Possibile asta su terreno ipotecato in comproprietà

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  • Ultimo messaggio 11 maggio 2021
arsaba43 pubblicato 10 maggio 2021

Buongiorno, vorrei porre alla vostra attenzione il mio quesito. Sono comproprietario di un terreno agricolo di circa 20 ettari (indiviso) per la quota di 1/3. Gli altri 2/3 di terreno, appartenenti ad altri 2 comproprietari, sono attualmente ipotecati e a breve potrebbero finire all'asta.

La mia domanda è la seguente: prima di procedere all'asta per la quota di 2/3, il comproprietario verrà avvisato della procedura in modo da poter formulare un'offerta per rilevare la quota dei 2/3?

Grazie per la vostra risposta

inexecutivis pubblicato 11 maggio 2021

L'art. 599, comma secondo, c.p. prevede che del pignoramento della quota è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Questo avviso (sottoscritto dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto se il primo dovesse rimanere inerte) deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso (art. 180, comma primo, disp. att. c.p.c.).

La finalità dell’avviso ai comproprietari è quella di evitare che costoro possano separare la loro parte, così pregiudicando le ragioni creditorie, con la conseguenza che i comproprietari non hanno interesse ad agire rispetto a questa omissione, non essendone pregiudicati (Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2000, n. 2145).

È evidente, sul punto, che analoga funzione svolge la nota di trascrizione del pignoramento, sicché il predetto avviso perde una porzione della sua importanza nel caso di pignoramento immobiliare, poiché la funzione di pubblicità è assicurata dalla trascrizione, che rende inefficace la divisione trascritta dopo la trascrizione del pignoramento, secondo quanto previsto dagli artt. 2913, 2914, n. 1), e 2915, comma secondo, c.c. (lo stesso vale per una domanda di divisione giudiziale trascritta dopo l’iscrizione di ipoteca).

Viceversa, la previa trascrizione della domanda di divisione rende opponibile il risultato divisionale ai creditori. Essi in tal caso sono tutelati dalla possibilità di partecipazione a tale divisione, prevista dall’art. 1113, comma primo, c.c..

Secondo una risalente pronuncia della Corte di cassazione l’avviso ai comproprietari non conosce equipollenti: "Nell’esecuzione forzata su beni indivisi l’avviso dell’avvenuto pignoramento agli altri comproprietari non può essere sostituito da equipollenti. Pertanto il creditore procedente deve necessariamente curare che esso venga notificato anche se i comproprietari abbiano conoscenza del pignoramento per essersi trovati presenti all’atto. Ed ove non vi abbia provveduto pur sapendo che i beni si appartenevano solo pro quota al debitore egli è da considerare in mala fede e, perciò, tenuto al risarcimento dei danni a norma dell’art. 2920, ultimo alinea, cod. civ." (Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1966, n. 170). Tuttavia, l'eventuale notifica del solo pignoramento anche ai comproprietari li renderebbe incapaci di indicare un pregiudizio reale e concreto in conseguenza dell'omessa notifica dell’avviso.

Diverso dall'avviso ai creditori è l'invito che ad essi deve essere rivolto ai sensi dell’art. 180, comma secondo, disp. att. c.p.c., il quale prevede che “gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 del codice”. Normalmente l'invito a comparire è contenuto medesimo avviso ai comproprietari, il che può generare qualche confusione.

Il distinguo, tuttavia, deve essere chiaro: l’avviso ai comproprietari tutela i creditori; l’invito a comparire tutela il contraddittorio con gli altri interessati, primi fra tutti i comproprietari non esecutati, dal che si comprende la sua fondamentale importanza.

Nulla prevede il codice in ordine alla sottoscrizione dell'invito a comparire, dal che si ricava in dottrina che esso può essere firmato anche dal procuratore costituito del creditore procedente.

Destinatari dell'avviso sono i comproprietari, i creditori intervenuti, i creditori del comproprietario esecutato, i creditori dei comproprietari non esecutati, i creditori dei comproprietari non esecutati oppostisi alla divisione, gli aventi causa e coloro che hanno acquistato diritti, sia dal comproprietario esecutato che dai comproprietari non esecutati, per atto trascritto prima della trascrizione del pignoramento, i titolari dei diritti reali minori di cui all’art. 2812, comma primo., c.c.

Si tratta, in sostanza, di tutti coloro che possono essere vulnerati dalla procedura esecutiva.

Dalla diversità di scopo fra i due adempimenti (avviso ai comproprietari ed invito a comparire) conseguono differenti effetti in caso di omissione. Invero, se non viene notificato l'invito a comparire, la procedura esecutiva deve essere dichiarata improcedibile per mancata instaurazione del contraddittorio fra i vari interessati.

