Nel rispondere alla domanda occorre osservare, in primo luogo, che la banca è libera di decidere in merito all'erogazione o meno di un finanziamento, e dunque ogni relativa decisione è discrezionale ed insindacabile, ricadendo questa nei principi di “sana e prudente gestione” cui, per legge le banche devono attenersi nello svolgimento della loro attività, avendo riguardo “alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario”.
Questo, tuttavia, non vuol dire che le banche non abbiano il dovere di comportarsi secondo i principi della buona fede e della correttezza durante lo svolgimento delle trattative, e che il cliente abbia diritto a ricevere adeguate motivazioni in ordine alle ragioni del rifiuto opposto dalla banca.
Questo obbligo, oltre a risiedere all’interno del codice civile, essendo previsto dagli artt. 1337 e 1338, si ritrova anche nel testo unico bancario, e precisamente nell’art. 120- septies, a mente del quale “Il finanziatore e l'intermediario del credito … si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori”, aggiungendo, all’art. 120 undecies, comma 5, che “quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati”.
Queste affermazioni si rinvengono sovente nelle decisioni dell’ABF (Arbitrato Bancario Finanziario) che è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie delle banche e degli intermediari finanziari con la clientela previsto dall'art. 128 bis del TUB, i cui criteri di funzionamento sono stabiliti da apposita delibera del CICR - adottata con deliberazione del 29 luglio 2008, n. 275 – e dalla Banca d'Italia che, a tal fine, ha adottato le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" con provvedimento del 18 giugno 2009, successivamente aggiornato.
Detto questo, la non corrispondenza della situazione catastale rispetto a quella di fatto potrebbe costituire motivo di rifiuto del finanziamento, sebbene si tratti di situazione sanabile.