pignoramento usufrutto

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  • Ultimo messaggio 03 febbraio 2018
gnoseologo2000@yahoo.it pubblicato 02 febbraio 2018

Salve desidererei un consiglio perche' non capisco quanto mi sta accadendo. Ho acquistato 10 anni fa la nuda proprieta' di un appartamento lasciando l'usufrutto a vita al vecchio proprietario oggi novantenne,il quale ha problemi con il comune che si e' rivolto ad equitalia per vari anni di imu non pagata.Il comune dice, anche se non ho io nessun obbligo, che  converrebbe a me  pagare  la somma di cui l'usufruttuario e' debitore perche' quando l'usufrutto pignorato verra' attribuito al demanio scattera' il termine trentennale a far data dall'intestazione del diritto reale alla agenzia del demanio ai sensi dell'art.979  c.c. diventando cosi irrilevante la data della morte dell'ex usufruttuario ed io dovro' aspettare altri 30 anni per entrare in possesso dell'immobile.In pratica sarebbe come se l'attuale usufruttuario vivesse fino a 120 anni.A me questo sembra molto strano come si puo' penalizzare cosi' il nudo proprietario?voi cosa ne pensate?Mi conviene accollarmi il debito?In pratica se un usufruttuario a vita non onora un debito con una persona giuridica la stessa puo' procedere al pignoramento dell'usufrutto facendo scattare i trentanni?mi sembra assurdo cosi' si penalizzerebbe solo il nudo proprietario che nulla ha a che fare con il debito contratto dall'usufruttuario.

inexecutivis pubblicato 03 febbraio 2018

Riteniamo che l’affermazione del comune sia errata per una pluralità di ragioni.

In primo luogo l’art. 979 c.c. non definisce la durata minima dell’usufrutto costituito in favore di una persona giuridica, bensì la sua durata massima, fissandola appunto in trent’anni, il che evidentemente vuol dire che può avere anche una durata inferiore.

In secondo luogo, e soprattutto, vige in materia di esecuzione forzata il principio, ormai consolidato, secondo il quale può essere trasferito all’aggiudicatario di un bene (o, in questo caso, di un diritto) esclusivamente ciò che è stato pignorato in capo al debitore.

In altri termini, il trasferimento della proprietà in sede esecutiva giammai potrà essere costitutivo di nuovi o diversi diritti da quelli che spettavano al debitore esecutato.

Infine, il trasferimento del diritto di usufrutto non può risolversi in danno del titolare della nuda proprietà. Invero, l’art. 980 c.c. consente all’usufruttuario di cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, ma ovviamente non oltre la stessa. se così non fosse la durata dell’usufrutto muterebbe al mutare dell’usufruttuario.

In definitiva, anche se l’usufrutto dovesse essere trasferito al demanio, durerà non oltre la vita dell’originario usufruttuario.

 

Aggiungiamo, per completezza, che ai sensi dell’art. 999 c.c. le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto. Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.

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