Per rispondere alla domanda formulata occorre partire dalla lettura dell’art. 2911 c.c., il quale (tra l’altro) fa divieto al creditore ipotecario soltanto di pignorare i beni immobili del debitore, diversi da quelli gravati da ipoteca, dal che la giurisprudenza ha ricavato il precipitato per cui la norma consente al creditore di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, e, quindi, di intervenire nell'esecuzione mobiliare promossa da altro creditore, per il favore con cui è considerata l'esecuzione mobiliare, per la maggiore semplicità, speditezza ed economia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1294 del 14/03/1978).
L’assunto è stato condiviso anche in successivi arresti, nei quali si è ribadito che “la norma dell'art. 2911 cod. civ., pone, per il creditore ipotecario, il divieto di sottoporre a pignoramento i beni immobili non ipotecati, ma non introduce anche il divieto di pignorare i beni mobili del debitore (Cass., n. 1294/1978). La ratio, quale innanzi indicata, della disposizione dell'art. 2911 cod. civ., di tutela contemporanea dei creditori chirografari e del debitore esecutato, si realizza, pertanto, solo nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, poiché, ove il creditore ipotecario proceda, invece, alla sola espropriazione mobiliare, prevale la diversa giustificazione del favor che la legge accorda all'esecuzione mobiliare, per le sue caratteristiche di semplicità, speditezza ed economia”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 702 del 16/01/2006), e recentemente confermato da Cass. Sez. 3, Sentenza 29/05/2015, n. 11177, che ha ritenuto legittimo il pignoramento mobiliare di preziosi non gravati da pegno eseguito da un creditore ipotecario.
In questo senso si esprime anche la giurisprudenza di merito, nella quale si legge che “Le disposizioni contenute nell'art. 2911 c.c. tendono a consentire la realizzazione della soddisfazione dei creditori il cui il credito sia assistito da cause di prelazione in primo luogo sui beni che ne costituiscono l'oggetto, introducendo un regime di impignorabilità relativa dei beni non gravati dal diritto reale di garanzia. Ciò significa che ai creditori titolari di causa di prelazione non è precluso di soddisfarsi su beni diversi da quelli gravati da ipoteca o da pegno ma che la condizione per poter agire su tali beni è che l'azione esecutiva sia in corso anche su quelli che rendono operante la causa di prelazione. Il regime di impignorabilità opera però in modo differente a seconda che riguardi i beni ipotecati ovvero sottoposti a pegno. Nel primo caso, si ritiene che, sebbene il creditore ipotecario non possa procedere al pignoramento di immobili non ipotecati, qualora l'azione esecutiva non sia stata esercitata anche sui beni ipotecati, nessun limite incontri quanto alla promozione dell'espropriazione mobiliare. Al contrario, il creditore garantito da pegno non può esercitare alcuna azione esecutiva se non abbia pignorato anche i beni che costituiscono oggetto del pegno (Trib. Tempio Pausania, 25-09-2012).
Riteniamo dunque, in definitiva, che al creditore titolare di ipoteca non sia precluso procedere a pignoramento mobiliare. Evidentemente, il problema è pratico, poiché bisognerà capire quale interesse ha il creditore ipotecario a pignorare i mobili del debitore. A volte questo accade, ma si tratta di situazioni in cui il creditore agisce “per principio”.