Cerchiamo di fornire qualche indicazione utile.
Quanto alla sanatoria, ricordiamo che l’art. 46, comma quinto, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia) nel prevedere che “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria” prevede, in suo favore, la riapertura dei termini per procedere alla sanatoria di immobili che siano abusivi è per i quali le condizioni di sanabilità sussistono.
La conseguenza della omessa presentazione della domanda in sanatoria nel termine previsto non è l'irrogazione di sanzioni, non essendo l'aggiudicatario autore dell'illecito edilizio, ma la definitiva decadenza dalla possibilità di sanare l'opera in un secondo momento.
Questo certamente potrebbe avere delle conseguenze in tema di futura circolazione del fabbricato, poiché gli atti di compravendita degli immobili abusivi sono nulli. Lo si ricava dal medesimo art. 46 citato, comma primo, a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
A proposito dell'appartamento occupato, osserviamo preliminarmente che ai sensi dell'art. 560, comme terzo e quarto c.p.c., il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile al più tardi nel momento in cui procede all'aggiudicazione dell'immobile.
L'ordine di liberazione viene attuato dal custode, a spese della procedura, il quale può essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione anche ad avvalersi dell'utilizzo della forza pubblica (ai sensi dell'art. 68 c.p.c.) per vincere eventuali resistenze.
Il problema degli immobili occupati ci sembra, piuttosto, quello per cui a volte gli occupanti danneggiano l'immobile nel momento in cui lo lasciano. Per far fronte a questa inconveniente potrebbe valutarsi l'opportunità di stipulare una polizza assicurativa.