plusvalenza in caso di vendita/permuta

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  • Ultimo messaggio 17 febbraio 2018
libra1900 pubblicato 05 febbraio 2018

buongiorno.

sintesizzo il caso un po ingarbugliato. 

 

terreno composto da 3 particelle.

1)188metri 1/2 B2,1/2 c2 (ceduto 100% al costruttore)

2) b2 c2  (ceduto 100% costruttore)

.3)tutto c2 (non verrà ceduto nel atto di vendita al costruttore).

 

 

1)particella 1 perveunuta 1/2  :

Nel 2013 mia madre riceve in successione (lei usuffrutto ,figli nuda prorpietà) 1/2 indiviso dei 188metri. (adeguato al prezzo di mercato 25.k)

 

nel 2014 compriamo il resto delle 3 particelle :

1/2 particella 1 .

100% particella 2,

100% particella 3, da mia zia.  pagato 50. le tassazioni con periziapagate su  96.K 

 

per tanto prezzo terreno adeguato 96+25 = 121.K

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gennaio 2017 cediamo il terreno 1 e.2  per interi a un costruttore,con un contratto di VENDITA/PERMUTA. 

(fissato un termine,se appartamento va venduto ci paga, se nn si vende lo permutiamo).

 


(Tralasciando che nel contratto avevamo fissato "inizio lavori" 1 mese dalla "comunicazione del comune" , avvenuta gia da inzio estate scorsa,per ritardi loro nn ancora ritirati).

 

 

Visto che ad oggi nn è stato posizionato un mattone,  

sono preoccupata di dover pagare ancora prima di avere un minimo di certezza.

Le mie domande:

1)devo portarlo in dichiarazione per pagare le plus ques'anno? 

oppure

 pagherò quando sara "concretizzato il contratto vendita con avvenuto pagamento  

 o permuta  trasferimento del appartamento.

 

2) nel caso (assurdo)

devessi pagare le plus quest'anno.

  PRENDERò IN CONSIDERAZIONE SOLO LA QUOTA UTILE DI ACQUISTO A MIA ZIA. 

la quota in sucessione di mio padre in proporzione nn paga plus?

 

3)posso detrami agenzia immobiliare , geometra per frazionamento, atto cessione GRATUITA al comune di strada esistente da 50 anni! 

 

grazie. 

 

nel contratto stipulato dal notaio nel gennaio 2017 abbiamo fissato come prezzo indicativo del appartamento 150. ( prezzo che nn sappiamo se sarà realizzato).

 

Grazie. 

 

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inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2018

Per rispondere compiutamente alla domanda formulata riteniamo siano necessarie talune premesse di carattere sistematico.

In linea generale, la permuta di un bene presente con uno futuro è il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio da costruire, in tutto o in parte, sulla stessa superficie, a cura e con i mezzi del cessionario, e ciò tutte le volte in cui sia proprio il risultato traslativo, consistente nell'attribuzione di una determinata opera da realizzare, ad essere assunto come oggetto del contratto e come termine di scambio con la cosa presente.

Si tratta di un contratto produttivo dell’effetto reale del trasferimento in proprietà del terreno, e dell’effetto obbligatorio in forza del quale l’acquirente si obbliga alla realizzazione del fabbricato.

Il momento in cui si trasferisce la proprietà del terreno viene pacificamente individuato facendo applicazione della previsione di cui all’art. 1472 c.c., a mente del quale se la vendita ha ad oggetto una cosa futura, la proprietà di questa si trasferisce non appena la cosa viene ad esistenza.

Anche il contratto di permuta può determinare la generazione di una plusvalenza. Lo si ricava agevolmente dalla lettura dell’ultimo comma dell’art. 9 del d.P.R. 22.12.1986 (testo unico delle imposte sui redditi), a mente del quale “Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. La permuta deve avere ad oggetto: - Terreni lottizzati - Terreni agricoli acquistati da non più di cinque anni - Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Fabbricati acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Sulla scorta di questi dal la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il quale prevede altresì, al comma 2, che la plusvalenza sia costituita dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello conseguito con l'alienazione, nel caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con cosa futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza deve considerarsi conseguita nel momento in cui la proprietà della costruzione realizzata è entrata nel patrimonio del cedente. Tale momento, ai sensi dell'art. 1472 c.c., coincide con quello in cui la cosa futura viene appunto ad esistenza, dovendosi escludere che possa invece riguardare l'atto di identificazione catastale” (Cass. civ. Sez. VI - 5, 23 febbraio 2017, n. 4711), essendosi ulteriormente precisato che il bene può considerarsi venuto ad esistenza allorquando si è concluso il processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori (Cass., sez. II, 25.10.2013, n. 24172).

libra1900 pubblicato 12 febbraio 2018

grazie mille buonaserata

inexecutivis pubblicato 14 febbraio 2018

grazie a lei

libra1900 pubblicato 14 febbraio 2018

chiedo scusa.

              dimenticavo IVA?

 

spetta pagare IVA subito?  secondo quale paramentro?

il pagamento del terreno non è avvenuto,

esiste un " l'opizione", il pagamanto averrà o permutando un appartamento dopo 24 mesi o con i soldi SE sarà venduto l' appartamento in fase di costruzione. 

 

nb: atto è stato firmato anno scorso a marzo. l'impresa avrebbe dovuto ritirare i permessi e iniziare i lavori CIRCA un mese dopo .  Ad oggi nn è stato posato un mattone, anzi non hanno menneo ritirato i permessi.

 

Ringrazio , ma le contradizioni sul da farsi sono tante. 

 

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2018

La risposta al quesito formulato si rinviene nella risoluzione ministeriale 8.6.1989, n. 460210, la quale ha analizzato il caso della cessione di un’area edificabile (bene presente) da parte di un privato ad un imprenditore in cambio di una o più unità immobiliari future, che l’acquirente-costruttore si impegnava a realizzare sul suolo.

In questa occasione il ministero ha precisato che dal punto di vista fiscale si tratta di due operazioni, cessione area edificabile e cessione dell’immobile, autonomamente assoggettate alle relative imposte: rispettivamente imposta di registro (trattandosi di cessione da privato) ed Iva (trattandosi di cessione da soggetto passivo).

Quanto al momento di esigibilità dell’imposta, è stato osservato che l’imprenditore dovrà emettere la fattura di cessione dell’immobile, peraltro solo “promesso” e ancora da costruire, al momento dell’atto notarile di cessione del terreno, che ne costituisce il corrispettivo (in questi termini si è espressa anche Cass. 7.9. 1982, n. 4842).

Per quanto concerne la base imponibile l’art. 13, comma 2, lett. d), del D.p.r 633/72 la individua nel valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse.

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