Prezzo offerto errato

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  • Ultimo messaggio 19 febbraio 2021
pippo pubblicato 10 febbraio 2021

Buongiorno. Il mio avvocato in asta telematica ha sbagliato il prezzo di offerta. Presso minimo 100.000, cauzione regolarmente versata da me di 10.000, ma lui nell'offerta ha indicato 10.000, saltando di fatto uno zero. Sono stato perciò escluso dall'asta. Il mio avvocato pur ammettendo l'errore, asserisce che l'offerta poteva essere ugualmente accolta essendo chiaro l'errore formale. Il bene è stato aggiudicato per 120.000. Prezzo molto interessante per me. Posso fare qualcosa?

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robertomartignone pubblicato 10 febbraio 2021

Non credo sia possibile fare alcunchè , ma l ' esperto sarà piu' chiaro , a mio avviso la responsabiltà è completamente del Suo legale .

pippo pubblicato 10 febbraio 2021

Leggevo di casi in cui sono stati riammesse offerte prive del prezzo offerto in quanto dall'importo della caparra era chiara ed evidente la volontà di offrire un prezzo

robertomartignone pubblicato 10 febbraio 2021

Essendo il bene aggiudicato nulla è piu' possibile fare , ma ripeto aspettiamo cosa Le suggerisce l ' esperto 

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2021

Difficile rispondere alla domanda senza aver letto tutta l'offerta.

In linea generale l'opinione prevalente è quella di "salvare l'offerta" quando dal contenuto della stessa il dato mancante è comunque facilmente ricavabile.

Ad ogni buon conto, se l'altro offerente fosse l'unico ad aver presentato l'offerta insieme a lei, è possibile proporre reclamo avverso l'aggiudicazione in forza della previsione di cui all'art. 572 cpc, a norma del quale in presenza di una sola offerta valida per un importo inferiore al prezzo base il giudice non aggiudica se ritiene che esistano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita.

Se invece vi fossero state più offerte oltre alla sua, l'unico rimedio praticabile è quello dell'art. 591-ter cpc, motivato dal fatto che il prezzo offerto poteva essere ugualmente individuato nonostante l'errore materiale.

robertomartignone pubblicato 11 febbraio 2021

Per esperienza diretta posso dire che difficilmente verrà svolto un ulteriore tentativo di vendita , ma tentare non nuoce .

pippo pubblicato 11 febbraio 2021

Proverò a ricorrere anche se dubito... Per completezza aggiungo che offerte idonee sono risultata tre. Una non ha rialzato e gli altri due partecipanti hanno portato il prezzo a 120.000.

robertomartignone pubblicato 12 febbraio 2021

Ripeto per esperienza difficilmente verrà svolto un ulteriore tentativo d ' asta , Lei tenti a ricorrere . Quanto tempo fa è stato aggiudicato il bene ? In tali casi la responsabilità è di chi ha compilato l ' offerta . L ' asta comincia nel momento della compilazione della domanda di partecipazione e almeno quella deve essere priva di errori grossolani . 

pippo pubblicato 12 febbraio 2021

L'asta è svolta 7 GG fa. Ci provo...non si sa mai

robertomartignone pubblicato 12 febbraio 2021

Ci provi , ma nel contempo si faccia risarcire dal Legale a cui ha dato incarico e ha sbagliato ! 

pippo pubblicato 12 febbraio 2021

Le tempistiche possono essere importanti ai fini della valutazione del ricorso?

robertomartignone pubblicato 12 febbraio 2021

Non oltre 20 giorni dall ' aggiudicazione , magari l ' esperto sarà piu ' preciso ma , di consuetudine per l ' opposizione agli atti i tempi sono questi  , se aspetta troppo tempo è sicuro che Le venga ricusato per ovvi motivi anche perchè poi ci sarà il decreto di trasferimento al nuovo proprietario .

inexecutivis pubblicato 13 febbraio 2021

 Il tema del termine entro il quale proporre reclamo exat. 591-ter avverso gli atti del profssionista è discusso.

A tal proposito occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 591 ter c.p.c., la quale nel prescrivere che avverso gli atti del professionista delegato è possibile proporre reclamo al Giudice dell’esecuzione, non prevede un termine entro il quale detto reclamo debba essere promosso.

