Presa conoscenza del nome dell’aggiudicatario.

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  • Ultimo messaggio 26 agosto 2019
antoniocomma pubblicato 25 giugno 2019

Buonasera a tutti, Scrivo per chiedervi come sia possibile che a distanza di 4 giorni dall’aggiudicazione di un immobile, l’esecutato sia venuto a conoscenza del mio nome e cognome, oltre che dove reperirmi, dato che sono L aggiudicatario. Nel dettaglio, sono risultato aggiudicatario di una casa andata in asta telematicamente (astetelematiche.it) ed alla quale ero unico partecipante. Gli esecutati dunque già in difetto di legge hanno contattato me e persino i miei parenti dicendo che vogliono che io rinunci all’acquisto, e che L avrebbero comprata loro confidando che L asta sarebbe andata deserta. Vi chiedo gentilmente con chi me la devo prendere? È stato L avvocato ad informare le persone? Di certo posso dire che non è stato aste telematiche.it che fa usare pseudonimi e garantisce la privacy e chiaramente facendo un servizio del genere non fa eccezioni. Inoltre mi consigliate qualche azione legale a seguito di ció che è accaduto? Vi ringrazio per L attenzione.

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inexecutivis pubblicato 28 giugno 2019

 

L’art. 20, comma terzo, del d.m. 32 del 26 febbraio 2015, recante “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civileprescrive che il gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli offerenti ai dati contenuti nelle offerte e sostituisce i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. Il giudice, il referente della procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2.

Sennonchè, il debitore, quale parte della procedura ha accesso in ogni momento agli atti della stessa, e dunque ha diritto di ricevere le informazioni che ritiene.

Lo si ricava agevolmente dall'art. 76 disp. att. c.p.c., a mente del quale il diritto di esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo e farsene rilasciare copia (previo pagamento delle imposte) è riconosciuto alle "parti ed ai loro difensori muniti di procura".

maremonti pubblicato 26 agosto 2019

Quindi il debitore ha diritto a ricevere i dati dell'aggiudicatario?

Quali dati oltre nome e cognome? Copia della carta di identità dell'aggiudicatario? Numero di telefono?

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