Plusvalenza su vendita

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  • Ultimo messaggio 14 ottobre 2018
niccolocagnacci pubblicato 13 ottobre 2018

Buongiorno

Vi espongo la mia situazione:

 

Il 23/09/13 mi aggiudico L'asta per un appartamento a 109000. Il decreto di trasferimento  viene registrato in data 10/03/2014.

L'anno successivo mi sposo in comunione  dei beni.

Adesso vorremmo acquistare una nuova casa ma mi pongo e seguenti problematiche:

1) potrei intestare la nuova casa solo a mia moglie per avere le agevolazioni  fiscali prima casa? 

2) sulla vendita del mio appartamento sono vincolato a 5 dalla registrazione  del decreto o dalla aggiudicazione? 

3) si possono fare scritture private dove si accorda la mia comproprietà  del bene una volta venduto l'altro?

 

Grazie mille

Niccolo 

inexecutivis pubblicato 14 ottobre 2018

Al fine di rispondere all'interrogativo posto partiamo dalla premessa per cui irequisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Dette agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), anche se acquistate con atto separato.

Per completezza va detto che l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Dalla norma appena richiamate ricaviamo il convincimento per cui per usufruire delle agevolazioni "prima casa" non è detto che l'immobile debba essere necessariamente intestato al solo coniuge.

Con riferimento al quinquennio, osserviamo quanto segue.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici della prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvederà a recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti altresì gli interessi di mora

Precisiamo che le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Il quinquennio non decorre né dalla data di registrazione del decreto, né da quello dell'aggiudicazione, ma da quello del deposito del decreto di trasferimento nella cancelleria del Giudice, poiché è quello il momento in cui si produce l'effetto traslativo.

Quanto al quesito numero 3 non siamo in grado di comprendere il contenuto della domanda, per cui non riusciamo a fornire alcun suggerimento.

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