Proprietà Superficiaria - il caso.

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2016
angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie pubblicato 11 settembre 2016

IL QUESITO:

Nel caso che sto per esporre è risultato fruttuosa la esatta conoscenza dei cinque tipi di proprietà immobiliare: Piena Proprietà, Nuda Proprietà, Proprietà superficiaria, Multiproprietà e Comproprietà.

IL CASO: Nella relazione di stima immobiliare l’esperto estimatore ha individuato il bene  come piena proprietà per la quota di 500/1000 di omissis e della piena proprietà per la quota di 500/1000 di omissis, entrambe le quote pignorate.Nell’avviso di Vendita il Professionista Delegato ha posto in vendita i “Diritti di piena proprietà per l’intero di un appartamento” etc. E’ sorto il dubbio che fosse una “proprietà superficiaria” ed è stato acclarato  per il tramite di una attenta verifica di una visura catastale, ispezione ipotecaria ed il  confronto di  tali documenti con  la Certificazione Notarile attestante le risultanze ipotecarie e catastali. Della evidente “sorpresa” è stato messo a conoscenza, tempestivamente, il Professionista Delegato, il quale ha immediatamente attivato l’iter di sospensione della procedura esecutiva.

LE DOMANDE :

A)  Se fosse stata effettuata la vendita Giudiziale quali sarebbero state le conseguenze, quali le responsabilità del Professionista Delegato e dell’Esperto Estimatore ? B)  Dopo la rettifica documentale della proprietà superficiaria il G.E. “deve” disporre una nova Perizia di valutazione del Bene? C)  Cosa succede in questi casi?

Un cordiale saluto

Firmato: angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2016

I quesiti posti impongono che, a monte, si fornisca risposta ad un interrogativo preliminare, che è quello relativo alla possibilità che la procedura esecutiva possa seguire il suo corso allorquando il pignoramento sia stato eseguito sulla piena proprietà mentre invece il debitore sia titolare del solo diritto di proprietà superficiaria (art. 952 cpv c.c.).

In giurisprudenza la Cassazione (n. 6576 del 14 marzo 2013) ha affermato che la procedura può seguire il suo corso, osservando che “la peculiarità del diritto di proprietà superficiaria sta in ciò, che essa identifica, come oggetto di un diritto reale di godimento su immobile altrui, una porzione fisica separata dell’oggetto del diritto di proprietà su di un fondo (il quale ultimo normalmente si estende verso l’alto e verso il basso, entro i limiti ragionevoli di una adeguata possibilità di concreto sfruttamento), porzione che diviene oggetto di un diritto reale analogo a quello della proprietà, salvo solo il limite derivante nei confronti del concedente e del negozio di costituzione del diritto”, cosicché “nei confronti dei terzi il titolare della proprietà superficiaria può equipararsi ad un proprietario, essendo appunto dotato nei loro confronti, quanto al bene edificato al di sopra del suolo, di tutte le facoltà di norma facenti capo al dominus.

Venendo alle conseguenze, riteniamo che esse si giocano tutte sul minor valore del bene (laddove esiste) per il fatto che oggetto di trasferimento è (solo) la proprietà superficiaria.

 

Quanto alla necessità di disporre una nuova perizia, siamo dell’avviso che certamente occorra sospendere le operazioni di vendita e disporre una integrazione dell’elaborato peritale al fine di verificare se, per effetto di tale accertamento, si debba rettificare il valore dell’immobile (ma non è detto). 

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