preliminare trascritto

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  • Ultimo messaggio 13 maggio 2018
mcodari pubblicato 30 aprile 2018

Buongiorno

saremmo interessati a procedere all'acquisto di un immobile all'asta

Nella perizia al capitolo "formalità pregiudizievoli" il CTU indica quanto segue "TRASCRIZIONE CONTRO del xx/07/2015 – Registro Particolare OMISSIS Registro Generale OMISSIS Pubblico ufficiale OMISSIS Repertorio OMISSIS del xx/07/2015 ATTO TRA VIVI – PRELIMINARE DI VENDITA" in riferimento a ciò chiediamo quanto segue

– il preliminare trascritto non è considerabile opponibile ai creditori e quindi alla procedura? (deduco che non lo sia dal semplice fatto che l'immobile è stato effettivamente pignorato ma sinceramente non ho ben compreso per quale ragione, ovvero, la trascrizione non dovrebbe tutelare il promissario acquirente?)

– vi sono alee di rischio in capo ai futuri aggiudicatari/proprietari riconducibili a tale trascrizione? Ovvero il promissario acquirente potrebbe rivalersi sui nuovi proprietari? Per esempio, non potrebbe avvelersi di quanto previsto dall''art 2932?

– la trascrizione del preliminare sarà oggetto di cancellazione della procedura? in caso contrario con quali modalità e costi sarà possibile liberare l'immobile da tale gravame. Il cc mi sembra che citi solo la cancellazione di pignoramenti ed ipoteche.

 

nella valutazione del caso ritengo possa essere utile sapere che


– il decreto di trasferimento verrà emesso verso settembre 2018 (ovvero oltre tre anni dopo la trascrizione menzionata) dal momento che certamente prima di allora, in caso di aggiudicazione, non provvederemmo a saldare il relativo prezzo.


– il preliminare prevedeva come termine entro cui giugere al definitivo il feb/2016 (ovvero sono già trascorsi più di due anni da tale termine) . Non sappiamo se sono intervenuti elementi che in qualche modo possono dilatare i termini entro cui si deve giungere al definito pena la decadenza del preliminare stesso.

 

grazie

 

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inexecutivis pubblicato 03 maggio 2018

Al fine di rispondere in maniera precisa alla domanda dovremmo sapere se il pignoramento è stato trascritto da un creditore titolare di ipoteca iscritta prima della trascrizione del preliminare, nel qual caso non vi sarebbero problemi di sorta in forza dell’art. 2808 c.c., a mente del quale l’ipoteca attribuisce al creditore ipotecario il diritto di far vendere il bene come libero, anche nei confronti del terzo acquirente, anticipando al momento della iscrizione ipotecaria gli effetti del pignoramento, e quindi l’applicazione delle norme di cui agli artt. 2914, 2015 e 2919 c.c..

Se così non fosse, e dunque ove ricorresse una ipotesi di contratto preliminare trascritto prima della trascrizione del pignoramento, occorre considerare che ai sensi dell’art. 2645 bis, terzo comma, c.c. gli effetti della trascrizione del preliminare cessano se entro un anno dalla data prevista per la conclusione del contratto definitivo, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare, o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) c.c..

Tale cessazione secondo la giurisprudenza è rilevabile anche d'ufficio, rispondendo a ragioni di pubblico interesse il ripristino del regime di libera disposizione e circolazione dei beni (Cass. Sez. 2, 22/10/2014, n. 22454).

Dunque, al fine di verificare l’eventuale opponibilità del contratto preliminare, occorrerà avere riguardo alla data di trascrizione dello stesso ed alla data prevista per la stipula del definitivo.

Quanto alla cancellazione, a nostro avviso alla stessa non può procedersi con il decreto di trasferimento, poiché i contratti preliminari non rientrano tra le formalità da cancellarsi secondo la previsione dell’art. 586 c.p.c..

