Restituzione somma in eccedenza all'aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 27 gennaio 2020
sabrinaschifano pubblicato 23 gennaio 2020

Buonasera,

non mi è chiaro in quale momento è possibile restituire l'eccedenza della somma che l'aggiudicatario ha corrisposto (20% del prezzo di aggiudicazione) per far fronte alle spese (trascrizione Decreto di Trasferimento e cancellazione gravami).

E' possibile provvedere alla restituzione della somma eccedente dopo la predisposizione dell'apposito rendiconto relativo alle somme versate dall’aggiudicatario a titolo di spese o è opportuno attendere la elaborazione del progetto di distribuzione?

Grazie in anticipo per il Vostro cortese riscontro.

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2020

Dopo il pagamento di tutte le spese relative al decreto di trasferimento e poste a carico dell'aggiudicatario, (compresa la quota parte del compenso dovuto al professionista delegato, secondo la misura stabilita dal giudice dell'esecuzione con il decreto di cui all'art. 179 bis disp att c.p.c.), l'eccedenza può (anzi, a nostro avviso "deve") essere restituita all'aggiudicatario, non essendo necessario attendere gli esiti della udienza fissata per la discussione ed approvazione del piano di riparto. Invero, le spese di trasferimento versate dall’aggiudicatario contestualmente al versamento del saldo del prezzo non concorrono a determinare l’importo oggetto di ripartizione tra i creditori.

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