Nel silenzio della norma in dottrina sono state proposte diverse soluzioni.

Secondo taluni autori il termine finale per proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato va individuato nell’adozione de decreto di trasferimento, atto finale del subprocedimento.

Altri hanno fatto riferimento all’esaurimento della delega, mentre altri ancora hanno ritenuto di doversi applicare analogicamente l’art. 617 c.p.c., per cui il termine per la proposizione del reclamo è quello di giorni 20 decorrenti dal compimento dell’atto.

Infine, taluno ha ritenuto di applicare il termine di 10 giorni previsto dall’art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo contro i decreti del Tribunale emessi in camera di consiglio.

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 18 aprile 2011, n, 8864, la quale dopo aver preso preliminarmente atto del fatto che in relazione al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. non è previsto alcun termine, ha affermato che non può applicarsi il termine di cui all’art 739 c.p.c., vale a dire dieci giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto da impugnare, mancando “un valido sostegno testuale o sistematico”. La corte ha quindi ricordato che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, e che quindi gli atti del professionista delegato siano reclamabili fino a quando essi non abbiano avuto materiale esecuzione.

In definitiva, ci sentiamo di dire che il rimedio di cui all'art. 591-ter cpc potrà essere promosso fino a quando non sia stato pronunciato il decreto di trasferimento o (in caso di vendita deserta) il provvedimento che dispone una nuova vendita.

pippo pubblicato 13 febbraio 2021

Ho un po' di ansia nel presentare il ricorso. Sto pressando il mio avvocato. Spero non sbagli anche la presentazione del ricorso. È complessa? Martedì vorrei presentarla, a mano o a mezzo PEC, come vuol fare....basta che si muova. Ho capito che l'accoglimento è improbabile, però almeno chiudo questa storia. Quanto tempo ci vorrà per la risposta?

robertomartignone pubblicato 14 febbraio 2021

Pardon , ma cambiare il Legale ? Francamente dopo un errore cosi' grave e grossolano è il minimo . La pratica non è assolutamente complessa e  in genere nel giro  massimo di un paio di settimane dal deposito avrà la risposta .

pippo pubblicato 14 febbraio 2021

Giustissimo... però visto che ha operato per persona da nominare, io in mano non ho niente se non una delega. Non ho un riferimento alla domanda inoltrata. Dovrei chiederla a lui. Sarebbe un problema far fare questo ricorso ad altri professionisti? Se non fossero vicini a tribunale in questione sarebbe un problema?

Certamente non mi vedrà più dopo questo errore.

robertomartignone pubblicato 14 febbraio 2021

Si faccia dare tutta la documentazione è un suo diritto , poi vada da un altro Legale , non c ' entra alcunchè la vicinanza con il tribunale . Poi in un secondo tempo valuti se  chiedere i danni o meno al primo professionista 

pippo pubblicato 14 febbraio 2021

Grazie per il consiglio. Non saprei a chi rivolgermi e non vorrei perdere ulteriore tempo. Se avessi una opzione certa e veloce cambierei anche adesso

robertomartignone pubblicato 14 febbraio 2021

Aspetti l ' esperto del forum per un ulteriore consiglio 

inexecutivis pubblicato 15 febbraio 2021

Difficile dare "consigli" sulla opportunità o meno di mantenere il medesimo legale. Possiamo dire che l'errore commesso  non è indice di scarsa preparazione del legalem poichè non è un errore che tesimonia un deficit di competenza (potrebbe trattarsi di superficialità, distrazione, collaboratori non all'altezza ecc.) ma non è da questo che si differezia un avvocato preparato da uno che non lo è. Quindi, in teoria, potrebbe trattarsi di un avvocato bravissimo, che ben rappresenterà l'errore. Ciò tuttavia non significa che il reclamo andrà in porto. Torniamo infatti all'affermazione iniziale. Occorrerà esaminare la domanda e verificre se dal contenuto complessivo della stessa si evince con precisione quale prezzo il debitore voleva indicare.

robertomartignone pubblicato 15 febbraio 2021

Mi pare che in una professione e soprattutto nel caso indicato la superficialità e/o distrazione siano cose assai gravi considerate le conseguenze . In pratica sono errori imperdonabili .

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