Proposta di acquisto irrevocabile

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  • Ultimo messaggio 28 ottobre 2018
mario5825 pubblicato 15 ottobre 2018

Buon giorno, non mi è molto chiaro se è possibile fare una proposta di acquisto irrevocabile tra un’asta immobiliare andata deserta e la nuova non ancora pubblicata. Nel caso si potesse fare con chi dovrei prendere contatto prima di esporla? Alla banca che ha il credito o agli avvocati che hanno chiesto l’esecuzione?!

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inexecutivis pubblicato 19 ottobre 2018

La proposta irrevocabile di acquisto dovrà essere rivolta "al debitore" nel senso che è lui il proprietario.

Evidentemente, poiché si tratta di una compravendita effettuata dopo il pignoramento devono essere necessariamente coinvolti i creditori, ai quali andrà evidentemente corrisposto il corrispettivo (in tutto o in parte a seconda del valore della vendita e del valore dei crediti).

Ciò detto, l'acquirente può regolarsi come crede, contattando la banca o il suo difensore (che a sua volta non potrà che interloquire con il suo cliente).

il tutto dovrà svolgersi "fuori" dalla procedura esecutiva, nella quale l'unica cosa che il creditore (o i creditori) dovrà fare è quella di rinunciare ad essa.

Normalmente, quando si trova un accordo succede che le parti (debitore, creditore, acquirente e notaio incaricato della stipula del contratto di compravendita) si trovano in Tribunale.     Qui, in udienza, i creditori dichiarano al Giudice che intendono rinunciare (intanto l'acquirente ha preventivamente consegnato il corrispettivo al notaio); quindi il giudice dichiara l'estinzione della procedura, dopo di che le parti firmano l'atto di vendita ed il notaio consegna il prezzo ai creditori (ed eventualmente al debitore/venditore)

mario5825 pubblicato 19 ottobre 2018

Benissimo grazie per la risposta. Un’ulteriore domanda.

Il debitore può rifiutarsi di presenziare questa operazione?

inexecutivis pubblicato 22 ottobre 2018

Certamente si.

Infatti si tratta comunque di una vendita negoziale, rispetto alla quale il debitore deve prestare il suo consenso.

mario5825 pubblicato 23 ottobre 2018

Quindi nel caso si rifiutasse l’operazione è da considerarsi fallita?!

La banca mi ha anche informato che non detiene più il credito ma lo ha ceduto. Cercando su internet ho capito chi potrebbe detenere il credito. Posso continuare ad informarmi presso questa società non avendo ancora l’autorizzazione del debitore?!

inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2018

Ribadiamo che l'autorizzazione (il consenso) del debitore è imprescindibile.

caspel pubblicato 27 ottobre 2018

Salve. Anche io ero interessata ad un immobile che ho visitato l'anno scorso e che ancora non è in pubblicità. Ho chiamato il delegato alla vendita e mi ha detto che potevo fare un'offerta d'acquisto al giudice che poi avrebbe esposto ai creditori in modo che avessero la possibilità di valutarla.

Chiaramente le modalità sarebbero state le solite della domanda di partecipazione all'asta, quindi avrei dovuto allegare il 10% di cauzione.

Da come me l'aveva spiegato il delegato, non sembrava che anche l'esecutato dovesse esprimere il proprio consenso, avevo capito che erano solo i creditori a valutare. 

La risposta data sopra mi sembra più x una conclusione della procedura a "saldo e stralcio" o comunque, anche se a copertura parziale dei debiti, che esula dalla procedura di esecuzione immobiliare,  ma se facciamo una normale offerta d'acquisto al tribunale, cosa c'entra il debitore? del resto qnd una casa viene venduta all'asta mica lo dà il consenso sul prezzo finale?

entiri78 pubblicato 28 ottobre 2018

Buona sera, sarei interessata anche io ad un immobile che non ancora torna all’asta, so qual è la banca che detiene il bene, ma a chi, in particolare, devo rivolgermi, ad un qualsiasi impiegato? Ed inoltre quello che è stato detto a caspel, cioè che si può fare un’offerta di acquisto direttamente al giudice è esatto? Grazie come sempre

inexecutivis pubblicato 28 ottobre 2018

Espricitiamo meglio i concetti esposti.

Il consenso del debitore è necessario solo se si intende acquisire la proprietà del bene al di fuori della procedura. Viceversa, se il bene viene venduto in seno ad essa, il consenso dell'esecutato è irrilevante.

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