pignoramento usufrutto

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  • Ultimo messaggio 06 febbraio 2019
bana pubblicato 01 febbraio 2019

Buonasera,

Vi scrivo per confrontarmi con voi in merito a questo caso:

immobile così suddiviso: piena proprietà per un mezzo e nuda proprietà e usufrutto per l'altro mezzo. Il nudo proprietario coincide con il pieno proprietario della metà.

E' stato pignorata la quota di usufrutto pari ad un mezzo.

Viene chiesta al Giudice la divisione al fine di potere vendere l'immobile e potere distribuire il ricavato tra creditore (nei limiti del valore attribuito all'usufrutto) e il resto al proprietario non debitore.

Mi sono opposta ritenendo che non è possibile chiedere la divisione, in quanto si tratta nel caso di specie di un diritto su cosa altrui (Iura in re aliena).

Il Giudice concorda con me sul fatto che non è possibile vendere l'immobile, ma ha disposto la vendita del 100 % del diritto di usufrutto.

Ora... sebbene il proprietario nel caso di vendita dell'usufrutto  verrà rimbosato del 50% di tale valore....non subirebbe un'ingiustificato pregiudizio nel vedersi limitare il suo diritto di proprietà (con la vendita del 100% del diritto di usufrutto?)

A mio parere non sussiste comunione fra il diritto di proprietà (nei limiti del 50%) e il diritto di usufrutto (50%).

Perchè non vendere solo la quota del 50%?

Infine, qualora venisse venduta la quota del 100% la durata del diritto di usufrutto sarbbe sempre rapportata alla vita del debitore oppure bisognerebbe considerare anche la vita del proprietario non debitore al quale viene compresso il suo diritto di proprietà?

Grazie in anticipo

Barbara

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inexecutivis pubblicato 04 febbraio 2019

Concordiamo con la soluzione offerta dal giudice.

In effetti il caso prospettato rappresenta una ipotesi di comunione impropria in cui, ferma restando la titolarità della proprietà nuda, vi è stato uno spacchettamento del diritto di usufrutto, che essendo stato ceduto per la quota di ½, per la restante metà è rimasto in capo al proprietario.

Ergo, non piò che procedersi allo scioglimento della comunione del diritto di usufrutto, che non è pregiudizievole per il comproprietario più di quanto non lo sarebbe un ordinario giudizio di divisione endoesecutiva susseguente a pignoramento di quota. Anche in quel caso, infatti, il comproprietario sarebbe pregiudicato dal giudizio di divisione, ed a ben vedere subirebbe un pregiudizio ancora maggiore di quello cui andrà incontro nel caso prospettato dalla domanda.

Nei termini da noi prospettati (e fatti propri dal giudice) si è espressa una risalente pronuncia della Corte di Cassazione Sez. 2Sentenza n. 747 del 28/04/1965, a mente della quale "L'art. 784 cod.proc.civ. - secondo cui le domande di scioglimento di qualsiasi comunione devono essere proposte nei confronti di tutti i condomini - attribuisce, nel giudizio divisionale, la qualifica di litisconsorti necessari a tutti i partecipanti al rapporto sostanziale di comunione. Qualora un immobile appartenga a più persone e su di una quota di esso, non concretamente determinata, un terzo vanti un diritto di usufrutto, l'immobile Forma oggetto di due distinte comunioni una di proprietà, che intercorre soltanto tra i proprietari, ed una di godimento che intercorre tra i titolari della prima proprietà e il titolare del diritto di usufrutto. Tali comunioni, pur potendo essere sciolte contestualmente, mediante unica divisione, possono anche formare oggetto di distinte divisioni, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'usufruttuario non può essere considerato litisconsorte necessario rispetto alla divisione della comunione relativa alla proprietà".

bana pubblicato 04 febbraio 2019

Grazie per la risposta!

un'ultimo chiarimento... per quanto riguarda la durata dell'usufrutto pignorato si farà fede riferimento alla vita del debitore esecutato?

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2019

A nostro avviso, se il diritto di usufrutto spetta, pro quota, ad una pluralità di soggetti, ai fini della durata dovrà aversi riguardo alla vita degli usufruttuari delle singole quote, sicché, nel caso di vendita dello stesso, alla morte del primo usufruttuario si estinguerà la quota ad esso spettante, mentre alla morte del secondo usufruttuario si estinguerà la quota a lui riferibile, coerentemente con quanto previsto dall'aty. 979, comma primo, c.c.

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