residenza fuori circondario del Tribunale ed elezione di domicilio

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  • Ultimo messaggio 26 aprile 2018
lisa pubblicato 10 febbraio 2017

Buongiorno,  nell'avviso di vendita si indica che nella formulazione dell'offerta per acquisto immobile deve essere "dichiarata la residenza o elezione di domicilio nel circondario del Tribunale". Se la residenza è fuori dal circondario è obbligo eleggere domicilio nel circondario? E presso chi può essere eletta? Presso il delegato alla vendita?   Grazie per la risposta, questo forum è utilissimo!!!

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inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2017

La previsione de lei letta nell’avviso di vendita deriva dall’art. 174 disp att c.p.c., a mente del quale l’offerente deve altresì dichiarare, un uno con la presentazione dell’offerta, la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale.

 

Questa previsione è sostanzialmente un refuso, che non ha più ragion d’essere in seguito alle riforme del procedimento esecutivo intervenute nel 2005, Prima del 2005, infatti, gli offerenti dovevano essere convocati per la gara. Oggi che la convocazione è venuta meno, in quanto la data della eventuale gara tra gli offerenti è già contenuta nell’avviso di vendita, la previsione non ha più senso, e quindi non esiste più questo obbligo, che tuttavia permane in caso di aggiudicazione. Ad ogni buon conto, tutto questo può essere superato attraverso l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec)

lisa pubblicato 10 febbraio 2017

innnazitutto grazie per la risposta super veloce!! se l'offrente non dispone di PEC come si può ovviare?

 

inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2017

Eleggere domicilio vuol dire indicare un recapito presso il quale ricevere le comunicazioni.

L'elezione di domicilio presso il delegato è possibile, ma occorre il consenso di questi.

L'alternativa è indicare l'indirizzo pec di una persona di fiducia, la quale ovviamente dovrà avere cura di girarle le comunicazioni che perverratto.

L'alternativa è rivolgersi ad un professionista (normalmente un avvocato) del posto.

lisa pubblicato 10 febbraio 2017

grazie. sono nuova a queste cose. un'altra domanda: va indicata la modalità di pagamento in caso di aggiudicazione. Va bene indicare pagamento tramite bonifico bancario? (non si intende subentare nel contratto di mutuo esistente e nell'avviso viene specificato che si dovrà corrispondere l'85% del saldo prezzo di aggiudicazione direttemante al creditore fondiario)

inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2017

Certamente.

lisa pubblicato 10 febbraio 2017

infine ultima domanda: ...l'avviso di vendita e per " Espropriazione immobiliare..."  secondo lei è un refuso anche questo? si voleva intendere "esecuzione  immobiliare " forse?. Il delegato alla vendita non è reperibile stamani e devo formulare l'offerta...  grazie di nuovo :)

inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2017

è la stessa cosa.

lisa pubblicato 10 febbraio 2017

grazie

 

inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2017

a lei

controtempo pubblicato 07 gennaio 2018

salve sono appena entrato. intanto volevo ringraziare sinceramente per le informazioni che condividete e la vs disponibilità.

 

inexecutivis pubblicato 07 gennaio 2018

La possibilità che il saldo del prezzo venga versato mediante erogazione di finanziamento è una delle strade di cui l’aggiudicatario dispone.

Per rafforzare questo strumento il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede espressamente che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Probabilmente l’avviso di vendita si riferisce a questa ipotesi.

Ad ogni buon conto, osserviamo che l’offerente non ha l’obbligo di aver già istruito una pratica di mutuo potendo attivarsi anche successivamente.

 

Tuttavia, è auspicabile che si attivi per tempo al fine di disporre delle somme necessarie alla scadenza del termine (120 giorni massimo) per il pagamento.

resilent pubblicato 19 aprile 2018

Salve, 

Se si indica solo la PEC senza eleggere domicilio, non si corre il rischio che la domanda di partecipazione all'asta sia respinta (poiché carente di una delle informazioni richieste dall'avviso di vendita) ? 

Grazie

inexecutivis pubblicato 21 aprile 2018

No, come abbiamo detto, la previsione per cui viene (ancora oggi) richiesto di eleggere domicilioderiva dall’art. 174 disp att c.p.c., a mente del quale l’offerente deve altresì dichiarare, un uno con la presentazione dell’offerta, la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale.

La norma aveva senso prima delle riforme del 2005, quando gli offerenti dovevano essere convocati per la gara. Oggi che la convocazione è venuta meno, in quanto la data della eventuale gara tra gli offerenti è già contenuta nell’avviso di vendita, la previsione non ha più senso, e quindi non esiste più questo obbligo, che tuttavia permane in caso di aggiudicazione.

resilent pubblicato 25 aprile 2018

Ok, grazie. 

inexecutivis pubblicato 26 aprile 2018

grazie a lei

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