inexecutivis
pubblicato
07 gennaio 2018
La possibilità che il saldo del prezzo venga versato mediante erogazione di finanziamento è una delle strade di cui l’aggiudicatario dispone.
Per rafforzare questo strumento il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede espressamente che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.
Probabilmente l’avviso di vendita si riferisce a questa ipotesi.
Ad ogni buon conto, osserviamo che l’offerente non ha l’obbligo di aver già istruito una pratica di mutuo potendo attivarsi anche successivamente.
Tuttavia, è auspicabile che si attivi per tempo al fine di disporre delle somme necessarie alla scadenza del termine (120 giorni massimo) per il pagamento.