrà parlare col giudice? Potremmo proporre qualcosa invece do buttare all aria tutto?

Siamo trattati peggio che nullità ma ad oggi l.unico documento ufficiale è il verbale di aggiudicazione e siamo i vincitori.

inexecutivis pubblicato 15 marzo 2019

Le argomentazioni offerte nei quesiti sono in linea di massima condivisibili.

Detto questo non possiamo spingerci oltre in mancanza del provvedimento con cui il giudice ha revocato (o revocherà) il provvedimento di aggiudicazione.

Potrebbe essere accaduto (ma è una mera ipotesi) che prima dell'aggiudicazione il creditore abbia depositato dichiarazione di rinuncia alla procedura, nel qual caso la revoca dell'aggiudicazione sarebbe, a nostro avviso, legittima in forza della previsione di cui all'art. 629 cpc.

Potrebbe ancora essere accaduto che il pignoramento non sia stato rinnovato entro il ventennio di cui all'art. 2668 ter, cc spirato prima dell'aggiudicazione.

CI faccia avere qualche informazione aggiuntiva e proveremo a fornire qualche indicazione in più.

 

emavia1973 pubblicato 15 marzo 2019

Siete veramente super! Complimenti e grazie 1000 x il supporto.

Sembra che vogliano annullare l aggiudicazione perché durante la seduta di asta in seguito a mie domande lecite, documentabili e dette con educazione, le stesse abbiano reso l asta "poco serena".

Allora leggendo un po, potrebbero aver contestato l.art 586 per prezzo molto più basso rispetto a quello che potrebbe essere stato raggiunto senza questi eventi perturbanti.

1) sono 1 medico educato. Ho posto domande nella fase pregara dopo aver chiesto la parola, fase deputata a domande.

2) il prezzo è stato raggiunto dopo 18 rilanci, segno di 1 gara viva e non turbata

3) mi pare che prima di entrare nel merito devono dimostrare che il prezzo di aggiudicazione sia stato mooooolto piu basso di quello che avrebbero ottenuto senza queste interferenze e questo NON È VERO.

Per di piu pare 1 iniziativa del giudice e non 1 mozione iniziata da esecutato, creditore o altro partecipante.

Per di piu che nel verbale c è scritto che durante tutta l asta sono stato in silenzio.

Ciò è assurdo. Fatto domande lecite. Nessuna minaccia, intimidazione o atto.criminoso.

Ho rilevato errori nell avviso è nell ordinanza. Li ho fatti presente in aula. Ho chiesto se nn fosse il caso di rimandare l asta dopo averli corretti. Ho detto che sarebbero potuti essere causa di ricorso. Ho detto che avrei fatto ricorso.

Il delegato è uscito. È andato dal giudice. È tornato dicendo che era tutto regolare.

È iniziata asta è dopo 18 rilanci ho vinto.

Dire che avrei fatto ricorso x delle.irregolarità costituisce 1 minaccia? 1 intimidazione?

Perché annullare la gara dopo 12/15 giorni e non subito?

Sul mio operato, la mia educazione e il modo con cui ho interagito, non sono preoccupato.

Sono persona educata e così mi sono comportato.

Tutti mi dicono che è un fatto gravissimo.

L art 586 si impugna rarissimamente, solo eccezionalmente per iniziativa del giudice e per giustificati motivi....

Qui ci sono solo lecite domande per errori reali, che sono dimostrabili sui documenti (avviso è ordinanza)

Non appena ho il documenti ve lo inoltro.

Facciamo giustizia!!! Grazie

emavia1973 pubblicato 15 marzo 2019

Grazie a voi ho imparato tantissime cose, sono riuscito ad avere delle conoscenze che mi stanno risultando utilissime .. e che mi permetteranno di difendere i miei diritti... anche suggerendo la.linea di interventi agli avvocati.

Grazie 1000

emavia1973 pubblicato 15 marzo 2019

Accusarmi di aver turbato l.asta x aver portato a conoscenza erorri fatti dal delegato, averli esposti prima della gara, educatamente è Sbagliato.