Nel caso in cui l’invito a comparire non fosse stato notificato a tutti gli interessati, il giudice dell’esecuzione dovrebbe preliminarmente rinviare l’udienza e invitare la parte che vi abbia interesse ad integrare il contraddittorio. Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale "In tema di espropriazione forzata immobiliare su bene indiviso, in forza di pignoramento limitato alla quota di spettanza del debitore, il potere dovere del giudice dell’esecuzione di adottare i provvedimenti contemplati dall’art. 600 cod. proc. civ., e configuranti atti esecutivi in senso proprio, resta soggetto, oltre che alla sussistenza dell’indicato presupposto del pignoramento di sola quota, alle modalità ed ai criteri fissati dalla norma medesima, che prevede, in via principale, la separazione di detta quota in natura, e, solo quando ciò sia impossibile, consente la scelta fra la vendita della quota stessa e la divisione della comunione, da disporsi con un ordine del medesimo giudice della esecuzione di trattazione ed istruzione della causa davanti a sé (quale giudice istruttore), ove la competenza spetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene e siano presenti nel processo esecutivo tutti gli interessati, ovvero, in difetto di tali condizioni, con ordine di instaurazione di autonomo procedimento e fissazione all’uopo di termine perentorio. L’inosservanza di detti principi (ivi inclusa, pertanto, la inapplicabilità dell’art. 600 citato, perché l’esecuzione, sia pure a seguito di riunione di pignoramenti, venga a svolgersi in danno di tutti i comproprietari) si traduce in un vizio di legittimità del relativo atto esecutivo, e come tale è deducibile dagli interessati con l’opposizione contemplata dall’art. 617 cod. proc. civ."(Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 1985, n. 6549).

Quanto ai possibili sbocchi del pignoramento della quota, osserviamo quanto segue.

A norma del dell’art. 600 c.p.c. il pignoramento che ha ad oggetto la quota indivisa di un bene possono può avere un triplice sbocco:

separazione della quota in natura;

vendita forzata della quota indivisa;

vendita dell’intero nell’ambito di un giudizio divisorio incidentale con attribuzione alla procedura esecutiva della quota parte del ricavato spettante al debitore esecutato.

È tuttavia possibile individuare anche altri esiti, per quanto non espressamente previsti dall'art. 600: l’assegnazione della quota del bene immobile al comproprietario ex art. 720 c.c. al valore di stima; la divisione totale ed immediata del bene, con l’accordo di tutti gli interessati; la liquidazione della quota ideale del debitore, con l’assegnazione di una somma in danaro da parte degli altri contitolari o di alcuni di essi, sempre al valore di stima.

Con la separazione della quota in natura una porzione materiale del bene indiviso, corrispondente per valore alla quota pignorata, viene trasferita all'esecutato in proprietà esclusiva, destinandola così alla vendita forzata.

In questo modo la parte residuale del bene, liberata dalle iscrizioni ipotecarie trascritte contro l'esecutato e dal pignoramento, rimane in capo agli altri comproprietari, e l'esecuzione prosegue nelle forme ordinarie sulla porzione separata.

Dalla lettera dell'art. 600 c.p.c. emerge chiaramente il fatto che la separazione della quota sia l'opzione preferita dal legislatore.

Così la Corte di Cassazione, secondo la quale "In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso in forza di pignoramento limitato alla quota di spettanza del debitore, il potere - dovere del giudice dell’esecuzione di adottare i provvedimenti contemplati dall’art. 600 cod. proc. civ., configuranti atti esecutivi in senso proprio, resta soggetto alle modalità ed ai criteri fissati dalla norma medesima, che prevede, quando possibile, la separazione di detta quota in natura e consente, solo quando ciò sia impossibile, la scelta fra la vendita della quota stessa e la divisione della comunione, da disporsi con un ordine del medesimo giudice della esecuzione di trattazione ed istruzione della causa davanti a sé (quale giudice istruttore), ove la competenza spetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene" (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2005, n. 10334).

Ovviamente, la separazione della quota in natura deve essere possibile, ed il concetto di possibilità va inteso non tanto in senso fisico, quanto piuttosto in senso economico-giuridico. La precisazione sta a significare che, ad esempio, se per operare la separazione è necessari sostenere delle e di spese per realizzare opere, la separazione in natura dovrà ritenersi non possibile qualora tali opere fossero eccessivamente onerose. Ad identica conclusione si giungerà quante volte, essendo impossibile ritagliare una porzione esattamente corrispondente al valore della quota, la separazione in natura richieda la corresponsione di conguagli a favore o a carico dei condividenti, quantomeno, qualora i conguagli fossero eccessivamente elevati rispetto al valore della porzione separata, ed i soggetti tenuti al versamento negassero il loro consenso (è da ritenersi ad avviso di chi scrive che in genere un conguaglio superiore al 20 – 25% sia eccessivo).

La vendita della quota indivisa viene concepita dal legislatore come una vera e propria "ultima spiaggia". La lettura dell'art. 600, comma secondo, c.p.c. non la scia dubbi in proposito, prevedendosi che si possa ricorrere ad essa solo se il giudice ritiene che la quota si venderà ad un prezzo pari o superiore al suo valore venale, stimato dall’esperto nominato.

In caso di vendita di quota indivisa si seguiranno le regole generali, con l'espressa avvertenza che nel decreto di trasferimento dovrà specificarsi che oggetto del trasferimento è la quota e non l'intero, e che prima della sua pronuncia eventuali titolari di diritti di prelazione dovranno essere posti in grado di esercitarla.

La così detta "divisione endoesecutiva" è invece l'epilogo "obbligato" dell'udienza di comparizione delle parti quando sia stato verificato l'impossibilità giuridico economica di procedere alla separazione della quota o di venderla ad un prezzo almeno pari al valore di stima, nonché l'indisponibilità degli altri quotisti a liquidare l'esecutato.

Attraverso questo giudizio si procede allo scioglimento della comunione, similmente a quanto accadrebbe in un ordinario giudizio divisorio, con attribuzione all'esecutato di una porzione del ricavato dalla vendita di valore uguale al valore della quota di proprietà di cui era titolare, e sulla quale è stato trascritto il pignoramento.

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