Planimetria catastale mancante

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michelem pubblicato 21 settembre 2020

Buongiorno 

Vorrei partecipare ad un'asta dove l'immobile presenta la mancanza di planimetria al catasto sia per l'appartamento che per l'annesso box. All'interno della perizia c'è scritto "non risulta scheda planimetrica quindi sarà necessario prima della vendita presentare pratica di DOCFA per inserimento planimetria mancante", nel verbale di sopralluogo si aggiunge che è necessario quanto sopra "per rendere il bene vendibile" (già due aste sono andate deserte).

Siccome questo elemento sostanzialmente impedisce di acquistare l'immobile tramite mutuo, abbiamo chiesto al delegato di risolvere questo problema prima dello svolgimento dell'asta, ma abbiamo ottenuto un rifiuto. 

E' corretto? Non dovrebbe fare il possibile per vendere al meglio il bene oppure può nella fattispecie disinteressarsi del problema? 

Grazie anticipatamente per una risposta 

Volevo infine anche farvi i complimenti per la competenza ed il supporto che date a tutti 

Saluti

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inexecutivis pubblicato 25 settembre 2020

La precisazione del perito per cui la regolarizzazione catastale è necessaria per poter vendere, se è valida per le ordinarie transazioni commerciali non lo è con riferimento alle vendite giudiziarie.

Con il d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, è stato introdotto un nuovo comma all’art. 29 della l. 27 febbraio 1985 n. 52 recante “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all’introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari”. Successivamente è poi intervenuto il d.l. 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, che con l’art. 8, comma 1 bis ha aggiunto il comma 1 ter alla citata disposizione.

All’esito di questi plurimi interventi normativi, oggi detto articolo 29, rubricato “Necessità di indicazione dei confini dell’immobile di cui si chiede la trascrizione o la concessione dell’ipoteca”, così dispone:

1. Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l ‘indicazione di almeno tre dei suoi confini.

1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri.

1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.

La norma appena illustrata pone l’interrogativo di stabilire se le prescrizioni in essa contenute si applichino o meno anche alle procedure esecutive, e se quindi i decreti di trasferimento debbano contenere le indicazioni sopra richiamate.

Una serie di elementi sembrano escluderlo.

In primis viene in considerazione il dato testuale. Il legislatore parla di “atti … tra vivi” imponendo al notaio il controllo “prima della stipula dei predetti atti …”. Inoltre, i primi destinatari della disposizione vengono individuati negli intestatari dei beni oggetto del trasferimento i quali nell’esecuzione forzata non operano la vendita ma la subiscono.

Sorregge poi questa conclusione l’interpretazione teleologica della norma, ovvero la sua finalità tributaria (la realizzazione dell’anagrafe tributaria integrata e la lotta all’evasione e all’elusione fiscale).

Altro elemento che depone in questa direzione è la tipologia della sanzione prevista per l’inosservanza della disposizione, qualificata come nullità civilistica, e quindi circoscritta al solo ambito negoziale.

Infine, deve essere richiamato il consolidato orientamento che emerge da una certa giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 333 del 2001; sentenza n. 113 del 1963) secondo cui l’esercizio in giudizio di un diritto sostanziale non potrebbe mai trovare ostacoli in una disciplina fiscale che persegua scopi estranei al giudizio medesimo, a pena di una sua incostituzionalità per violazione dell’art. 24 Cost.

Fatta questa precisazione, è evidente che la situazione descritta “scoraggia” una fetta di mercato, e dunque rende tradisce in parte la finalità della vendita giudiziaria.

I primi che avrebbero dovuto chiedere che la situazione venisse risolta prima della vendita avrebbero dovuto essere i creditori, poiché maggiore è l’appetibilità del bene e maggiore è il grado di soddisfacimento che essi ricaveranno dalla procedura. Probabilmente se hanno omesso di farlo è perché non hanno voluto anticipare i costi necessari.

Poiché dunque la situazione descritta non impedisce tecnicamente la vendita, e poiché nessuno ha sollecitato la regolarizzazione, il giudice non ha preso in considerazione la questione.

A questo punto non vi sono strumenti di cui il potenziale offerente (che non è parte della procedura esecutiva) dispone.

L’unico tentativo che si potrebbe fare è quello di rappresentare la cosa direttamente al giudice dell’esecuzione (depositando apposita istanza) ma perle ragioni che abbiamo rappresentato non è detto che questo tentativo sortisca dei risultati.

michelem pubblicato 25 settembre 2020

Prima di tutto un sentito ringraziamento per la esaustiva risposta, in secondo luogo volevo quindi, se possibile, un ulteriore chiarimento. 

Già che per le procedure esecutive sembra non sia un requisito richiesto ed inoltre essendo un difetto, credo, facilmente sanabile, può comunque la banca a Vostro avviso, concedere una pre-delibera su un immobile con questa problematica? Ferma restando naturalmente per la banca la libertà di concedere o meno un mutuo è un elemento sul quale si può effettivamente provare a negoziare? Oppure si può risolvere la questione dopo l'eventuale aggiudicazione e prima del versamento del saldo (eventualmente magari subordinando questa sanatoria alla concessione del mutuo?). Dalla perizia non risulta difformità alcuna basandosi sulla descrizione dell'atto di  provenienza (compravendita) e dai dati catastali. 

