Nel rispondere alla domanda formulata riteniamo che occorra prendere le mosse dalla previsione di cui all’art. 586 c.p.c., a mente del quale il giudice pronunciato il decreto di trasferimento "ripetendo descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita".
Dunque, in linea generale, vi deve essere conformità tra il bene venduto e quello trasferito. Senonché, in applicazione dei principi generali, deve osservarsi che l'ordinanza di vendita, ed il relativo decreto di trasferimento, non possono che avere riguardo al bene oggetto di pignoramento.
Sulla scorta di queste considerazioni riteniamo che il giudice avrebbe potuto adottare un provvedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di trasferimento.
Il problema, però, è rappresentato dal fatto che probabilmente la procedura esecutiva si è estinta, visto il tempo trascorso, per cui quel fascicolo non è più incardinato dinanzi ad alcun giudice.
A questo punto occorre percorrere la strada del procedimento di correzione dell’errore materiale, prevista dagli artt. 288 e 289 c.p.c. Infatti, è opinione condivisa quella per cui il decreto di trasferimento è suscettibile di essere modificato (Cass., sez. III, 20 maggio 1993, n. 5751), rettificato o integrato con le forme della correzione degli errori materiali, purché non vi sia controversia in ordine all'identificazione del bene trasferito (Cass., sez. III, 22 febbraio 1992, 2171).
Inoltre, argomentando sulla scorta di quanto affermato da Cass., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23930 emessa il 22 ottobre 2013, secondo la quale “ogni modifica sostanziale – come la limitazione del suo oggetto – di un decreto di trasferimento (a prescindere dalla sua correttezza e dalle conseguenze in ordine alla stabilità della vendita forzata e dei suoi effetti, nonché dall’individuazione della corretta azione da intraprendere) non è opponibile agli aggiudicatari acquirenti se questi non sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio in cui quella modifica è stata poi pronunciata”, è da ritenere che al procedimento di correzione debba partecipare necessariamente anche l’aggiudicatario.
La correzione sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di €. 200,00 ciascuna, dunque per un totale di €. 600,00.
Per fare questo, è necessaria l’assistenza di un legale.