Del resto ci sembra che questa cancellazione non sia comunque necessaria, poiché si tratterà di una formalità semplicemente inopponibile all’aggiudicatario, e dunque ai successivi acquirenti.

savyfo pubblicato 06 maggio 2018

Gentile Astalegale più sopra scrivete quanto segue:"   Al fine di rispondere in maniera precisa alla domanda dovremmo sapere se il pignoramento è stato trascritto da un creditore titolare di ipoteca iscritta prima della trascrizione del preliminare, nel qual caso non vi sarebbero problemi di sorta in forza dell’art. 2808 c.c., a mente del quale l’ipoteca attribuisce al creditore ipotecario il diritto di far vendere il bene come libero, anche nei confronti del terzo acquirente, anticipando al momento della iscrizione ipotecaria gli effetti del pignoramento, e quindi l’applicazione delle norme di cui agli artt. 2914, 2015 e 2919 c.c.."   Applicando  le stesse norme è  possibile considerare libero da un diritto di abitazione  anche un bene  in cui il  diritto è  stato trascritto   in pari data dell' iscrizione ipotecaria,  con successivo pignoramento  a cura del medesimo creditore ipotecario che  iscrisse ipoteca contestualmente alla trascrizione del diritto di abitazione?    Grazie

mcodari pubblicato 07 maggio 2018

grazie per la risposta

inexecutivis pubblicato 09 maggio 2018

Per rispondere compiutamente alla domanda è necessario riferire alcune coordinate normative preliminari.

Il diritto di abitazione un diritto reale è disciplinato dagli artt. 1022 e ss c.c., a mente del quale “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.

Inoltre, ai fini che qui interessano, ai sensi del successivo art. art. 1026 c.c. le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2643, comma primo, n. 4 c.c., i contratti che costituiscono o modificano (tra gli altri) il diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione, la conseguenza sarà che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2644, 2914, 2915 e 2919 c.c., il diritto di abitazione, se trascritto in data successiva al pignoramento (o all’ipoteca), sarà inopponibile all’aggiudicatario.

In particolare, poi, ai sensi dell’art. 2812 c.c., il diritto di abitazione (come le servitù, il diritto di usufrutto e di uso), di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si estingue con l’espropriazione del fondo ed il titolare del diritto è ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori. In questo casi è opportuno che nel decreto di trasferimento sia dato conto dell’intervenuta estinzione del diritto di abitazione. Questa precisazione consentirà di annotare, a margine della trascrizione del diritto di abitazione, l’intervenuta estinzione.

In caso contrario (ove cioè il diritto di abitazione sia stato trascritto in data antecedente al pignoramento, o all’ipoteca), la proprietà del bene pignorato verrà trasferita come gravata dal diritto di abitazione e gli atti espropriativi non possono pregiudicare il titolare dello stesso.

Fatta questa premessa, e venendo alla domanda formulata, osserviamo che per verificare se, il diritto di abitazione, anche se trascritto nello stesso giorno in cui è stata iscritta l’ipoteca, è stato trascritto prima o dopo di questa.

Invero, un ordine di priorità temporale esiste anche con riferimento alla formalità eseguite nello stesso giorno, in quanto ogni trascrizione, oltre alla data ed al numero di registro generale e particolare, contiene anche un numero di presentazione.

Lo si ricava agevolmente dalla lettura dell’art. 2678 c.c., a mente del quale “Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione”.

Dunque, per stabilire, tra due formalità eseguite nello stesso giorno, quale si cronologicamente precedente, è sufficiente guardare il numero di presentazione, sicché, ad esempio, se la iscrizione ipotecaria reca il numero di presentazione 25, e la trascrizione del diritto di abitazione porta il n. 26, essa non è opponibile al creditore ipotecario.

savyfo pubblicato 09 maggio 2018

Grazie per la Vs. risposta, la Vs. professionalità e la Vs. chiarezza

inexecutivis pubblicato 13 maggio 2018

grazie a lei

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