inexecutivis
pubblicato
31 luglio 2020
Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che i requisiti per ottenere i benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Questo articolo non prescrive che la residenza trasferita all’interno del comune debba essere mantenuta per un determinato periodo di tempo (prevedendo invece la decadenza nel caso di rivendita dell’immobile entro il quinquennio non seguita dall’acquisto di un nuovo cespite da adibire ad abitazione principale), sicché occorre rispondere all’interrogativo attraverso una ricostruzione di sistema dell’istituto.
A questo scopo, traendo spunto da quanto affermato dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 69/E del 14 agosto 2002, si è detto che la residenza all’interno del comune deve essere mantenuta per 18 mesi decorrenti dalla data del rogito, essendo questo il termine entro il quale la residenza deve essere trasferita all’interno di quel comune.
In senso ancora più favorevole al contribuente si è espressa la Corte di Cassazione (Cass., sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14510), la quale ha affermato che “In tema di benefici fiscali "prima casa", il requisito necessario per fruire dell'agevolazione si perfeziona ove il contribuente abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, restando irrilevante un eventuale successivo spostamento della residenza, che non è incluso tra le espresse cause di revoca e non pregiudica il Fisco, salva la sussistenza nel caso concreto di un abuso del diritto”.