PLANIMETRIA CATASTALE NON AGGIORNATA, MA REGOLARE SANATORIA PRESENTATA

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  • Ultimo messaggio 17 marzo 2019
a-stellina pubblicato 11 marzo 2019

Buonasera, 

sono in procinto di acquistare con mutuo un'immobile con vendita senza incanto (giorno 20/03 c'è l'asta), ma solo oggi mi sono accorto che la planimetria catastale che mi ha consegnato il delegato non corrisponde allo stato dei luoghi in quanto non è stato inserita una tettoia in muratura, atteso che la stessa è presente nella sanatoria del 1985 (rimane da pagare solo qualche migliaia di euro di oblazioni sia per l'immobile principale che per la predetta tettoia).

Il tecnico incaricato ha scritto erroneamente che vi è rispondenza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati catastali.

Il mio quesito è il seguente: il perito del mutuo potrebbe rigettare la pratica vista la non rispondenza catastale o potrebbe anche accettare la regolare richiesta di sanatoria dell'immobile ove si evince la presenza della suddetta tettoia? (quindi servirebbe solo una DOCFA successivamente all'acquisto per variazione catastale con regolare titolo.

In attesa di un vostro cortese riscontro, ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2019

Nel rispondere alla domanda occorre osservare, in primo luogo, che la banca è libera di decidere in merito all'erogazione o meno di un finanziamento, e dunque ogni relativa decisione è discrezionale ed insindacabile, ricadendo questa nei principi di “sana e prudente gestione” cui, per legge le banche devono attenersi nello svolgimento della loro attività, avendo riguardo “alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario”.

Questo, tuttavia, non vuol dire che le banche non abbiano il dovere di comportarsi secondo i principi della buona fede e della correttezza durante lo svolgimento delle trattative, e che il cliente abbia diritto a ricevere adeguate motivazioni in ordine alle ragioni del rifiuto opposto dalla banca.

Questo obbligo, oltre a risiedere all’interno del codice civile, essendo previsto dagli artt. 1337 e 1338, si ritrova anche nel testo unico bancario, e precisamente nell’art. 120- septies, a mente del quale Il finanziatore e l'intermediario del credito … si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori”, aggiungendo, all’art. 120 undecies, comma 5, che “quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati”.

Queste affermazioni si rinvengono sovente nelle decisioni dell’ABF (Arbitrato Bancario Finanziario) che è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie delle banche e degli intermediari finanziari con la clientela previsto dall'art. 128 bis del TUB, i cui criteri di funzionamento sono stabiliti  da apposita delibera del CICR - adottata con deliberazione del 29 luglio 2008, n. 275 – e dalla Banca d'Italia che, a tal fine, ha adottato le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" con provvedimento del 18 giugno 2009, successivamente aggiornato.

Detto questo, la non corrispondenza della situazione catastale rispetto a quella di fatto potrebbe costituire motivo di rifiuto del finanziamento, sebbene si tratti di situazione sanabile.

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