Plusvalenza su immobile estero

  • 292 Viste
  • Ultimo messaggio 28 ottobre 2018
maxmax pubblicato 23 ottobre 2018

Salve,

 

Ho il seguente quesito e gradirei un parere.

Vivo nel Regno Unito e possiedo una casa acquistata circa 9 anni fa. Sto per trasferirmi in Italia per iniziare un nuovo lavoro; anche la mia residenza fiscale tornerebbe in Italia. Il mio progetto e' di affittare la casa nel Regno Unito e lavorare in Italia.

Se, tra qualche anno, volessi vendere la casa nel Regno Unito, sarei soggetto ad una tassazione sulla plusvalenza in UK chiamata Capital Gain Tax in quanto non vivo piu' nella casa.

Le mie domande sono:

1) La stessa plusvalenza sarebbe soggetta ad un tassazione in Italia?

2) Quali altre tasse dovrei pagare in Italia relative alla vendita dell'immobile all'estero?

 

Grazie mille.

M

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2018

Rispondiamo alla domanda premettendo tuttavia il fatto che l'oggetto di questo forum è dedicato alle esecuzioni forzate, e che pertanto non possiamo dilungarci oltremodo sulla questione per evitare che gli utenti si imbattano in contenuti eccentrici rispetto alle questioni di loro interesse.

Ai sensi dell'art. 19, commi 13 e seguenti del d.l. 6.12.2011, n. 201 (così detto "Decreto Monti"), a decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano.

A questo fine, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi devono inoltre essere indicate le somme utilizzate per l’acquisto (o gli importi realizzati dalla vendita) di immobili esteri. È, infatti, pacifico che le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili situati all’estero costituiscano un trasferimento da, verso o sull’estero connesso ad un investimento estero.

Infine, a proposito della plusvalenza, occorre avere esclusivo riguardo all'art. 67 TUIR, sicché se la vendita si perfeziona oltre i 5 anni dall'acquisto, essa non è dovuta.

Se invece essa si perfeziona di questo limite temporale, la plusvalenza è dovuta. In quest'ultimo caso, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 21 giugno 2007 n. 143 ha precisato che il regime basato sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% (art. 1 comma 496 della L. 266/2005) è applicabile solo se l’atto di cessione è stipulato da un notaio italiano, e sempre che, in occasione dell’atto di cessione, il venditore abbia richiesto l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

maxmax pubblicato 26 ottobre 2018

Tante grazie per la risposta.

inexecutivis pubblicato 28 ottobre 2018

grazie a lei

Close