Grazie di nuovo per l'aiuto!

inexecutivis pubblicato 28 settembre 2020

In teoria la cosa è fattibile. Ferma restando l'autonomia dell'istituto di credito, l'unico problema che ci poniamo è quello dei tempi. Infatti occorrerebbe che tutto questo (regolarizzazione catastale ed erogazione del finanziamento) avvenisse prima della scadenza del termine per il versamento del saldo.

Va ricordato a questo proposito che il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e non prorogabile. Così si è condivisibilmente espressa la Corte di cassazione, la quale ha stabilito che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171).

Suggeriamo dunque di prestare attenzione a questo elemento.

 

michelem pubblicato 09 ottobre 2020

Salve 

continuando a verificare tutti gli elementi per partecipare con una ragionevole certezza di poter ottenere il mutuo si sono aggiunti alcuni elementi sui quali ho dei dubbi non ancora fugati per cui Vi sarei particolarmente grato per un ulteriore supporto. 

La direzione amministrativa del Tribunale interessato ha risposto ad una richiesta di informazioni della banca che non aderiscono a nessun protocollo Abi/notariato ed in effetti non appaiono nella lista dei tribunali convenzionati.

Sicuramente il protocollo semplifica la procedura, ma il mio dubbio è, al di là della procedura, è possibile che si intenda che il tribunale non accetti che l'operazione venga svolta tramite pagamento con mutuo? 

Tuttavia nell'avviso di vendita appare questa dicitura:

" Al fine di procedere al saldo prezzo con un finanziamento bancario dovranno sussistere le seguenti condizioni previste dall'art. 585 ultimo comma cpc e dalla convenzione con il tribunale: L'istituto bancario dovrà essere convenzionato con il tribunale"

potrebbe essere un refuso?

E' il delegato che dovrebbe chiarire se è possibile pagare tramite mutuo? Premetto che la banca con la quale sto operando mi ha confermato che effettuerà l'erogazione e poi al momento del decreto di trasferimento apporranno ipoteca, questo è sufficiente o possono esserci altre difficoltà che dovrei verificare prima? 

Mi potreste suggerire come muovermi per verificare che tutto proceda senza problemi in fase di versamento del saldo? 

Grazie ancora in anticipo per il cortese riscontro 

inexecutivis pubblicato 10 ottobre 2020

In linea teorica il fattoche non vi siano convenzione non impedisce affatto il versamento del saldo prezzo mediante un mutuo. Certamente la dicitura contenuta nell'avviso di vendita ci lascia perplessi. Suggeriamo di controllare anche l'ordinanza di vendita per verificare se fosse contenuta analoga previsione.

michelem pubblicato 10 ottobre 2020

Salve,

no, in effetti nell'ordinanza non vi è alcun riferimento a pagamenti tramite mutuo e/o convenzioni. 

Effettuando una ricerca ho notato che gli stessi identici termini vengono utilizzati in molti altri avvisi quindi suppongo si tratti di un modello di documento utilizzato spesso. Inoltre tutti gli elementi sembrano riportare le fasi del secondo protocollo abi

Al fine di procedere al saldo prezzo con un finanziamento bancario, dovranno sussistere le seguenti condizioni previste dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. e dalla convenzione con il tribunale:

- l'istituto bancario dovrà essere convenzionato con il tribunale;

- dovrà verificarsi a cura dell'offerente prima della presentazione delle offerte, l'esistenza delle condizioni dettate dall'Istituto prescelto per la concedibilità del mutuo, sia in rapporto al soggetto richiedente (ad es: relative al reddito), sia all'immobile che dovrà essere idoneo a fornire garanzia ipotecaria (ad es. relativamente alla regolarità edilizia dello stesso o alla continuità delle trascrizioni nel ventennio o alla provenienza donativa o alla presenza di formalità non cancellabili col decreto);

- la somma finanziata dovrà essere erogata direttamente in favore della procedura o con bonifico bancario (in caso ad es: di versamento diretto al fondiario) o con assegni circolari intestati al delegato, il tutto nello stesso termine e con le modalità di cui al superiore punto a);

- la garanzia ipotecaria sul bene in oggetto sarà di primo grado (stante la cancellazione col decreto ex art. 586 c.p.c. delle precedenti formalità) salvo che non vi siano formalità che non potranno essere cancellate ex art. 586 c.p.c. come sopra precisato al punto 1, portando a conoscenza della banca tali eventualità;

- l'ipoteca verrà iscritta ex art. 585 c.p.c. contestualmente alla trascrizione del decreto;

- la garanzia ipotecaria potrà essere concessa dallo stesso aggiudicatario ex art. 2922 c.c. su beni altrui, 9 dovendo il finanziamento essere erogato prima della scadenza del saldo prezzo. 

 

Detto ciò, quanto può avere validità quanto indicato nell'avviso qualora fosse un refuso? E' il delegato a dover chiarire le modalità con le quali dovrà essere erogato il pagamento dall'Istituto di credito? 

Vorrei rendere nota la procedura alla banca prima dell'asta

Grazie sempre per il supporto

inexecutivis pubblicato 12 ottobre 2020

Se l'ordinanza non limita il bagamento mediante finanziamento al fatto che la banca sia convenzionata, si potrà certamente ricorrere a qualunque istituto. Il delegato dovrà certamtne rendersi disponibile per consentire il pagamento mediante erogazione di finanziamento.

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