Si punisce la vittima mentre il colpevole è colui che ha commesso gli.errori negli avvisi e nell.ordinanza.

emavia1973 pubblicato 15 marzo 2019

Comunque in primis dimostrerò che il prezzo è giusto e senza il mio intervento non sarebbe stato raggiunto 1 prezzo molto più alto. Mi.pare sia la.conditio sine qua non... smontata questa ipotesi, dovremmo vincere.. a meno che non si dimostri che chiedere educatamente equivalga a violenza intimidazione e altri reati..

emavia1973 pubblicato 15 marzo 2019

Avrei bisogno, cortesemente, quali siano le responsabilità civili e penali del professionista, deputato alla pubblicazione della documentazione (avviso è Quant altro) che pubblica documenti sbagliati. Anche se possibile gli articoli di legge

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2019

Il tema della responsabilità del professionista delegato può senza dubbio alcuno essere considerato un corollario della più ampia tematica sin qui trattata. Ed infatti, la natura giuridica della figura del professionista delegato è determinate sotto il profilo della sua responsabilità.

L'analisi va condotta sul presupposto per cui il professionista delegato è comunque un ausiliario, sebbene sui generis, del Giudice.

In questo senso si è espressa, in tema di peculato, Cass. pen., Sez. VI, 14 ottobre 2009, n. 3872, secondo la quale “Il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni del Giudice civile ai fini della conversione del compendio pignorato in equivalente pecuniario, esercita, quale ausiliario del Giudice, una pubblica funzione giudiziaria, rivestendo, conseguen­temente, la qualità di pubblico ufficiale”.

Muovendo da questo postulato si registrano in argomento due tesi.

Secondo una prima opinione trovano applicazione le norme di cui agli artt. 64 e 67 c.p.c..

L’art. 64 prevede al primo comma l’applicazione al consulente delle disposizioni penali relative ai periti; nel secondo comma considera reato il fatto del consulente che incorra in colpa grave nell’esecuzione dell’incarico, aggiungendo che è comunque dovuto il risarcimento del danno cagionato alle parti.

L’art. 67 prevede al primo comma una pena pecuniaria in caso di non esecuzione dell’incarico assunto; al secondo comma sancisce la responsabilità per danni se la custodia non è esercitata con la diligenza del buon padre di famiglia.

Questa tesi non è condivisa da taluna dottrina, la quale osserva che le norme di cui agli artt. 64 e 67 c.p.c. sono dettate espressamente per il consulente tecnico e per il custode, rispetto ai quali la figura del professionista delegato assume certamente caratteri di specialità. In effetti, pare da escludere l’applicabilità della previsione di cui all’art. 67, specificamente dedicata al custode. Qualche dubbio rimane per l’art. 64, posto che il professionista delegato potrebbe rientrare nella categoria dei consulenti, nei termini in cui essa è definita dall’art. 61, ai sensi del quale “quando è necessario, il Giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”.

Un diverso orientamento invece predica in subiecta materia l’applicazione delle regole comuni, una volta esclusa la operatività degli artt. 64 e 67 del codice di rito.

In realtà, a ben vedere, e limitando l’analisi alle ipotesi di responsabilità civile del delegato, il problema della individuazione delle norme che la disciplinano è più apparente che reale. Invero, sia l’art. 64 che l’art. 67 stabiliscono che il consulente è tenuto al risarcimento del danno causato dalle parti (aggiunge l’art. 67 “…se non esercita la custodia da buon padre di famiglia”).

Se così è, allora, queste norme non fanno altro che specificare le comuni regole della responsabilità civile, con la conseguenza che potrà trovare applicazione l’art. 2043 c.c. Deve solo aggiungersi che accanto a questa norma può certamente operare l’art. 2236 c.c., ai sensi del quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Sulla possibilità che l'art. 2236 c.c. operi anche in ambito di responsabilità aquiliana cfr Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1998, n. 11743, secondo la quale "Anche in presenza di responsabilità extracontrattuale del medico (nel caso, dipendente ospedaliero) si applica la limitazione di responsabilità al dolo e alla colpa grave di cui all'art. 2236 cod. civ. se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

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