Rettifica decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 04 giugno 2020
stebe pubblicato 28 maggio 2020

Buongiorno, nell’anno 2006 ho acquistato all’asta un Fabbricato con Piano Terra, Primo Piano e  Secondo Piano. Nell’ordinanza di vendita del tribunale erano citate due particelle catastali n .644 (Primo e Secondo Piano) e 647 (Piano Terra).

Dovendo trasferire il suddetto immobile ai figli, avendo apportato anche delle modifiche all’immobile , nell’accatastarlo mi sono accorto che il Delegato Notaio aveva Volturato solo una particella (644) Primo Piano e Secondo mentre l’altra particella (647) Piano Terra , era rimasta intestata all’esecutato.

Interessato il Notaio delegato dell’Epoca,mi risponde che lui non può rettificare il Decreto di Trasferimento, in quanto è competenza del Giudice.

 Inoltre leggendo meglio il suddetto decreto , la consistenza e la descrizione dei Beni corrispondono a quanto comprato , ma viene citata un’altra particella (647/2 ) all’epoca graffata alla 644 ed attualmente soppressa.

 

Come posso procedere per la risoluzione , atteso che la Descrizione dei Beni e La consistenza corrispondono , mentre il numero di una particella non corrisponde ?

Grazie

   

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inexecutivis pubblicato 31 maggio 2020

Nel rispondere alla domanda formulata riteniamo che occorra prendere le mosse dalla previsione di cui all’art. 586 c.p.c., a mente del quale il giudice pronunciato il decreto di trasferimento "ripetendo descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita".

Dunque, in linea generale, vi deve essere conformità tra il bene venduto e quello trasferito. Senonché, in applicazione dei principi generali, deve osservarsi che l'ordinanza di vendita, ed il relativo decreto di trasferimento, non possono che avere riguardo al bene oggetto di pignoramento.

Sulla scorta di queste considerazioni riteniamo che il giudice avrebbe potuto adottare un provvedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di trasferimento.

Il problema, però, è rappresentato dal fatto che probabilmente la procedura esecutiva si è estinta, visto il tempo trascorso, per cui quel fascicolo non è più incardinato dinanzi ad alcun giudice.

A questo punto occorre percorrere la strada del procedimento di correzione dell’errore materiale, prevista dagli artt. 288 e 289 c.p.c. Infatti, è opinione condivisa quella per cui il decreto di trasferimento è suscettibile di essere modificato (Cass., sez. III, 20 maggio 1993, n. 5751), rettificato o integrato con le forme della correzione degli errori materiali, purché non vi sia controversia in ordine all'identificazione del bene trasferito (Cass., sez. III, 22 febbraio 1992, 2171).

Inoltre, argomentando sulla scorta di quanto affermato da Cass., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23930 emessa il 22 ottobre 2013, secondo la quale “ogni modifica sostanziale – come la limitazione del suo oggetto – di un decreto di trasferimento (a prescindere dalla sua correttezza e dalle conseguenze in ordine alla stabilità della vendita forzata e dei suoi effetti, nonché dall’individuazione della corretta azione da intraprendere) non è opponibile agli aggiudicatari acquirenti se questi non sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio in cui quella modifica è stata poi pronunciata”, è da ritenere che al procedimento di correzione debba partecipare necessariamente anche l’aggiudicatario.

La correzione sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di €. 200,00 ciascuna, dunque per un totale di €. 600,00.

Per fare questo, è necessaria l’assistenza di un legale.

stebe pubblicato 01 giugno 2020

La ringrazio della Gentile risposta.

inexecutivis pubblicato 04 giugno 2020

GRAZIE A LEI!

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