plusvalenza vendita entro 5 anni: saldo importo precedente i 5 anni, ma con rogito posticipato

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  • Ultimo messaggio 02 dicembre 2020
marioboni pubblicato 29 novembre 2020

In caso di acquisto particolarmente favorevole, puo capitare una remunerativa rivendita dell'immobile entro 5 anni, procedendo all'incasso dell'importo a seguito sigla di accordo preliminare notarile regolarmente registrato e trascritto, che preveda l'entrata in possesso dell'immobile. Inoltre può succedere che venditore e acquirente concordino di rogitare l'effettiva compravendita dopo la scadenza dei 5 anni. In questo modo, è notorio che il venditore non è tassato per plusvalenza, poichè la decorrenza dei 5 anni si computa di norma dalla data dell'atto notarile di acquisto alla data di quello di rivendita.

Chi sa indicare, se questa azione, possa essere essere accusata di elusione, per via del fatto che il venditore ha comunque incassato l'importo, e quindi la plusvalenza, prima dei 5 anni (e ciò risulterà dall'atto di compravendita), pur avendo rogitato consensualmente dopo la scadenza del quinto anno? Inoltre, estremizzando il tema, anche in caso di saldo con per percentuale residua minimale decorsi i 5 anni, vi risulta che esistano casi di accertamento per contestazione di plusvalenza sugli acconti percepiti in via maggioritaria entro i 5 anni?

grazie in anticipo per ogni vostro contributo a riguardo

inexecutivis pubblicato 02 dicembre 2020

Rispondiamo alla domanda osservando come e noto che, ai sensi dell’art. 67 tuir, sono redditi diversi, tra gli altri, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Con riferimento al concetto di cessione, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che occorra avere riguardo all’atto di trasferimento del bene, irrilevante essendo il relativo preliminare. Così, da ultimo, cass. civ. Sez. V Ord., 21/01/2020, n. 1242, la quale ha affermato che “In tema di imposte sui redditi, l'art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., considera redditi diversi, tra l'altro, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, con la conseguenza che soggetto passivo dell'imposta può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Per l'individuazione del momento impositivo, tuttavia, non rileva il pagamento del corrispettivo sulla base di un contratto preliminare - ancorché con immediata consegna del bene - ma l'effetto traslativo del negozio. Ne consegue che la definitività della cessione e della tassazione della plusvalenza coincide con il contratto definitivo, atteso che il pagamento avvenuto in epoca anteriore al trasferimento del bene è ancora insufficiente in virtù dei soli effetti obbligatori del preliminare.

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