Possibile irregolarita' asta giudiziaria

  • 2K Viste
  • Ultimo messaggio 14 maggio 2019
zauck pubblicato 10 maggio 2019

Io e la mia compagna abbiamo deciso di partecipare ad un'asta giudiziaria relativa ad un immobile.

Abbiamo contattato piu' volte il custode ma con motivazioni diverse non ci e' stato consentito di visitare l'immobile ne di presentare offerta cartacea

L'ultima motivazione consisteva nella trattativa tra l'esecutato e il creditore che avrebbe portato alla sospensione/annullamento dell'asta.

Visto che sui siti specializzati l'asta risultava sempre attiva, ho deciso di presentare offerta per via telematica (l'asta era una sincrona mista) bypassando il custode.

La mia compagna il giorno prima della scadenza ha inviato una mail al delegato per chiedere visto che l'asta e' ancora attiva se puo' presentare offerta, ma riceve una risposta scritta dove si dichiara che le parti hanno raggiunto un accordo , testualmente

"il creditore Banca xxx e il debitore esecutato si sono accordati per sospendere la procedura.

E' stata già fatta istanza al giudice e a brevissimo aggiornerò il sito.

L'asta non ci sarà."

Il giorno dell'asta con stupore ricevo dalla piattaforma telematica i codici per la partecipazione, chiedo alla mia compagna se puo' andare in tribunale a verificare se effettivamente l'asta si terra'.

L'asta si tiene regolarmente e si presenta un unico offerente che ha depositato un'offerta cartacea 15 min prima della scadenza dei termini. Il delegato alle rimostranze della mia compagna si scopre impreparato a gestire un'asta telematica, e solo grazie all'aiuto di una persona dedicata all'assistenza di un'altra asta si riesce ad effettuare regolarmente la procedura. A questo punto dopo alcuni rilanci l'asta viene aggiudicata all'altro concorrente.

In base a quanto esposto secondo voi ci sono gli estremi per chiedere l'annullamento? In tal caso e' indicato un  esposto alla Procura della Repubblica per ipotesi di turbativa d'asta oppure quale altro strumento si puo' usare?

Ringrazio cordialmente

inexecutivis pubblicato 14 maggio 2019

A nostro avviso i fatti descritti integrano il reato di turbata libertà degli incanti.

In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza, la quale ha affermato che “Nel reato di turbata libertà degli incanti, il "mezzo fraudolenti" consiste in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo. (Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014 - dep. 13/10/2014).

Questo sul piano civilistico potrebbe anche tradursi nell’annullamento del procedimento di vendita, per manifesta ingiustizia del prezzo di aggiudicazione.

In siffatti termini si è espressa la giurisprudenza, osservando che “La norma di cui all'art. 586 cod. proc. civ. (come novellata dall'art. 19-bis della legge 203 del 1991), secondo cui il giudice dell'esecuzione "può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", è formalmente modellata su quella di cui all'art. 108 della legge fall., ma persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, attesane la collocazione nel più generale contesto della citata legge n. 203 del 1991, ("provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"). Ne consegue che l'individuazione della nozione di "giusto prezzo" presuppone una ineludibile comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l'aggiudicazione e da quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (senza che, peraltro, possa costituire utile o vincolante parametro il prezzo di mercato), così che, per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entità dovrà evidenziarsi in termini di "notevole inferiorità", secondo criteri da adattarsi di volta in volta al caso concreto nel quadro di quell'esigenza di contrasto delle illegalità perseguita dalla norma”. (Cass. Sez. 3, 23.2.2010, n. 4344 del 23/02/2010), e che “Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione. (Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015).

Il suggerimento è pertanto quello di inoltrare formale denuncia alla Procura della Repubblica e di impugnare con lo strumento del reclamo ex art. 591 ter c.p.c. il provvedimento di aggiudicazione.

Close