inexecutivis
pubblicato
26 ottobre 2018
Rispondiamo alla domanda premettendo tuttavia il fatto che l'oggetto di questo forum è dedicato alle esecuzioni forzate, e che pertanto non possiamo dilungarci oltremodo sulla questione per evitare che gli utenti si imbattano in contenuti eccentrici rispetto alle questioni di loro interesse.
Ai sensi dell'art. 19, commi 13 e seguenti del d.l. 6.12.2011, n. 201 (così detto "Decreto Monti"), a decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano.
A questo fine, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi devono inoltre essere indicate le somme utilizzate per l’acquisto (o gli importi realizzati dalla vendita) di immobili esteri. È, infatti, pacifico che le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili situati all’estero costituiscano un trasferimento da, verso o sull’estero connesso ad un investimento estero.
Infine, a proposito della plusvalenza, occorre avere esclusivo riguardo all'art. 67 TUIR, sicché se la vendita si perfeziona oltre i 5 anni dall'acquisto, essa non è dovuta.
Se invece essa si perfeziona di questo limite temporale, la plusvalenza è dovuta. In quest'ultimo caso, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 21 giugno 2007 n. 143 ha precisato che il regime basato sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% (art. 1 comma 496 della L. 266/2005) è applicabile solo se l’atto di cessione è stipulato da un notaio italiano, e sempre che, in occasione dell’atto di cessione, il venditore abbia richiesto l’applicazione dell’imposta sostitutiva.